Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20158 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.18/08/2017),  n. 20158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4339/2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO RAFFAELE DE ROSSI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO

BOCCARDO 26/A, presso lo studio dell’avvocato GENNARO FREDELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MONTERISI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore speciale Dott.

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1960/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello principale, avanzato da S.M. con citazione notificata nei confronti della curatela fallimentare della (OMISSIS) srl, del notaio B.M., della AXA Assicurazioni spa e con atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di R.D., contro la sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, con la quale:

– – a) era stata accolta la domanda della curatela del fallimento di dichiarazione di inefficacia ex art. 2906 c.c., nei suoi confronti dell’atto di compravendita a rogito del notaio B.M. di (OMISSIS) del 19 giugno 1998 repertorio n. 23770 – raccolta n. 2217 (trascritto nei registri immobiliari di Brindisi il 20 luglio 1998 al n. 6537), col quale R.D. aveva trasferito a S.M. un immobile sito in (OMISSIS), su cui in precedenza era stato disposto e trascritto un sequestro conservativo in favore della curatela e contro il R. (amministratore della società fallita) nell’ambito del giudizio di responsabilità a carico di costui, ai sensi degli artt. 2392 c.c. e segg. e L. Fall., art. 146;

– b) era stata rigettata la domanda proposta dallo S., in qualità di acquirente, nei confronti del notaio B., ritenuto professionalmente responsabile della causa di inefficacia dell’atto, per non aver rilevato l’anomalia di due provvedimenti giudiziali, apparentemente emessi dal giudice delegato ai fallimenti in data 25 maggio 1998 e 2 giugno 1998, con i quali si ordinava la cancellazione di otto formalità pregiudizievoli sul bene oggetto di compravendita, che erano stati successivamente accertati come falsi perchè mai emessi dall’organo fallimentare;

– per quanto ancora qui rileva, con riferimento a questa seconda statuizione, la Corte d’appello, nel confermare il rigetto delle domande dello S., già pronunciato dal Tribunale, ha escluso la negligenza del notaio sia in ragione del tenore della clausola contenuta nell’atto (riportata alla pag. 9 della sentenza) e della condotta professionale del notaio, di effettiva preventiva verifica delle formalità esistenti (riscontrate attraverso il completo esame delle visure ed elencate nell’atto), sia in ragione del fatto che non sussisteva alcun obbligo del pubblico ufficiale di effettuare un controllo sostanziale dei provvedimenti giudiziali rivelatisi falsi, mentre dal punto di vista formale essi non apparivano affatto abnormi, come sostenuto dall’appellante;

– rigettato perciò l’appello principale dello S., il giudice l’ha condannato al pagamento delle spese del grado in favore del notaio B.;

– il ricorso per cassazione è proposto da S.M. con un unico motivo articolato in più censure;

– si difendono con distinti controricorsi il prof. B.M., notaio in (OMISSIS) e la società Axa Assicurazioni S.p.A., già chiamata in causa dal notaio, quale assicuratrice per la responsabilità professionale;

– anche il Fallimento (OMISSIS) Srl ha notificato controricorso;

– fissata la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dall’art. 375 c.p.c., comma 2, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha concluso per il rigetto del ricorso;

– le parti, ad eccezione del Fallimento, hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 1218 c.c., in relazione agli artt. 2230 e 2232 c.c.;

– in primo luogo, il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte relativa all’obbligo gravante sui notai di espletare le visure dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, sostenendo che, in violazione delle norme indicate in rubrica come interpretate da questa giurisprudenza, la Corte avrebbe valorizzato il contenuto dell’atto e la consapevolezza dell’acquirente dell’esistenza delle otto formalità (tra cui quella concernente il sequestro conservativo a favore del Fallimento), senza considerare che lo S. sarebbe stato indotto in errore in ordine all’intervenuta loro cancellazione dalle dichiarazioni rese all’atto della stipula dal venditore e da tale avv. Mei, consulente legale del venditore, nonchè dalla produzione da parte di costoro dei provvedimenti giudiziari rivelatisi falsi;

