Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20160 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12156-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA n. 27, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA TOMASSINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA BETTINI;

– ricorrente –

contro

PREFETTO della PROVINCIA di VICENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2753/2017 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 30.7.2009 R.A. proponeva opposizione avverso l’ordinanza del Prefetto della Provincia di Vicenza prot. (OMISSIS) del 30.6.2009 con la quale gli era stata comminata la sospensione della patente di guida per la durata complessiva di anni 1 e mesi 1, per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 143, comma 2 e art. 186, comma 2. Nella narrativa del ricorso il R. sosteneva di non aver circolato contromano, ma piuttosto di aver invaso senza volontà la corsia di marcia opposta a quella da lui percorsa dopo aver perso il controllo del veicolo all’uscita di una curva. Lamentava inoltre che gli sarebbe stata irrogata una doppia sanzione accessoria di 6 mesi di sospensione della patente di guida a fronte di una condotta di guida unitaria, che avrebbe dovuto comportare un unico trattamento sanzionatorio, e che la sanzione in concreto irrogatagli sarebbe eccessiva rispetto al limite massimo previsto per il caso di incidente automobilistico dal quale siano derivate sanzioni personali lievi.

Con sentenza n. 11/2010 il Giudice di Pace di Lonigo rigettava l’opposizione.

Interponeva appello il R. ed il Tribunale di Vicenza, con la sentenza oggi impugnata n. 2753/2017, in parziale e accoglimento del gravame riduceva la sospensione della patente di guida sino al complessivo periodo di mesi 10.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione R.A. affidandosi a due motivi.

Il Prefetto della Provincia di Vicenza non ha svolto attività difensiva in questo giudizio ed è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del C.d.S., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 143,comma 12, e della L. n. 689 del 1981, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente apprezzato le circostanze di fatto relative alla contestazione di cui è causa, omettendo di considerare che l’invasione dell’opposta corsia di marcia da parte del R. sarebbe stata conseguenza della perdita del controllo del veicolo, successivamente uscito di strada, e non avrebbe quindi potuto essere apprezzata come circolazione contromano in senso tecnico.

La censura è inammissibile in quanto in realtà essa si risolve in una richiesta di riesame nel merito, preclusa in Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790) e non si confronta con il principio per cui è riservato al giudice di merito, e non utilmente sindacabile in Cassazione, l’apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio (Cass. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione del del C.d.S., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222 comma 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente determinato in tre mesi la durata della sospensione della patente di guida relativa alla violazione dell’art. 222 C.d.S., omettendo di fornire qualsiasi motivazione se non mediante formule di stile.

Anche questa censura è inammissibile per le medesime ragioni già esposte in relazione al primo motivo, posto che la determinazione della durata della sospensione costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è direttamente collegato all’accertamento delle circostanze di fatto relative al sinistro stradale causato dal soggetto destinatario della sanzione. Peraltro va considerato che il Tribunale, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, ha ampiamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto opportuno rideterminare la durata della sospensione della patente di guida in tre mesi, peraltro riducendo la più afflittiva sanzione di sei mesi originariamente comminata al R. dall’ordinanza impugnata. Il giudice vicentino, infatti, ha dato atto che, poichè dal sinistro causato dall’odierno ricorrente erano derivate lesioni lievi, la misura della sospensione della patente di guida doveva essere compresa tra 15 giorni e 3 mesi (cfr. pag.4 della sentenza impugnata) ed ha poi ritenuto, stante la presenza di feriti risultante dai rilievi degli agenti accertatori, la condotta di guida non appropriata allo stato dei luoghi del R., il suo rilevato stato di ebbrezza e la presenza di un passeggero in auto, giustificata l’applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida per la durata di tre mesi (cfr. pag.5 della sentenza impugnata). Tale motivazione non si esaurisce affatto in formule di stile ma è al contrario ampia, articolata e certamente idonea a sostenere la decisione adottata dal giudice di merito.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Prefetto della Provincia di Vicenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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