Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20160 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.18/08/2017),  n. 20160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2006/2016 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PAGLIARI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ROLI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 276,

presso lo studio dell’avvocato SANDRO RICCOBELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LORENZO PILON giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.V., F.C., F.F., F.K.,

F.M., F.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1474/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Venezia ha accolto parzialmente (limitatamente alla regolamentazione delle spese del primo grado) l’appello proposto da R.M. (coniuge ed erede di F.A., deceduto senza figli e ab intestato) nei confronti di F.A. (fratello del defunto ed erede per la quota di 1/9), nonchè di F.V. (sorella del defunto ed erede) e dei fratelli F.C., F., K., M. e S. (eredi ex fratre pre-morto, F.W., per la quota di 1/45 ciascuno), contro la sentenza del Tribunale di Padova, con la quale – per quanto ancora qui rileva – era stata rigettata la domanda avanzata dalla R. nei confronti del cognato F.G. per ottenere l’accertamento giudiziale del debito di quest’ultimo, derivante dalla promessa di pagamento insita in due assegni dell’importo di Euro 180.759,92 ciascuno (mancanti di data), emessi da F.G. a favore del fratello A., e la conseguente condanna del convenuto al pagamento della quota ereditaria spettante all’attrice (per l’importo di Euro 241.013,22), oltre accessori;

– la Corte d’appello, nel confermare il rigetto delle domande della R., già pronunciato dal Tribunale, ha corretto la motivazione della prima sentenza, ritenendo operante (al contrario di quanto aveva ritenuto il primo giudice) in favore dell’attrice, poi appellante, l’inversione dell’onere della prova dell’art. 1988 c.c.; tuttavia, ha ritenuto che il convenuto avesse efficacemente contrastato la presunzione del rapporto sottostante, dimostrando che i due assegni erano stati dati in garanzia per il pagamento di proprie obbligazioni (assunte con una scrittura del 7 novembre 2002 e relative al pagamento a saldo del prezzo di una compravendita di beni di proprietà dei coniugi R. – F.) e provando che queste obbligazioni erano state in parte adempiute (per l’importo di Euro 175.000,00, pagato in cinque rate da Euro 35.000,00 ciascuna) ed in parte fatte oggetto di un decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto dalla R., in data 30 luglio 2008, nei confronti di F.G. e della società S.r.l. 3F (di cui l’appellato era socio ed amministratore insieme ad altri e che era stata l’acquirente dei beni oggetto della detta compravendita) per il pagamento della somma complessiva di Euro 187.500,00, alla cui esecutività erano seguiti il pignoramento e la vendita all’asta dei beni staggiti; la Corte territoriale ha evidenziato come alla ricostruzione dei fatti documentati dal convenuto, l’appellante non avesse contrapposto nè provato causali autonome e ulteriori di debito di F.G. nei confronti del proprio fratello, tali da giustificare la consegna a quest’ultimo dei due assegni privi di data;

– rigettato, nel merito, il gravame, il giudice d’appello ha regolato di conseguenza le spese del grado;

– il ricorso per cassazione è proposto, con sei motivi, da R.M.;

– si difende con controricorso F.G.;

– gli altri intimati non si difendono;

– fissata la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dall’art. 375 c.p.c., comma 2, il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– col primo motivo si deduce violazione degli artt. 112,324,325,327,329,333 e 334 c.p.c., “per violazione del principio del giudicato non avendo F.G. impugnato la sentenza di primo grado in ordine al fatto di dover dare la prova contraria ex art. 1988 c.c., fatto asserito dal giudice di primo grado a pag. 5 e di fatto riformato con la motivazione della Corte d’appello esposta da pag. 8 a pag. 10”;

– il motivo è manifestamente infondato;

– l’interpretazione dell’art. 1988 c.c. e la sua applicazione nel caso di specie sono questioni entrate nel thema decidendum del giudizio di appello perchè fatte oggetto del primo motivo di gravame da parte della R.;

– d’altronde, il F. era parte totalmente vittoriosa in punto di onere della prova (che il primo giudice aveva posto erroneamente a carico della R.) e perciò non sarebbe stato legittimato a proporre appello, nemmeno incidentale, sicchè non è dato comprendere come sul punto la sentenza di primo grado potesse dare luogo ad un giudicato a lui sfavorevole;

– il primo motivo va perciò rigettato;

– col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1988 c.c., nonchè artt. 1343 e 1418 c.c., “per non avere la Corte d’Appello dichiarato la nullità della causa illecita di emissione degli assegni a garanzia della controscrittura 7/11/2002 e di conseguenza non aver affermato la immeritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ex art. 1418 c.c., con conseguente inammissibilità della prova volta a dimostrare l’esistenza del patto di garanzia”;

– col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1418 c.c., nonchè dell’art. 2729 c.c., comma 2 e degli artt. 1 e 2 legge assegni “per avere la Corte d’Appello presupposto l’esistenza e ritenuto validi con la dazione dei due assegni bancari emessi in bianco a titolo di garanzia due patti di post datazione e di non presentazione degli assegni radicalmente nulli perchè contrari agli artt. 1 e 2 legge assegni con conseguente inammissibilità della prova presuntiva data invece per ammessa anche ex art. 2729 c.c., comma 2”;

