Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20160 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/09/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 24/09/2020), n.20160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18267-2014 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA

PATTERI, SERGIO PREDEN e LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1265/2013 della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 05/07/2013, R.G.N. 827/2011.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Trapani rigettava la domanda proposta da B.F. nei confronti dell’Inps volta a conseguirne la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia a far tempo dal 1/5/2002 nonchè il trattamento pensionistico integrativo a carico del Fondo di Previdenza per gli impiegati delle esattorie.

Il B. proponeva appello avverso tale decisione, con ricorso che veniva dichiarato improcedibile dalla Corte d’Appello di Palermo in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, perchè notificato in data successiva alla prima udienza di discussione.

Avverso tale decisione B.F. interpone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato che propone ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 291,421 e 435 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce l’erroneità dell’iter argomentativo seguito dai giudici del gravame i quali, in applicazione dell’insegnamento impartito dalla Corte di legittimità, hanno applicato la sanzione della improcedibilità del ricorso sul presupposto della omessa notifica del ricorso in appello; presupposto in realtà insussistente, atteso che la notifica del ricorso era avvenuta in data 17/4/2013, correttamente, peraltro, considerato che l’udienza di discussione del 21/2/2013 era stata rinviata ex officio all’udienza successiva del 9/5/2013.

2. Il motivo non è fondato.

Con riferimento all’assunto della regolarità della notifica del ricorso in appello, per effetto del rinvio d’ufficio disposto in ragione della assenza del relatore, dalla prima udienza fissata per il 21/2/2013 a quella del 9/5/2013, s’impone innanzitutto l’evidenza del difetto di specificità della censura che non riporta la integrale sequenza procedimentale ed il tenore degli atti e provvedimenti assunti dalla Corte distrettuale.

Ed infatti ai fini del rituale adempimento dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, è necessario indicare specificamente in ricorso anche gli atti processuali su cui detto adempimento si fonda e trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, onde consentire alla Corte di verificare ex actis, la fondatezza della censura (cfr. ex plurimis Cass. 16/3/2012 n. 422, Cass. 9/4/2013 n. 8569).

3. Peraltro, è bene rammentare come, anche al di là di ogni questione attinente alla non appropriata tecnica redazionale adottata dal ricorrente, il rinvio di ufficio dell’udienza di discussione – che, a mente della consolidata, condivisibile giurisprudenza di questa Corte osta al rilievo di preclusioni e decadenze in danno delle parti – è quello disposto prima della data fissata e prima che l’udienza stessa sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare in tale ipotesi una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione (cfr. fra le tante, in motivazione, Cass. 22/1/2015 n. 1175, Cass. 3/3/2003, n. 3126).

Contrariamente a quanto dedotto dall’odierno ricorrente, il rinvio di ufficio – per operare con gli effetti da lui auspicati – doveva, quindi, essere espressamente ed in modo chiaro disposto prima della udienza fissata e (come nella specie) effettivamente tenuta, seppure senza svolgimento di un concreto esercizio di attività processuale; ipotesi questa neanche prospettata nel presente giudizio.

Nella specie, alla stregua dei dati riportati dall’Istituto in sede di controricorso, deve invece ritenersi accertata la regolarità della comunicazione inerente alla prima udienza di discussione in favore del difensore di parte appellante, che, presente in udienza, risulta abbia richiesto termine per depositare l’atto di appello notificato.

In tale prospettiva, devono escludersi la natura e gli effetti che la parte ricorrente ha inteso attribuire al rinvio dell’udienza alla successiva data del 9/5/2013, e conseguentemente la soluzione della controversia adottata, con pronuncia in rito, dalla Corte distrettuale, è da reputarsi ineccepibile.

Tale pronunzia si pone sulla scia di Cass. S.U. 30/7/2008 n. 20604 secondo cui nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove non siano stati notificati il ricorso depositato ed il decreto di fissazione dell’udienza, non essendo al giudice consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, di assegnare, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. (in tali sensi, fra le altre, vedi anche Cass. 30/4/2011 n. 9597). Criterio decisivo per l’adozione dell’indicata soluzione è stato, dunque, per le Sezioni Unite in discorso, la valorizzazione della ragionevole durata del processo, elevata a rango di principio costituzionale (art. 111 Cost.) e sopranazionale (art. 6 CEDU), tanto da imporre all’interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, “deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico – concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale” (così Cass. SS.UU. n. 20604/2008 in motivazione, che richiama sul punto Cass. SS.UU. n. 4636 del 2007).

Anche di recente, secondo il ricordato insegnamento, è stato ribadito che nelle controversie di lavoro in grado d’appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio (cfr. Cass. 14/3/2018, n. 6159).

4. In conclusione, la sentenza impugnata è senz’altro conforme ai principi sopra richiamati e non è incorsa nei vizi denunciati in quanto l’appellante aveva omesso la notifica dell’atto di appello e alla prima udienza si era limitato a chiedere il rinvio per ottemperare all’incombente.

5. Il rigetto del primo motivo di ricorso rende assorbito l’ulteriore motivo formulato dal ricorrente principale con riferimento al merito della controversia, e quello incidentale formulato dall’Istituto controricorrente.

Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c., nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo ed il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Inps che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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