Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20159 del 24/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20159 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

Data pubblicazione: 24/09/2014

ORDINANZA
sul ricorso 55-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente Contro
LOSNO ALESSANDRO LSNLSN55R31F205A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE MONACO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FLAVIO °PIZZO, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –

6t2.)
-Vi

q

..

avverso la sentenza n. 114/6/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di GENOVA del 9.3.2011, depositata il 29/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA

Ric. 2012 n. 00055 sez. MT – ud. 10-07-2014
-2-

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Oggetto : litisconsorzio

1. L’agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
2011 che
Tributaria Regionale della Liguria n. 114/06 /11 del 29 settembre
rigettava l’appello dell’Ufficio confermando la illegittimità di avviso di accertamento per
i redditi dell’anno 2004 derivanti dalla partecipazione alle società di persone Vemar sas .
2. Il contribuente si è costituito in giudizio.

3. La sentenza deve essere annullata. Invero la Commissione di merito ha dato atto che era
pendente altra controversia per i medesimi fatti nei confronti della società . Vi era dunque
un litisconsorzio necessario e il giudice di merito doveva provvedere per la riunione dei
Losno avendo appreso
il ricorso del sig.
procedimenti; ed invece ha accolto
dell’accoglimento del ricorso nei confronti della società, avvenuto con sentenza non
passata in giudicato.
4. La controversia deve quindi essere rimessa al giudice di primo grado per la realizzazione del
litisconsorzio con la società e con l’altro socio.
Pqm
La Corte decidendo sul riscorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia alla CTP di
Savona
il( Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 10 luglio 2014
Il presi , I te e relatore

Reg. Gen. 55/2012
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Alessandro Losno

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA