Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20160 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 15/07/2021), n.20160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 29347 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

E.ON Produzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine

dei ricorso, dall’Avv.to Prof. Eugenio della Valle, elettivamente

domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Studio

tributario e societario, Via XX Settembre, n. 1;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria n. 252/01/2015, depositata in data 7 maggio

2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 252/01/2015, depositata in data 7 maggio 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria aveva rigettato l’appello proposto da E.ON Produzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 300/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva rigettato il ricorso proposto dalla detta società, produttrice di energia elettrica, a mezzo combustione di carbone, avverso il diniego di rimborso n. (OMISSIS) da parte dell’Agenzia dell’accisa versata negli anni 2009 e 2010 sul carbone importato, quale prodotto energetico destinato alla produzione di energia elettrica;

– in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) avverso il diniego di rimborso n. (OMISSIS) delle accise versate, per gli anni 20092010, sui prodotti energetici (in particolare carbone destinato alla produzione di energia elettrica nelle due Centrali di (OMISSIS) e di (OMISSIS)), la E.ON Produzione s.p.a. aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia deducendo la incompatibilità della disposizione interna relativa al suddetto tributo (D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 21, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 26 del 2007) con la Dir. n. 2003/96 CE, art. 14, par. 1, lett. a), la quale prevede la esenzione, salva la ricorrenza di “motivi di politica ambientale”, ritenuti dalla ricorrente non rintracciabili nella disposizione interna, così da giustificare una deroga al principio generale e la doppia imposizione sia delle fonti di energia utilizzate per la produzione della elettricità che il prodotto finale, nonché la violazione del principio Euro – unitario di proporzionalità, in assenza oltretutto di una specifica autorizzazione del legislatore delegante (L. n. 62 del 2005) in merito alla possibilità di derogare al regime generale della esenzione; 2) la CTP di Perugia, con la sentenza n. 300/2/13 aveva rigettato il ricorso; 3) avverso la sentenza di primo grado, la società contribuente aveva proposto appello riproponendo le medesime censure cui aveva controdedotto l’Agenzia delle dogane chiedendo la conferma della detta pronuncia;

– la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) quanto alla eccepita inidoneità della normativa nazionale a derogare – in mancanza della indicazione di specifici motivi di politica ambientale e della tassazione del prodotto energetico in funzione di effettivi maggiori benefici ambientali – al principio generale comunitario di non tassabilità dei prodotti energetici, non sussisteva un’ipotesi di incompatibilità del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 21, comma 9, con la Dir. n. 2003/96/CE, art. 14, par. 1, lett. a), nonché la violazione del principio di proporzionalità, avendo la direttiva comunitaria fissato, per motivi ambientali, livelli minimi di tassazione, con facoltà da parte dello Stato membro di superarli, per gli stessi motivi, e conseguente compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria allorquando la prima non scendesse sotto i limiti minimi; peraltro, la facoltà di deroga di cui al citato art. 14, par. 1, lett. a), non era da esercitarsi – come eccepito dalla società contribuente – nei margini restrittivi come interpretati dalla “lettera di messa in mora” inviata dalla Commissione UE alla Rappresentanza Permanente del Regno unito nella procedura di infrazione n. (OMISSIS), non potendo assumere rilievo tale documento, in mancanza di conoscenza dello sviluppo della procedura di infrazione; 2) non sussistevano i presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, avendo lo Stato italiano esercitato la deroga per motivi ambientali come previsto dalla direttiva senza che questa li avesse definiti, e, avendo la stessa Corte di giustizia, nella causa C-226/07 (sentenza del 17 luglio 2008), confermato implicitamente la legittimità della deroga allorquando, in ambito di attuazione, si richiamassero i “motivi ambientali” che, pur nella oggettiva genericità, legittimavano lo Stato membro a derogare all’esenzione sulla input taxation; 3) era infondata anche l’eccezione circa la assunta incompatibilità della normativa nazionale con le disposizioni comunitarie in mancanza di un’autorizzazione espressa al legislatore delegato di potere derogare al regime generale dell’esenzione di cui alla Dir. n. 2003/96/CE, art. 14, lett. a), del par. 1, in quanto la L.D. (n. 62 del 2005) aveva rinviato in toto ai principi contenuti nella direttiva ivi compresa l’eccezione prevista dalla lett. a) di tassabilità di questi prodotti per motivi di politica ambientale;

– avverso la suddetta sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle dogane;

– l’Agenzia ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c.;

– in prossimità dell’udienza camerale, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. – e richiesta di compensazione delle spese processuali – con contestuale adesione da parte dell’Agenzia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della Dir. n. 2003/96 UE, art. 14, par. 1, lett. a), e dei principi Euro-unitari di interpretazione restrittiva e proporzionalità, nonché contrasto della normativa relativa alle accise sul carbone di cui al D.Lgs. n. 26 ottobre 1995 n. 504 con la predetta disposizione Euro-unitaria; formula, altresì, richiesta di rinvio della questione di pregiudizialità comunitaria alla Corte di giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE;

-in sintesi la ricorrente sostiene che l’giudici di merito abbiano erroneamente ritenuto che, in base alla Direttiva Europea, fosse possibile prevedere eccezionalmente la tassazione del prodotto energetico di cui si tratta (carbone) rispettando soltanto i presunti limiti minimi di tassazione fissati dalla normativa Europea, benché il legislatore Europeo avesse inteso, in via del tutto eccezionale, derogare al divieto di doppia imposizione, consentendo la tassazione sui consumi anche dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica solo in presenza di uno specifico motivo ambientale, il che doveva essere interpretato restrittivamente ed in base al principio di proporzionalità, per cui la deroga non poteva essere consentita attraverso un generico richiamo al motivo di politica ambientale ed al rispetto del limite minimo di tassazione fissato a livello Europeo, dovendo invece lo stato membro motivare adeguatamente la sua scelta per uno scopo non puramente di bilancio e dimostrare che la doppia tassazione conduceva ad un beneficio ambientale concreto più elevato di quello che avrebbe ottenuto senza la tassazione dei prodotti energetici, pena la violazione del principio Euro-unitario di proporzionalità;

– in prossimità dell’udienza camerale, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., esponendo di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese processuali e con contestuale adesione da parte dell’Agenzia;

– il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto;

-le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio;

– che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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