Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2016 del 24/01/2019
Cassazione civile sez. trib., 24/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 24/01/2019), n.2016
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14314-2012 proposto da:
EDS INFRASTRUTTURE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
MERCALLI 46, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA DINO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARANI MARCELLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 63/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
MESSINA, depositata il 18/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/12/2018 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
EDS Infrastrutture s.p.a. già Edilscavi s.r.l. impugnava un avviso di recupero del credito di imposta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, così come modificato dal D.L. n. 138 del 2002, e dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, per gli anni di imposta 2001 e 2002 relativo ad incentivi agli investimenti nelle aree svantaggiate per indebito utilizzo a seguito di omesso invio del modello CVS.
La CTP di Messina respingeva il ricorso.
La contribuente proponeva appello evidenziando di avere ottenuto, con provvedimento del 25.9.2007 dell’Agenzia delle Entrate, il riconoscimento della proroga della sospensione dei termini di scadenza prevista dalla L. n. 44 del 1999, art. 20 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste e dell’usura) sino al 1 gennaio 2010 dall’Agenzia delle Entrate e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La CTR della Sicilia, con sentenza n. 63/02/11 depositata il 18.4.2011 rigettava il ricorso.
La contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia; nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c, n. 4. In particolare lamenta il venir meno della contestata decadenza, a seguito del riconoscimento da parte della Agenzia delle Entrate della proroga della sospensione di tutti i termini scaduti sino alla data del 1 gennaio 2002.
La censura è fondata.
Nelle more del giudizio di appello, in data 25.9.2007 la ricorrente ha ottenuto dall’Agenzia delle Entrate il riconoscimento della proroga dei termini di scadenza di tutti gli adempimenti fiscali ai sensi della L. n. 44 del 1990, art. 44 (“fondo di solidarietà per le vittime delle richieste e dell’usura”) ed ha provveduto a presentare, in data 28.12.2007 il modello CVS relativo all’utilizzo degli incentivi agli investimenti nelle aree svantaggiate per gli anni di imposta 2001 e 2002, la cui omessa presentazione era stata posta a base dell’avviso di recupero. Tale circostanza era stata rappresentata alla CTR con la memoria depositata il 12.1.2011 (allegata agli atti per il principio di autosufficienza) evidenziando il venir meno della materia del contendere.
La CTR ha omesso ogni esame della circostanza dedotta, non avendone fatto alcun cenno. A tanto provvederà il giudice di rinvio il quale accerterà anche la spettanza del credito di imposta nella misura utilizzata.
La sentenza deve essere, conseguentemente cassata, con assorbimento degli altri motivi di ricorso, con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019