– in proposito, il ricorrente sottolinea che l’opera del notaio non si sarebbe potuta fermare al “passivo recepimento delle dichiarazioni delle parti”, come sarebbe avvenuto nel caso di specie; tanto che dalle dichiarazioni rese dal notaio in sede di interrogatorio formale sarebbe emerso che il professionista aveva conferito al detto avv. Mei “di fatto la delega all’esecuzione” delle attività di controllo a lui invece spettanti, quale pubblico ufficiale rogante; comunque, il notaio si sarebbe affidato alle dichiarazioni del venditore in ordine all’avvenuta liberazione del bene da preesistenti oneri, senza effettuare i dovuti controlli;

– in secondo luogo, il ricorrente sostiene che il notaio avrebbe violato l’obbligo di diligenza professionale, in quanto l’opera di cui il professionista è di norma richiesto per la verifica della libertà del bene da formalità pregiudizievoli si estende a tutte le attività preparatorie e successive necessarie affinchè sia assicurata la serietà e certezza dell’atto da rogarsi;

– pertanto, secondo il ricorrente, il dott. B., per adempiere diligentemente la propria prestazione, avrebbe dovuto verificare l’autenticità dei provvedimenti di cancellazione e la loro legittimità “sostanziale”, come imposto dall’art. 1176 c.c., comma 2;

– il ricorrente richiama quindi la giurisprudenza relativa alla responsabilità del notaio per aver omesso di verificare l’autenticità della documentazione prodotta dalle parti;

– il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile, sotto entrambi gli aspetti trattati dal ricorrente;

– esso è infondato nella parte in cui richiama la giurisprudenza di questa Corte in tema di obblighi di controllo dei registri immobiliari e di informazione spettanti al notaio;

– l’orientamento giurisprudenziale richiamato in ricorso, che qui si ribadisce, presuppone infatti che sia stato colpevolmente omesso o mal effettuato l’accertamento da parte del notaio dell’esistenza di vincoli o formalità pregiudizievoli risultanti da pubblici registri (cfr., tra le altre, Cass. n. 15305/13, citata in ricorso, nonchè già Cass. n. 547/02 e numerose altre successive);

– o comunque presuppone che il notaio, violando gli obblighi di diligenza professionale ovvero i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di opera professionale, non si sia adoperato nel compimento delle attività preparatorie e successive alla stipulazione dell’atto pubblico od abbia omesso di informare le parti dell’esito di detti doverosi accertamenti ovvero delle conseguenze pregiudizievoli dell’atto per i loro manifestati interessi (cfr. Cass. n. 16990/15; nonchè già Cass. n. 10493/99, richiamata dal ricorrente, e, più di recente, tra le altre, Cass. n. 15726/10);

– come già ampiamente argomentato dal giudice d’appello (che risulta perciò avere ben confutato le censure, che la parte ha riproposto identiche dinanzi a questa Corte), e come osservato anche dal pubblico ministero, nel caso di specie, non si è avuta alcuna violazione dell’obbligo di verifica delle formalità gravanti sul bene nè alcuna omissione della correlata prestazione di informazioni, gravante sul professionista nei confronti dell’acquirente del contratto di compravendita, perchè l’atto riporta esattamente tutte le formalità dalle quali il bene era gravato e perchè l’acquirente è stato posto in condizione di conoscere sia che il bene era stato attinto da dette formalità, sia che queste non erano state ancora cancellate al momento del rogito;

