Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20158 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/09/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 24/09/2020), n.20158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29571-2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE,

11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 831/2014 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata

il 12/06/2014, R.G.N. 3231/2012.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Con sentenza n. 831/14 il Tribunale di Velletri rigettava il ricorso, depositato il 18.9.12, avverso il decreto di omologa dell’a.t.p. con cui venivano escluse, in capo alla M., le condizioni sanitarie di legge per avere diritto alla richiesta indennità di accompagnamento.

Con la detta sentenza il Tribunale condannava altresì la M. al pagamento delle spese processuali e di c.t.u..

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la M., affidato ad unico motivo, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

La ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., avendo il Tribunale erroneamente ritenuto, in punto di spese e per quanto qui interessa, che la dichiarazione di responsabilità reddituale ex citato art. 152 (nel testo risultante dopo la modifica apportata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326) riguardava l’anno 2010 e non quello (2011) precedente l’instaurazione del giudizio (2012).

Il ricorso è infondato.

Ed invero benchè questa Corte abbia affermato (Cass. n. 13367/11) che l’onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e l’adempimento di tale onere esplica efficacia anche nelle fasi successive, valendo, fino all’esito definitivo del processo, l’impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti, tale principio vale sempre per la dichiarazione reddituale inerente l’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio (art. 152 disp. att. c.p.c. e sentenza indicata) che nella specie, giusta le risultanze di causa è iniziato il 18.9.12, mentre la dichiarazione reddituale de qua (neppure prodotta) riguarda l’anno 2010. Nè, in base all’art. 445 bis c.p.c., può ritenersi che il giudizio sia iniziato con l’istanza di a.t.p. (art. 445 bis, commi 1 e 6).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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