Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20159 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 12/09/2016, dep. 07/10/2016), n.20159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9747/2011 proposto da:

OPOE SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEI COLLI ALBANI 14, presso

lo studio dell’avvocato NATALE PERRI, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorso e ricorso incidentale –

contro

OPOE SCARL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 124/2010 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 15/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto il

rigetto e in particolare eccepisce l’inammissibilità del ricorso

poichè a firma di persona cessata dalla carica e produce scheda

anagrafica della C.C.I.A.A. e anagrafica dell’Agenzia delle Entrate;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso notificato il 4.4.2011 la Opoe soc. coop. a r.l. ha chiesto che sia cassata la sentenza in atti con cui la CTR Emilia Romagna, confermando la decisione di primo grado in merito ad un diniego di autotutela avverso l’iscrizione a ruolo di sanzioni divenute definitive a causa del mancato perfezionamento di un’istanza di condono, ha respinto il gravame della parte ritenendo che “nell’operato dell’ufficio non si ravvisi alcun vizio di legittimità tale da inficiare il potere di autotutela”, compensando altresì le spese di lite in considerazione della “complessità della legislazione succedutasi nel tempo” in materia di condono.

Avverso detta sentenza ricorre ora la parte affidandosi a tre motivi, ai quali replica l’ufficio con controricorso e ricorso incidentale contenente un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Rilevata previamente l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Agenzia resistente in ragione dell’assorbente considerazione che essa presuppone la cognizione nel merito dei singoli motivi di ricorso, giacchè è solo l’esame dei motivi che rende possibile stabilire se essi offrano o meno elementi per confermare o mutare l’orientamento in argomento già espresso da questa Corte, con il primo motivo di ricorso la società ricorrente si duole dell’erroneità in diritto dell’impugnata pronuncia d’appello per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 5 e art. 16, comma 9 e denuncia l’omessa pronuncia sulla violazione degli articoli anzidetti, nonchè un difetto di motivazione, atteso che l’operato recupero dell’intero importo delle somme pretese a titolo di sanzioni “integra una palese violazione della legge sul condono, che agli articoli indicati prescrive che l’omesso versamento alle scadenze indicate non rende inefficace la relativa istanza, ma legittima solo il recupero delle somme dovute, che l’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 15 citato “era da ritenersi valida a tutti gli effetti al fine di sanare la controversia di cui all’avviso di irrogazione di sanzioni” e che “la richiesta di condono presentata erroneamente ai sensi dell’art. 16, era da intendersi annullata e sostituita da quella successiva ex art. 15”.

2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di conferenza con il decisum.

Osservato previamente che il carattere vincolato che assume nel nostro ordinamento il giudizio di legittimità impone che il ricorso sia veicolato attraverso uno dei motivi tassitativamente previsti dall’art. 360 c.p.c. e che nell’esposizione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità alla decisione impugnata proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, nella specie la sollevata censura è del tutto estranea al perimetro della decisione impugnata. Oggetto di essa non è infatti, come mostra di credere la ricorrente, la materia condonistica in guisa della quale sia prospettabile quale conferente motivo di ricorso a questa Corte la questione agitata dalla parte con il motivo di esame, poichè la CTR, al contrario di quanto creduto, si è pronunciata coerentemente con la res sottoposta al suo giudizio (costituita nella specie dalla legittimità o meno del diniego di autotutela opposto dall’amministrazione) e, nei limiti della questione devolutale con l’atto di gravame, ha correttamente contenuto il proprio deliberato, astenenendosi dall’adottare qualsiasi statuizione in ordine all’interpretabilità dell’istanza di condono presentata a suo tempo dalla ricorrente per la definizione delle liti pendenti ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, come istanza di condono per la definizione pregressi a mente della L. n. 289 del 2002, art. 15. Onde la formulata censura non si accorda con quanto deciso dal giudice d’appello.