– v’è da precisare che il tenore della clausola contrattuale (che il ricorrente – violando perciò il principio di autosufficienza del ricorso-peraltro nemmeno riporta, ma si ricava dalla sentenza nel testo di cui appresso, posto dopo l’elencazione delle formalità: “(…) in merito a dette formalità la parte venditrice dichiara che per le stesse il Giudice delegato al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. con Decreto 25 maggio 1998 e successiva ordinanza di cancellazione integrativa del precedente decreto in data 2 giugno 1998 ha ordinato la cancellazione e che le relative formalità sono tuttora in corso (..) pertanto la parte venditrice si obbliga espressamente a far tenere alla parte acquirente, non appena eseguite dette formalità, duplo delle stesse (…) la parte venditrice presta, inoltre, la più ampia garanzia per l’evizione”) rende palese come sia infondata l’ulteriore censura che il ricorrente muove all’operato del notaio, vale a dire quella del passivo recepimento delle dichiarazioni del venditore: il notaio non ha fatto colpevole affidamento su dichiarazioni della parte venditrice in punto di avvenuta liberazione degli immobili dalle formalità pregiudizievoli, al fine di dare per cancellate queste ultime; piuttosto, ha inserito, nell’atto pubblico, la dichiarazione del venditore corrispondente alla realtà oggettivamente apparente, come si dirà – che vi erano due provvedimenti giudiziali in forza dei quali si sarebbe potuto procedere alla cancellazione ed ha fatto assumere allo stesso venditore l’impegno di procedervi e di consegnare la corrispondente documentazione all’acquirente, cui ha aggiunto l’impegno espresso del venditore per “la più ampia garanzia per evizione” (così richiamando, a maggior ragione, l’attenzione dell’acquirente sul rischio attuale posto dall’esistenza delle formalità: cfr. Cass. n. 2485/07, circa la rilevanza di una clausola inserita nell’atto al fine di desumere la consapevolezza del rischio da parte dell’acquirente);

– lo stesso atto perciò smentisce l’assunto del ricorrente e dà riscontro all’accertamento del giudice di merito circa il fatto che il notaio non asseverò nè assicurò alcunchè in punto di cancellazione della trascrizione del sequestro e circa il fatto che anzi fu l’acquirente ad assumersi consapevolmente il rischio negoziale della situazione dell’immobile correttamente rappresentata dal professionista;

– in proposito, risulta pertinente il precedente di questa Corte richiamato sia dal pubblico ministero che dal resistente B. – col quale si è affermato che “il notaio che inserisca, nella redazione dell’atto pubblico di trasferimento immobiliare, la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall’acquirente, di estinzione del debito garantito da ipoteca sull’immobile, con impegno a provvedere alla cancellazione di quest’ultima a propria cura e spese, non risponde per la mancata veridicità della dichiarazione poichè non è tenuto ad alcuna attività accertativa a fronte di una espressione del potere valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare il rischio di quella operazione negoziale” (Cass. n. 21792/15);

– quanto invece all’asserito recepimento di dichiarazioni rese dal terzo avv. Mei, ovvero all’asserito affidamento a quest’ultimo di compiti di controllo spettanti al notaio, le censure sono inammissibili in punto di fatto, perchè non si fanno carico dell’accertamento del giudice di merito secondo cui “(…) non risulta alcun ruolo formale e sostanziale dell’avv. Mei al rogito notarile, riconducibile alla volontà esclusiva delle parti ed all’assistenza del notaio (l’assistenza assicurata al R. non ha interferito cioè con l’attività del pubblico ufficiale)” (pag. 13 della sentenza);

– le altre censure del ricorrente concernono l’omesso controllo, formale e sostanziale, da parte del notaio dei provvedimenti giudiziali, poi rivelatisi falsi, ma apparentemente provenienti dal giudice delegato al fallimento, contenenti l’ordine di cancellazione delle formalità, tra le quali quella in favore del Fallimento;

– le censure sono inammissibili per la parte in cui richiamano la giurisprudenza di questa Corte che concerne l’omessa od incompleta verifica da parte del notaio di atti esibiti dalle parti in occasione della stipulazione di atti pubblici (cfr. Cass. n. 1228/03, relativa alla verifica di autenticità di una procura speciale che presentava “numerose ed evidenti alterazioni – lettere e parole scritte con macchina da scrivere diversa ed al di sotto del rigo; mancanza di spazi tra le parole; interpolazioni e correzioni o ricalcature a penna o con diverso mezzo meccanico di lettere e numeri; cancellature neanche menzionate in postilla”; nonchè Cass. n. 3274/86, relativa a carta d’identità falsa);

– infatti, per un verso, questa giurisprudenza non attiene alla verifica di ogni tipo di documento esibito dalle parti, bensì specificamente alla verifica dei documenti di identità, in quanto relativa allo specifico obbligo di legge, gravante sul notaio, di accertare l’identità delle parti; attività di identificazione, per la quale il notaio è tenuto a raggiungere la particolare certezza impostagli dalla L. n. 89 del 1913, art. 49, tanto che, in mancanza, deve rifiutarsi di ricevere l’atto (cfr., oltre a Cass. n. 3274/86 cit., anche Cass. n. 11767/17 e n. 9757/05); pertanto, le corrispondenti affermazioni giurisprudenziali, su cui insiste il ricorrente, non sono pertinenti;

