Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20161 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/09/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 24/09/2020), n.20161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 18420 del 2014 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 59,

presso lo studio dell’Avvocato GIANNINI PATRIZIA, rappresentato e

difeso dell’avvocato CATALDI MARIA ANTONIETTA;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA,

rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELA CARBONE e LEONARDO

CARBONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 339/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/04/2014, R.G.N. 98/2014.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Ascoli Piceno, in parziale accoglimento delle domande proposte da A.L. nei confronti di M.L., condannava quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 22.269,22 a titolo di differenze retributive connesse allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti nel periodo 2002-2004.

Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte d’Appello di Ancona che perveniva alla reiezione del gravame proposto dal M., sul duplice rilievo della carenza di specificità dell’atto di appello e della sua infondatezza. Erano infatti rimasti incontestati alcuni dati essenziali ai fini del decidere, quali lo svolgimento di attività lavorativa non regolarizzata (dal 2001 al 2002), in relazione alla quale non era stata allegata nè provata “quantomeno l’entità della retribuzione effettivamente corrisposta”; l’impossibilità di configurare in relazione al periodo 20022004, un rapporto qualificabile in termini di apprendistato; l’impossibilità di “approfondire” la connessione del rapporto di lavoro inter partes, con il contratto con il quale parte datoriale deduceva di aver trasferito l’esercizio commerciale in cui l’attività veniva svolta, connessione che avrebbe giustificato la misura della retribuzione corrisposta alla lavoratrice.

Avverso tale decisione M.L. interpone ricorso per cassazione sostenuto da sette motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si argomenta in ordine alla specificità del ricorso in appello nel quale sarebbero state indicate tutte le modifiche alla ricostruzione dei fatti elaborate dal giudice di primo grado, la violazione commessa e la rilevanza ai fini della decisione. Ci si duole che la declaratoria di inammissibilità dell’atto di gravame abbia privato l’appellante di una valutazione nel merito della controversia.

2. Il motivo è privo di fondamento.

Ed invero, al di là di ogni considerazione in ordine alla tecnica redazionale adottata per la formulazione del ricorso in appello ed al rispetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso previsti dal novellato art. 434 c.p.c., s’impone l’evidenza della infondatezza di detta prima doglianza, avendo la Corte di merito – diversamente da quanto dedotto con la presente censura – in ogni caso, e con specifica motivazione, respinto anche nel merito il ricorso in appello, affidando la decisione anche ad una ratio decidendi che investe il merito del thema decidendum, oggetto dei successivi motivi di censura formulati da parte ricorrente, e la cui disamina si palesa dirimente ai fini della soluzione della controversia.

3. Il secondo motivo prospetta nullità della sentenza per violazione del l’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ci si duole della omessa pronuncia in ordine alla sussistenza di un rapporto di apprendistato fra le parti, come emerso dalla attività istruttoria espletata nel corso del giudizio di merito.

4. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sempre con riferimento alla questione della stipula di un contratto di apprendistato fra le parti in relazione al periodo di lavoro 2002-2004. Si lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto delle prove testimoniali acquisite, non esplicando il percorso logico-motivazionale seguito per pervenire alla conferma dell’accoglimento della domanda attorea.

5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di pregio.

Ed invero, è stato condivisibilmente affermato da questa Corte il principio alla cui stregua “Dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni; inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (vedi ex plurimis, Cass. 8/10/2014 n. 21257).

Nello specifico, la struttura motivazionale che innerva l’impugnata sentenza si sottrae ad entrambe le critiche, giacchè domande ed eccezioni formulate dalle parti sono state oggetto di specifica pronunzia da parte dei giudici del gravame, i quali hanno ravvisato nella obiettiva carenza di allegazione e di prova in ordine agli elementi costitutivi del prospettato rapporto di apprendistato, così come della inconfigurabilità in concreto di una connessione fra detto rapporto di lavoro e la cessione d’azienda inter partes, le ragioni di reiezione delle eccezioni sollevate al riguardo dalla parte datoriale.

In tal senso, pertanto, non solo non è configurabile alcuna violazione dei dettami di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma neanche del successivo n. 5, giacchè il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (vedi Cass. 10/6/2016 n. 11892, Cass. 26/9/2018 n. 23153).

La ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è infatti ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili; mentre, secondo i condivisi dicta delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. 7/4/2014 n. 8053-8054) non si configura un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest’ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e quindi anche di quel particolare fatto storico, se la motivazione resta scevra dai gravissimi vizi appena detti, così come verificatosi nella fattispecie in esame (vedi Cass. 11/12/2014, n. 26097).

