Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20161 del 18/08/2017
Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 04/07/2017, dep.18/08/2017), n. 20161
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15744/2015 proposto da:
L.D.R., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
LUIGI SAVOCA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE AIDONE, C.N., C.A.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 6/2015 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA,
depositata il 09/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Caltanissetta con ordinanza depositata in data 9.3.2015 e comunicata in via telematica nella medesima data agli indirizzi PEC dei difensori delle parti, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., l’atto di appello proposto da L.D.R. avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Enna in data 7.9.2012 n. 337 che aveva condannato il L.D., titolare dell’omonima ditta, al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati al Comune di Aidone, in conseguenza della truffa perpetrata dal primo ai danni dell’ente locale, unitamente a C.E. -responsabile del Servizio finanziario del Comune – mediante emissione di numerosi mandati di pagamento per somme – accreditate sul conto corrente bancario della ditta del L.D. – non dovute od eccedenti gli importi dovuti dall’ente pubblico.
Il L.D. ha impugnato con per cassazione, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., la decisione di prime cure, con ricorso notificato, ai sensi della L. n. n. 53 del 1994, in data 28.5.2015, ai difensori domiciliatari del Comune di Aidone e di C.N. e C.A., deducendo tre motivi.
Non hanno svolto difese gli intimati.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di decadenza ex art. 325 c.p.c., comma 2.
Dalle attestazioni di comunicazione telematica, relative ai dati estratti dal registro dell’ufficio di Cancelleria della Corte d’appello di Caltanissetta, risulta che la ordinanza n. 6/2015 della Corte d’appello è stata trasmessa e ricevuta presso gli indirizzi digitali dell’avv. Graziella D’Urso e dell’avv. Luigi Savoca, difensori di L.D.R., in data 9.3.2015, con la conseguenza che il termine di giorni sessanta per la proposizione del ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado, decorrente “dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità” (art. 348 ter c.p.c., comma 3) veniva a scadere in data 8.5.2015, dovendo ritenersi pertanto tardivo il ricorso notificato in via telematica, ai sensi della L. n. 53 del 1994, presso gli indirizzi PEC dell’avv. Egidio Francesco La Malfa, difensore domiciliatario del Comune di Aidone, e dell’avv. Paolo Piazza, difensore domiciliatario di C.N. e C.A., soltanto in data 28 maggio 2015.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non occorre procedere alla liquidazione delle spese di lite in difetto di difese svolte dagli intimati.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (delibera Ordine degli Avvocati di Caltanissetta in data 25.3.2015), non si applica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso principale.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017