– per altro verso, la giurisprudenza in parola attiene ad ipotesi in cui i documenti, della cui falsità si trattava, apparivano prima facie alterati, tali cioè da non essere, in concreto, utili al raggiungimento dello scopo per il quale ne era chiesta la verifica da parte del pubblico ufficiale;

– nel caso di specie, il giudice di merito ha, invece, accertato che i due provvedimenti apparentemente sottoscritti dal giudice delegato, esibiti al notaio, si presentavano come provenienti dall’ufficio giudiziario, del quale recavano anche il timbro; inoltre, quanto al contenuto rientravano nella competenza del giudice delegato, essendo la cancellazione delle formalità espressamente prevista dall’art. 586 c.p.c., norma richiamata dalla L. Fall., art. 105 (nel testo all’epoca applicabile); comunque, mancavano del tutto di elementi che inducessero il notaio a dubitare dell’autenticità, tanto che il rifiuto dell’atto “sarebbe stato addirittura contrario alle sue funzioni”, come si legge a pag. 15 della sentenza (con evidente riferimento della L. n. 89 del 2013, art. 27, comma 1);

– questo accertamento in punto di fatto – non censurabile nè censurato – rende inapplicabile la richiamata giurisprudenza sull’obbligo del controllo formale dei documenti spettante al notaio;

– infine, è infondato il rilievo del ricorrente – al quale il giudice d’appello ha adeguatamente risposto – secondo cui il notaio avrebbe dovuto procedere ad un controllo “sostanziale” dei provvedimenti, addirittura sindacandone il contenuto;

– questo contenuto è reputato “abnorme” dal ricorrente poichè avente ad oggetto la cancellazione di formalità delle quali, a suo dire, il giudice delegato non si sarebbe potuto o dovuto occupare;

– l’infondatezza di questo argomentare è resa palese dalla considerazione che l'”abnormità” di cui è detto in ricorso attiene ad asseriti vizi intrinseci all’atto che, se fosse stato di effettiva provenienza giudiziale – come oggettivamente appariva, senza che potesse formalmente far sorgere alcun sospetto circa l’autenticità (come già detto) – non avrebbe potuto essere sindacato dal notaio, essendo assoggettato esclusivamente ai rimedi propri in ambito giurisdizionale;

– specificamente al rimedio del reclamo al collegio, come nota la Corte d’appello, osservando che “il provvedimento di cancellazione delle formalità apparteneva senz’altro alla competenza dell’organo giudiziario che appariva tale discutendosi semmai dell’esatta estensione di tale potere, questione riservata alla stessa autorità giudiziaria anche attraverso i mezzi di impugnazione a tal fine previsti dalla legge (…1” (pag. 15 della sentenza);

– il ricorso va perciò rigettato;

– le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente ed i controricorrenti B. ed Axa Assicurazioni S.P.A. e si liquidano come da dispositivo;

– non sussistono invece i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore del Fallimento, poichè dal ricorso risulta che questo è stato destinatario del ricorso soltanto ai fini della denuntiatio litis, non essendo state svolte conclusioni nei confronti della curatela;

– non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, richiesta dal resistente B. (perchè la peculiarità della vicenda non consente di affermare la colpa grave del ricorrente nell’insistere nelle proprie tesi, già reputate infondate dal giudice di merito), nè per l’ordine di cancellazione ex art. 89 c.p.c., richiesto dal ricorrente (poichè l’espressione del quale è chiesta la cancellazione “spudoratamente” – non assume portata offensiva, in quanto non eccedente le esigenze difensive: cfr., da ultimo, Cass. n. 21031/16);

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti B.M. e Axa Assicurazioni S.P.A., nell’importo di Euro 4.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 per ciascuno ed agli accessori di legge;

dispone che l’importo complessivamente spettante al controricorrente B. si distratto, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del suo procuratore, avv. Vincenzo Monterisi, che si è dichiarato distrattario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del Fallimento (OMISSIS) SrL.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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