Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20160 del 07/10/2016

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 12/09/2016, dep. 07/10/2016), n.20160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12914/2014 proposto da:

BORSARI E. & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA COLONNA

ANTONINA 41, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA

LAMAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCA LAMAZZA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2013 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANCESCA LAMAZZA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. In data 14.10.2008 l’ufficio di Modena dell’Agenzia delle Entrate faceva notificare alla Borsari & C. s.r.l. un avviso di accertamento con cui in relazione alla minor perdita di esercizio accertata per l’anno (OMISSIS) e portata a nuovo in compensazione procedeva a rettificare le dichiarazioni IRPEG ed IRAP della parte per l’anno (OMISSIS), recuperando a tassazione la differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato.

L’appello dell’erario avverso la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione, era definito dalla CTR Emilia Romagna con la sentenza qui in esame. Disattesa previamente la richiesta di sospensione del giudizio avanti a sè per pregiudizialità della controversia relativa all’accertamento della minor perdita (“… sulla base del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, si può decisamente affermare che nel nuovo processo tributario la sospensione per pregiudizialità opera limitatamente alle ipotesi tassativamente previste…”), la CTR ha accolto il gravame sulla base della ravvisata infondatezza del difetto di motivazione (“… il collegio ritiene che l’ufficio abbia comunque dato puntuale risposta alla piena legittimità, congruità ed ineccepibilità della motivazione per relationem, il cui obbligo può dirsi sicuramente assolto dal preciso e chiaro richiamo ad altro atto, quando questo rientra nella piena e pacifica conoscenza del destinatario…”), nonchè della pure ravvisata fondatezza dei rilievi operati dall’ufficio a supporto della minor perdita accertata per l’esercizio (OMISSIS).

Impugna ora per cassazione il citato deliberato d’appello la Borsari affidandosi a quattro motivi di ricorso a cui replica l’erario con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. E’ prioritario in ragione della assorbenza logica che esso riveste, se fondato, riguardo agli altri motivi di ricorso l’esame del quarto motivo del ricorso proposto dalla Borsari, a mezzo del quale la ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 295 c.p.c., poichè il visto rigetto della formulata domanda di sospensione pronunciato dai giudici di appello “costituisce un palese error in procedendo e contrasta con un orientamento pacifico di codesta Corte”, per il quale anche in tema di contenzioso tributario il giudice, preso atto della pendenza di altro giudizio “dalla cui definizione dipende la decisione della causa”, è tenuto a disporre la sospensione del processo avanti a sè.

2.2. Il motivo è fondato e la sua fondatezza, viziando ab imis l’impugnata decisione ed imponendone perciò la cassazione rende superflua la disamina degli altri motivi di ricorso, in ragione dei quali la ricorrente aveva denunciato la contrarietà del deliberato d’appello al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 7 e 42, poichè, nella specie l’atto impositivo non recava alcuna indicazione dei presupposti che ne avevano giustificato l’adozione (primo motivo), all’art. 2909 c.c., artt. 329 e 346 c.p.c., poichè in relazione a talune riprese, non oggetto di gravame, era intervenuto il giudicato (secondo motivo) e all’art. 112 c.p.c., poichè la pronuncia si era estesa al merito dei rilievi contenuti nell’atto presupposto impugnato in un separato giudizio (terzo motivo).

2.3. Quanto al motivo accolto, l’erroneità del convincimento accolto dal giudice d’appello affermando che “sulla base del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, si può decisamente affermare che nel nuovo processo tributario la sospensione per pregiudizialità opera limitatamente alle ipotesi tassativamente previste…” è presto provata dal richiamo all’orientamento stabilmente seguito da questa Corte in materia che, pur in parziale dissenso con il pensiero espresso in punto di costituzionalità della disposizione da Corte Cost. 31/98 e 8/99 (8567/01) e facendo invece proprio il diverso indirizzo ermeneutico che il giudice delle leggi aveva enunciato nel vigore del D.P.R. n. 636 del 1972 (Corte Cost. 404/91), ha più volte affermato, pronunciandosi per la piena applicabilità dell’art. 295, al processo tributario che “D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39 – secondo il quale il processo è sospeso soltanto quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio -, regola unicamente i rapporti esterni, ovverosia i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, mentre, in ordine ai rapporti tra processi tributari, trova applicazione, in virtù del disposto del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, la disciplina dettata dall’art. 295 c.p.c.” (999/16; 16329/14; 17937/04).

Palese è dunque l’errore commesso dalla CTR che non avrebbe potuto negare l’applicabilità alla specie della sospensione necessaria del processo di cui all’art. 295 c.p.c., sulla base della mera testualità del dato normativo, contravvenendo in tal modo alla lettura monofilattica operatane da questa Corte con riguardo ai rapporti tra giudizi tributari, diversamente riprendendo campo, relativamente alla querela di falso e alle questione(di statobella capacità delle persone, la previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, ovvero trovando applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, che autorizza il giudice tributario a risolvere incindenter tantum ogni questione da cui dipenda la decisione della controversia al suo esame.

2.4. Va da sè che confermando questo orientamento – e volendo con ciò pure replicare all’obiezione sollevata dall’Agenzia nel controricoso – riconoscere la compatibilità dell’istituto con il processo tributario non solleva il decidente di merito, cui spetta procedere al relativo accertamento in fatto, dal verificare se siano concretamente ravvisabili le condizioni che, al di là della sua applicabilità di principio, consentono nella vicenda oggetto di giudizio di dare luogo o meno alla sospensione necessaria del processo pendente avanti a sè.

3. Cassando perciò l’impugnata sentenza in accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la causa va rinviata avanti al giudice territoriale per il doveroso riesame a mente dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla CTR Emilia-Romagna che in altra composizione provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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