Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20161 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. un., 15/07/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 15/07/2021), n.20161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto di giurisdizione sollevato d’ufficio (iscritto al n.

185432020 del N. R.G.) dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n.

1205/2020 depositata il 08/07/2020;

nella causa tra:

F. DITTA INDIVIDUALE (OMISSIS) DOTT.SSA M.;

– ricorrente non costituita in questa fase –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA;

– resistente non costituita in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2021 dal Consigliere ALDO CARRATO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

STEFANO VISONA’, il quale ha concluso per la dichiarazione della

sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. la Dott.ssa M.F., titolare della struttura accreditata ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quater, “(OMISSIS)” (con sede legale in (OMISSIS)), in virtù dell’annullamento da parte del TAR Calabria dei provvedimenti deliberativi sui tetti di spesa fissati con D.C.A. ASP nn. 68/2014, 85/2015 e 25/2016, agiva – con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – dinanzi al Tribunale civile di Cosenza chiedendo il pagamento di quanto ancora dovutole a titolo di corrispettivo (indicato nella misura di Euro 50.577,83) delle prestazioni rese negli anni 2014, 2015 e 2016 in esecuzione di contratti stipulati con I’ASP di Cosenza in relazione all’art. 8 quinquies, del cit. D.Lgs..

L’adito Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 20 maggio 2019, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la giurisdizione spettasse a quello amministrativo, sull’assunto che la domanda avanzata dalla ricorrente involgeva un sindacato sull’incidenza dei poteri autoritativi e di controllo che l’Amministrazione regionale conservava anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria, in coerenza con l’esigenza che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolge nell’ambito di una pianificazione coerente con i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni.

2. Riassunta la causa dinanzi al TAR Calabria, lo stesso, con ordinanza n. 1205/2020 (pubblicata l’8 luglio 2020), ha sollevato d’ufficio – ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 11, comma 3, conflitto di giurisdizione dinanzi a queste Sezioni unite, sostenendo l’appartenenza della cognizione sulla controversia in questione alla giurisdizione ordinaria. A fondamento di tale prospettazione, il citato TAR ha evidenziato come, nel caso di specie, con il proposto ricorso la citata Dott.ssa M. aveva esclusivamente chiesto il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in esecuzione di un contratto in corso tra le parti, così avanzando una pretesa scaturente da un diritto soggettivo, rispetto alla quale non veniva in rilievo un controllo di legittimità dell’esercizio dell’azione autoritativa nella P.A., risolvendosi l’oggetto della domanda nell’accertamento della verifica dell’esatto adempimento della dedotta obbligazione di pagamento, previa verifica meramente incidentale della influenza sulle clausole contrattuali dell’intervenuto annullamento giurisdizionale dei D.C.A. contenenti tetti di spesa sanitaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rilevano queste Sezioni unite che il sollevato conflitto di giurisdizione deve essere risolto nel senso dell’affermazione, in relazione all’oggetto concretamente dedotto nella controversia in questione, della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Infatti, in conformità all’orientamento consolidato della giurisprudenza di queste stesse Sezioni unite, deve ritenersi che, in tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna della competente ASL al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell’annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. “tetti di spesa” e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell’accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. c), nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui “petitum” sostanziale investe unicamente la verifica dell’esatto adempimento di una obbligazione (e, quindi, il riconoscimento o meno della sussistenza del relativo credito) correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell’alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio (cfr., tra le tante, sent. n. 28053/2018; ord. n. 26200/2019 e, da ultimo, ord, n. 372/2021).

Questo principio è pacificamente applicabile al caso di specie, nel quale la parte ricorrente dinanzi al Tribunale di Cosenza e poi riassumente avanti al TAR Calabria ha esclusivamente ed univocamente chiesto il pagamento del corrispettivo di prestazioni asserite come rese in esecuzione del contratto in corso con la citata ASL, con ciò risolvendosi la sua domanda nel riconoscimento di una sua pretesa riconducibile ad un diritto soggettivo. L’oggetto della tutela quindi invocata dalla Dott.ssa M. non involge alcuna richiesta di controllo, in via principale, della legittimità dell’esercizio della presupposta attività autoritativa della P.A., risultando essa incentrata solo sulla verifica della sussistenza o meno delle condizioni riferibili all’esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento da parte dell’ASL di Cosenza, previo accertamento meramente incidentale dell’influsso sulle clausole contrattuali del già intervenuto annullamento in sede giurisdizionale dei D.C.A. contenenti i tetti di spesa.

2. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, va dichiarata – in esito al conflitto sollevato dal TAR Calabria ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 11, comma 3, – la sussistenza, con riferimento alla causa in questione, della giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione della pronuncia declinatoria del Tribunale di Cosenza, dinanzi al quale, perciò, le parti vanno rimesse con riassunzione nel termine di legge.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, cassa l’ordinanza declinatoria della giurisdizione del Tribunale di Cosenza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti, nel termine di legge, dinanzi allo stesso Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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