3.1. Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta un vizio di omessa pronuncia, in uno con la violazione dell’art. 112 c.p.c. e con il difetto di motivazione, poichè sebbene oggetto di contestazione fosse stato il denegato perfezionamento del condono in ragione dell’insufficienza dei versamenti effettuati, vi era stata “una limitata e parziale valutazione dei fatti e delle istanze della ricorrente da parte del giudice d’appello” che non aveva considerato per nulla quanto evidenziato da essa appellante.

3.2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come ha ancora di recente ricordato questa Corte ai fini della deduzione del vizio in questione “è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte” (18157/16; 17519/16; 25299/14).

Nella specie la prospettazione ricorrente in parte qua è manifestamente carente sotto il secondo profilo evidenziato dai precedenti richiamati, posto che, pur allegando la limitata e parziale valutazione dei fatti e delle istanze della ricorrente da parte del giudice d’appello, la deducente non si è curata di riprodurre nei suoi termini esatti la corrispondente istanza ad esso sottoposta, in tal modo precludendo a questa Corte, in ossequio appunto al declinato principio dell’ autosufficienza del ricorso per cassazione di cui è espressione l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di poter prendere conoscenza del vizio denunciato direttamente dalla lettura del ricorso senza perciò obbligarla alla lettura degli atti.

4.1. Il terzo motivo del ricorso di parte censura l’impugnata decisione per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e per violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367, deducendo vizio di omessa motivazione in quanto la CTR, malgrado nella specie l’istanza di condono pur formulata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, riproducesse i requisiti della L. n. 289 del 2002, art. 15, non aveva espresso alcun “giudizio sulla riconoscibilità dell’errore commesso dal contribuente nella compilazione dell’istanza di condono” ed aveva omesso di considerare “nel loro complesso i dati della seconda dichiarazione sostitutiva, tenendo conto solo della prima”.

4.2. Il motivo è inammissibile per novità della questione.

Si tratta invero di questione non precedentemente prospettata nei pregressi gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, posto che, mentre il ricorso è sul punto silente – il che non è senza effetto come si dirà – la narrativa e vieppiù la motivazione della decisione impugnata non vi fanno cenno, limitandosi il decidente a riassumere le opzioni ermenutiche prospettate dalla parte in ordine all’istanza di condono da essa presentata e a riportare esattemene la discussione nei limiti della materia devolutagli con l’atto di gravame, senza dare atto e, tanto più senza minimamente occuparsi della riconoscibilità o meno dell’errore scusabile accampato ora dalla ricorrente.

Tanto più doveroso è poi, alla luce del silenzio sul punto del ricorso, constatare che il motivo non è neppure autosufficiente, non avendo la ricorrente, proprio in ragione, del resto, della novità della questione, neppure indicato dove e quando la detta questione sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo “di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione” (SS.UU. 20107/14).

5.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate deduce per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e dell’art. 92 c.p.c., in quanto la CTR, compensando le spese del grado era incorsa in errore “posto che nel caso di specie si trattava non di applicare la disciplina del condono… ma di statuire unicamente in merito alla legittimità/illegittimità della condotta nell’ufficio”, laddove questo aveva rigettato l’istanza di autotutela.

5.2. Il motivo è infondato.

Non sussiste per vero il lamentato errore di diritto poichè la CTR nel dispone l’integrale compensazione tra le pari delle spese di lite ha rettamente regolato il punto al suo esame in conformità alla disposizione censurata che, com’è noto, all’epoca della pronuncia consentiva di compensare le spese di giudizio nel concorso di “gravi ed eccezionali ragionì, da esplicitare peraltro in motivazione come bene ha fatto il giudice d’appello.

Sicchè la pronuncia sul punto è conforme a diritto, semmai dovendo l’impugnante incidentale dolersi al riguardo non già di un insussistente errore nell’applicazione della norma, quanto, piuttosto, di un difetto di congruità della motivazione rispetto alla specie in decisione.

6. Entrambi i ricorsi vanno respinti e la reciprocità autorizza la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara inammissibili i motivi del ricorso principale, respinge il ricorso incidentale e compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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