Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20159 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/09/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 24/09/2020), n.20159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17780-2014 proposto da:

D.C.G., G.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato

G.A., che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA

PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN e LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5196/2013 della CORTE DI APPELLO DI ROMA,

depositata il 9/07/2013, R.G.N. 6169/2008.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

La Corte d’Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado dichiarava il diritto di D.C.G. alla ricostituzione della pensione di vecchiaia, tenendo conto dell’accredito di 48 contributi settimanali relativi al periodo 1/1/88-30/11/88, e condannava l’Inps alla corresponsione delle conseguenti differenze rivendicate, nonchè alla rifusione delle spese del grado.

Confermava, invece, la pronuncia di compensazione delle spese di prime cure sul rilievo che solo in grado di appello era stato possibile risolvere la controversia mediante l’espletamento di CTU (alla cui stregua era “stata chiarita la ragione del mancato accredito, derivante da un errore relativo al cognome dell’appellante”).

Avverso tale decisione D.C.G. interpone ricorso per cassazione sostenuto da unico motivo.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 96 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Stigmatizza l’impugnata sentenza per avere disposto la compensazione delle spese di lite inerenti al giudizio di primo grado, nonostante la soccombenza dell’Inps, che aveva resistito in giudizio con colpa grave, non essendosi attivato tempestivamente attraverso il sistema informatico per sanare la sua posizione contributiva. Si deduce al riguardo che tale comportamento si era tradotto nella violazione dell’obbligo qualificato gravante sul medesimo ente previdenziale, di provvedere alla ricognizione dei contributi versati dalla parte datoriale e di fornire diligentemente agli assicurati, una corretta rappresentazione della loro posizione contributivo/pensionistica, L. n. 88 del 1989, ex art. 54.

E tale condotta, che prescindeva da ogni accertamento di natura tecnica ed era chiaramente valutabile con riferimento all’esito complessivo della lite, era stato, erroneamente trascuratqdalla Corte distrettuale.

2. Il motivo è fondato.

Nella fattispecie scrutinata s’impone, infatti, l’evidenza della applicazione, da parte del giudice del gravame, di un regime delle spese inerenti al giudizio di primo grado, non conforme a diritto perchè non rispettoso dei principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello va effettuata tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio.

E’ stato, infatti, condivisibilmente affermato che il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riforma in tutto o (come nel caso di specie) in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d’ufficio ad un nuovo regolamento delle dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio fissato dall’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (vedi Cass. n. 1775 del 24/1/2017, Cass. n. 28718 del 30/12/2013, Cass. n. 26985 del 22/12/2009).

3. Vero è che in tema di regolamento delle spese processuali è ius receptum che il sindacato di questa Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (secondo i dettami dell’art. 92 c.p.c., nella versione di testo applicabile alla fattispecie ratione temporis).

In particolare la valutazione dei giusti motivi è affidata al potere discrezionale del giudice di merito ed il relativo esercizio – avuto riguardo all’ampio contenuto della disposizione codicistica di cui all’art. 92 c.p.c., ed alla natura di tali motivi che sfuggono a qualsiasi enunciazione o catalogazione anche semplicemente esplicativa – non necessita, ove il decidente abbia fatto esplicito riferimento a tale lata previsione normativa, di alcuna specifica motivazione (vedi ex aliis, Cass. SU Sez. U. 30/7/2008 n. 20598 2008 Cass. 11/1/2008 n. 406).

4. Tuttavia, come precisato sempre da concordi arresti di questa Corte, l’insindacabilità del giudizio circa la compensazione delle spese trova un limite nell’ipotesi in cui il giudice del merito abbia specificamente individuato, con apposita motivazione, quelli che egli ritiene i giusti motivi della sua pronuncia, dovendo in tal caso il sindacato di legittimità estendersi alla verifica della idoneità in astratto dei motivi stessi a giustificare la pronuncia e della adeguatezza delle argomentazioni svolte al riguardo (vedi ex multis, Cass. 2/12/2010 n. 24531). La valutazione operata dal giudice di merito, pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), può, dunque, essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale.

5. Nello specifico, detta complessiva valutazione non è stata congruamente condotta, per avere la Corte giustificato la decisione di conferma della pronuncia di compensazione delle spese di lite con la soluzione della controversia mediante la CTU espletata solo in grado di appello.

In realtà, come desumibile dalla medesima decisione impugnata, il lavoratore aveva ritualmente prodotto in prime cure la certificazione del datore di lavoro relativa al versamento dei contributi all’Inps nel periodo 1/1/88-30/11/88, in relazione al quale aveva chiesto la ricostruzione del trattamento pensionistico di vecchiaia, elemento idoneo a radicare il fondamento del diritto azionato.

La circostanza che gli accertamenti peritali siano stati espletati solo in sede di gravame – evidenziando che il mancato accredito dei contributi derivava da un errore relativo al cognome del ricorrente – non costituisce argomentazione idonea a sorreggere la decisione adottata sulla regolazione delle spese del giudizio, posto che non appare riconducibile ad alcun comportamento processuale del ricorrente idoneo a determinare una situazione di ritardo nell’accertamento del diritto azionato ed a giustificare l’applicazione del regime delle spese disciplinato dall’art. 92 c.p.c..

Il ricorrente tempestivamente aveva allegato gli elementi anche di natura documentale, sui quali fondare il diritto azionato, sicchè la circostanza che il giudice del merito abbia disposto l’espletamento di accertamenti peritali solo in grado di appello non può ritenersi idonea ad integrare i giusti motivi che avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese di lite.

Deve, pertanto concludersi che la motivazione adottata dalla Corte distrettuale non risulti conforme ad una valutazione dell’esito complessivo della lite, condotta secondo criteri di congruità, alla stregua dei principi innanzi enunciati.

La pronuncia va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che, nel provvedere in ordine alle spese del giudizio di merito, si atterrà ai principi summenzionati, disponendo altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA