Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20160 del 24/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20160 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA

C

sul ricorso 1236-2013 proposto da:
ACCIAIERIE DI SICILIA SPA 03490290875 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO PAOLETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANDREA ZAGLIO, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Palermo) in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO POTTINO, rappresentato e difeso 9
dall’avvocato LUIGI SCIARRINO, giusta Deliberazione della Giunta

Data pubblicazione: 24/09/2014

Municipale n. 1 del 15.1.2013 e giusta mandato in calce al
controricorso;
– controticorrente avverso la sentenza n. 126/35/2012 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Sciarrino che si riporta
agli scritti.

Ric. 2013 n. 01236 sez. MT – ud. 10-07-2014
-2-

Regionale di PALERMO del 9.10.2012, depositata il 17/10/2012;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ICI fabbricati collabenti

1. La
Acciaierie di Sicilia spa ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia 126/35/12 del 17 ottobre 2012 che
accoglieva l’appello del Comune affermando la soggezione ad IC1 per l’anno 2003 di
immobili di proprietà della contribuente.

2. Il Comune

si è costituito in giudizio.

3. Il ricorso deve — secondo il relatore- essere accolto in quanto non possono essere qualificati
come edificabili aree su cui sono soltanto possibili interventi di “manutenzione” del già esistente. In
relazione a tali aree l’imposizione può solo investire i fabbricati esistenti (nel caso di specie
collabenti)
4. La difesa del Comune ha depositato memoria e svolto intervento orale.
5. 11 Collegio ha ritenuto di condividere la relazione in quanto conforme alla più recente
giurisprudenza della Corte secondo cui non può essere considerata edificabile l’area inserita dallo
storica di risanamento
strumento urbanistico
nella zona omogenea A, “residenziale
conservativo”, ancorchè per tale area la normativa comunale prevedesse solo interventi edilizi
costruzioni esistenti, senza possibilità di incrementi
di recupero e risanamento delle
volumetrici (sentenza n. 15321 del 19 giugno 2013). Ed ancora (sentenza n. 15631 del 9 luglio
2014): la Amministrazione non può qualificare come cessione di area fabbricabile la cessione di
una casa di civile abitazione con relative pertinenze, come tale censita a catasto, ed a nulla rileva
che l’edificio sorga su un terreno con ulteriore potenzialità edificatoria o che i base alle intenzioni
delle parti sia destinato alla demolizione. Con specifica pertinenza al caso di specie si veda la
sentenza n. 4150 del 21 febbraio 2014: la Amministrazione non può qualificare come area
fabbricabile un capannone con relative pertinenze, come tale censito a catasto, ed a nulla rileva che
il capannone sorga su un terreno con ulteriore potenzialità edificatoria o che i base alle intenzioni
delle parti sia destinato alla demolizione.
E’ possibile decidere 1 controversia nel merito.
La recente formazione di una giurisprudenza sul punto giustifica la compensazione delle spese.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso
introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso nella camera di

Reg. Gen. 1236/2013
RICORRENTE: Acciaierie di Sicilia spa
INTIMATO: Comune Campofeliee di Roccella

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