– i motivi, da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono, non solo infondati, ma da reputarsi, preliminarmente, inammissibili per carenza di interesse;

– l’assegno privo di data non è valido come titolo di credito ma dà luogo ad una promessa di pagamento dell’emittente nei confronti del prenditore (cfr., da ultimo, Cass. n. 20449/16), rispetto alla quale non è predicabile alcuna sanzione di nullità nemmeno quando si assuma sia dato a titolo di garanzia, in riferimento ad obbligazione assunta in proprio (cfr., già Cass. n. 4368/95 e, di recente, Cass. ord. n. 13145/17);

– in ogni caso, l’asserita nullità degli assegni non comporta certo la inammissibilità della prova (volta a dimostrare il rapporto fondamentale sottostante, asseritamente nullo), come sembra sostenere la ricorrente, confondendo il piano processuale con quello sostanziale;

– se fosse vero l’assunto della ricorrente, l’unica conseguenza sarebbe potuta essere una dichiarazione giudiziale di nullità;

– orbene, la R. ha agito in giudizio ponendo a base della sua azione proprio i titoli di credito di che trattasi, sicchè da un’eventuale dichiarazione di nullità di questi ultimi e/o delle obbligazioni da questi portate non conseguirebbe alcun vantaggio giuridicamente apprezzabile, poichè, non operando nemmeno la presunzione dell’art. 1988 c.c., la domanda di pagamento, priva di qualsivoglia valido supporto, sarebbe comunque da rigettare;

– i motivi secondo e terzo sono perciò inammissibili;

– col quarto motivo si deduce violazione dell’art. 2722 c.c., per avere la Corte d’appello “ammesso una prova contraria al contenuto della controscrittura 7/11/2002, non menzionata nella suddetta controscrittura, costituita sia dal patto di garanzia sia dalla limitazione del patto al solo F.A. sia dai patti di postdatazione e non prestazione degli assegni dati in garanzia”;

– il motivo è inammissibile poichè la decisione non è fondata su prova testimoniale, alla quale è riferibile l’art. 2722 c.c.;

– in ogni caso, ove riferito alla prova presuntiva, esso è inammissibile per novità della questione, poichè le limitazione poste dagli artt. 2721 c.c. e segg., all’ammissibilità della prova sono nella disponibilità delle parti, che le devono eccepire in sede di ammissione della prova ovvero nella prima istanza o difesa successiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 21443/13); il ricorso non dice se e quando una siffatta eccezione sia stata avanzata nei gradi di merito (ed anzi il controricorrente sostiene essere mancata del tutto), con la conseguenza che il motivo è inammissibile (cfr. Cass. n. 7048/16 e n. 8206/16, nonchè già Cass. n. 25546/06 e n. 5070/09);

– col quinto motivo si deduce violazione dell’art. 1988 cod. civ. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato che il debito di F.G. si era già estinto, per essere stato onorato, pur esistendo agli atti la prova contraria di tale affermazione, in riferimento all’importo di cui al decreto ingiuntivo;

– il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi relativa alla parte di credito per la quale è stato ottenuto il provvedimento monitorio;

– la Corte d’appello non ha affatto affermato che, a seguito della concessione del decreto ingiuntivo, il debito si sarebbe estinto, ma soltanto che, per quella parte del credito portato dagli assegni che non era stata estinta (per adempimento spontaneo mediante pagamento rateale), la R. aveva già agito in giudizio, ottenendo appunto un provvedimento giurisdizionale, che anzi aveva dato luogo all’azione esecutiva;

– rispetto a questa ragione della decisione, fondata sul principio del ne bis in idem, nulla è detto nel quinto motivo, che perciò è inammissibile;

– col sesto motivo si deduce “violazione dell’art. 360, n. 3, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’Appello affermato che la R. non avrebbe contrastato la documentata ricostruzione dei fatti mentre invece la stessa l’aveva contrastata sia con la memoria ex art. 183, che con la memoria di replica ex art. 184, ai punti 1 (non estensione della garanzia alla Sig.ra R. non essendo gli assegni anche a lei intestati), 2 (falsità intrinseca della difesa di F.G. per le contrastanti versioni dei fatti sostenute), 3 (non coincidenza tra l’entità – Euro 400.000,00- della presunta obbligazione garantita e della somma complessiva – Euro 361.519,82 – portata nei due assegni), 4 (non coincidenza tra i soggetti beneficiari dell’obbligazione assunta da F.G. con la scrittura del 7/11/02 – F. Arturo e R.M. – ed il beneficiario dei due assegni con funzione di garanzia – il solo F.A.), 5 (mancanza di prova della data e del luogo di emissione degli assegni insostituibile con una prova orale), 6 (mancanza di prova della copertura degli assegni)”;

– il motivo è inammissibile, atteso che è riferito ad una serie di circostanze di fatto (tutte quelle indicate tra parentesi nella rubrica e fatte oggetto di illustrazione), che la Corte d’appello ha valutato, unitamente a numerose altre, dandone conto con motivazione non censurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non certo per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (cfr., sull’ambito applicativo di queste norme, da ultimo Cass. n. 11892/16 e n. 20382/16);

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente Giancarlo F., nell’importo di Euro 7.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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