6. Con la quarta censura si denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,324,325 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si deduce che il giudice di prima istanza aveva respinto le pretese azionate in relazione al rapporto di lavoro non regolarizzato, relativo agli anni 2001-2002, e che la relativa statuizione non era stata oggetto di censura da parte della lavoratrice. Sulla scorta di tali premesse, si prospetta la violazione del giudicato interno da parte dei giudici del gravame i quali, ciò nonostante, si sono comunque pronunziati sul punto, argomentando in ordine alla non contestazione dello svolgimento della attività di lavoro “in nero” da parte appellata.

7. La doglianza non è ammissibile.

Ed invero, secondo i principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, l’interesse all’impugnazione, manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla relativa contraddizione alla stessa, dall’art. 100 c.p.c., – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l’impugnazione è inammissibile, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (fra le tante: Cass. 10/11/2008 n. 26921Cass. 25/6/2010, n. 15353 ed in motivazione, Cass. 20/7/2018 n. 19435).

Orbene, nello specifico, in relazione alla statuizione impugnata, non si profila alcuna situazione di soccombenza in capo al M., non avendo la Corte territoriale comunque riformato la pronuncia del giudice di prima istanza che detta pretesa azionata dalla lavoratrice, aveva respinto.

Il quinto motivo attiene alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si denuncia “omessa pronuncia sulla domanda formulata nell’atto di appello circa il conteggio delle differenze retributive determinate dalla ctu a seguito dei chiarimenti resi all’udienza del 10/4/12”. Ci si duole che la Corte di merito non abbia statuito in ordine alla rilevata erroneità della sentenza di primo grado per non aver tenuto conto della decurtazione della somma di Euro 4.960,32 erogata a titolo di retribuzioni in favore della lavoratrice, accertata dal nominato ausiliare all’esito dei chiarimenti resi in sede istruttoria.

9. Con la sesta critica si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e ci si duole della omessa disamina della questione attinente alle differenze retributive spettanti, sollevata con il quinto motivo.

10. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, presentano profili di inammissibilità.

Ed invero, vanno richiamati i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di impugnazione per cassazione, ed in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, la parte che alleghi la mancata valutazione delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nei gradi di merito, ha l’onere di indicare compiutamente e, se del caso, trascrivere nel ricorso, gli accertamenti e le risultanze peritali, al fine di consentire alla Corte di valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata (vedi ex aliis, Cass. 12/2/2014 n. 3224).

I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono infatti essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (cfr. Cass. 13/11/2018 n. 29093).

Nello specifico, entrambe le censure omettono di riportare il tenore della CTU che si assume non sia stata rettamente interpretata dai giudici del gravame, almeno nella parte di rilievo, onde non si sottraggono ad un giudizio di inammissibilità per difetto di specificità.

11. Il settimo motivo prospetta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si denuncia l’omessa pronuncia in ordine allo specifico motivo di impugnazione concernente la statuizione inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall’odierno ricorrente in primo grado, perchè ritenuta tardiva dal Tribunale adito, vertendosi invece, in ipotesi di mera eccezione riconvenzionale di compensazione a tecnica, che non soggiace alle preclusioni di cui all’art. 416 c.p.c..

Si deduce al riguardo che “preliminare alla possibilità di approfondimento del collegamento negoziale con la cessione dell’esercizio commerciale, era la statuizione circa la ammissibilità della eccezione di compensazione atecnica, sulla quale la Corte d’Appello di Ancona non si è pronunciata”.

12. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta, infatti, la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (vedi Cass. 13/10/2017 n. 24155, Cass. 13/8/2018 n. 20718).

E, nello specifico, le condizioni enunciate dalla ricordata giurisprudenza, sussistono, avendo i giudici del gravame argomentato in ordine alla “impossibilità di approfondire il dedotto collegamento negoziale con una cessione dell’esercizio commerciale, nell’assenza di qualsiasi specifica deduzione in ordine a clausole contrattuali, e quindi nella totale insussistenza della benchè minima “traccia” che consenta di risalire al contenuto del contratto complessivo, o dei contratti collegati…”; tale statuizione atteggiandosi in termini di incompatibilità logica rispetto alla eccezione di compensazione “atecnica” che parte ricorrente assume di aver ritualmente sollevato nel giudizio di primo grado.

In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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