Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20158 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 15/07/2021), n.20158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20767/2013 proposto da:

B.F., rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Battaglio,

(p.e.c. angelo.battaglio.ordineavvocatialba.eu), domiciliato ex art.

366 c.p.c., comma 2, in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

EQUITALIA NOMOS S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 14/36/13, pronunciata il 20.11.2012 e depositata il

29.1.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 aprile 2021 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria provinciale di Cuneo, rigettava il ricorso proposto da B.F. avverso gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, aveva rettificato la dichiarazione presentata dalla società per l’anno 2004, determinando un maggiore imponibile ai fini IRES ed IRAP in Euro 99.473,61 e procedendo alla liquidazione di maggiori imposte e sanzioni.

La Commissione tributarla regionale del Piemonte, con sentenza n. 14/36/13, pronunciata il 20 novembre 2012 e depositata il 29.1.2013, dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dal contribuente il quale, in violazione della disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, non aveva provveduto a depositare o a trasmettere a mezzo posta, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, “il plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato ai sensi dell’art. 137 c.p.c., e seguenti, ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta nella segreteria della Commissione tributaria adita”.

Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso solo l’Agenzia delle Entrate, mentre Equitalia Nomos è rimasta intimata.

Il ricorso è stato fissato nell’adunanza camerale del 27 aprile 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 22 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4) e 5), ritenendo di avere correttamente notificato l’appello all’Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2012 e ad Equitalia Nomos S.p.a. in data 15 marzo 2012 e di avere poi provveduto a depositare copia del ricorso presso la C.T.P. in data 16 aprile 2012 (lunedì successivo al sabato 14 aprile 2012) rispettando il previsto termine di trenta giorni decorrente dall’ultima notifica effettuata ad Equitalia Nomos S.p.a..

Il motivo è fondato.

Come si evince dagli atti dell’acquisito fascicolo del giudizio di merito, il ricorso d’appello risulta notificato all’Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2012 ed alla S.p.a. Equitalia Nomos in data 15 marzo 2012; il deposito di copia del ricorso medesimo, pacificamente effettuato presso la C.T.P. in data 16 aprile 2012 (lunedì successivo al sabato 14 aprile 2012) risulta pertanto assolutamente tempestivo con riferimento alla notificazione del ricorso alla società Equitalia, essendo il 16 aprile 2012 il primo giorno feriale successivo al trentesimo giorno da quello di notifica alla controparte: ultimo giorno utile era infatti sabato 14 aprile 2012, prorogato per legge al lunedì successivo, ossia al 16 aprile 2012.

A tale soluzione ritiene di pervenire il Collegio nella considerazione che, nel silenzio del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, soccorra innanzitutto la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, recante la delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario; norma che, nel comma 1, lett. g), dispone (al punto 1) che allo scopo di adeguare “le norme del processo tributario a quelle del processo civile”, dovrà essere prevista “una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione”, mentre (al punto 4), con riferimento alla disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni, dovrà essere previsto “l’impiego più largo possibile del servizio postale”.

Inoltre, avuto riguardo al processo civile ordinario, l’art. 165 c.p.c., stabilisce che l’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio, depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo, contenente l’originale della citazione, mentre se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione. L’art. 369 c.p.c., stabilisce poi che il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte di cassazione, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto; disciplina, questa, del tutto analoga a quella prevista per il processo amministrativo dal relativo Codice, art. 45, laddove stabilisce che “Il ricorso e gli altri atti processualì soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario” (cfr. Cons. Stato, Sez. 4, 17.1.2017, n. 137). Allo stesso modo si esprime, altresì, per la giustizia contabile il relativo Codice, art. 180, laddove stabilisce che “Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo l’atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”.

Alla stregua di tali considerazioni, appare evidente che, in base alla legge delega, va perseguito l’adeguamento del processo tributarlo al processo civile con la previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso, mediante un assetto delle comunicazioni e delle notificazioni tale da consentire, comunque, l’impiego più largo possibile del servizio postale. Il che porta ad omologare l’interpretazione dell’art. 22 del processo tributario alla disciplina prevista per i ricorsi processuali soggetti a preventiva notificazione (Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti).

Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice a quo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA