Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20159 del 24/09/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20159 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
Data pubblicazione: 24/09/2014
ORDINANZA
sul ricorso 55-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente Contro
LOSNO ALESSANDRO LSNLSN55R31F205A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE MONACO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FLAVIO °PIZZO, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
6t2.)
-Vi
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..
avverso la sentenza n. 114/6/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di GENOVA del 9.3.2011, depositata il 29/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA
Ric. 2012 n. 00055 sez. MT – ud. 10-07-2014
-2-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto : litisconsorzio
1. L’agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
2011 che
Tributaria Regionale della Liguria n. 114/06 /11 del 29 settembre
rigettava l’appello dell’Ufficio confermando la illegittimità di avviso di accertamento per
i redditi dell’anno 2004 derivanti dalla partecipazione alle società di persone Vemar sas .
2. Il contribuente si è costituito in giudizio.
3. La sentenza deve essere annullata. Invero la Commissione di merito ha dato atto che era
pendente altra controversia per i medesimi fatti nei confronti della società . Vi era dunque
un litisconsorzio necessario e il giudice di merito doveva provvedere per la riunione dei
Losno avendo appreso
il ricorso del sig.
procedimenti; ed invece ha accolto
dell’accoglimento del ricorso nei confronti della società, avvenuto con sentenza non
passata in giudicato.
4. La controversia deve quindi essere rimessa al giudice di primo grado per la realizzazione del
litisconsorzio con la società e con l’altro socio.
Pqm
La Corte decidendo sul riscorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia alla CTP di
Savona
il( Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 10 luglio 2014
Il presi , I te e relatore
Reg. Gen. 55/2012
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Alessandro Losno