Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20158 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 12/09/2016, dep. 07/10/2016), n.20158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1776/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE LA ROCCA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE IPPOCRATE 92,

presso lo studio dell’avvocato ROSALBA GENOVESE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO BALDASSARRA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 796/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 24/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24.11.2009 la Sezione staccata di Latina della CTR Lazio provvedeva, in accoglimento dell’appello della Immobiliare la Rocca s.r.l., a riformare la decisione che in primo grado aveva ritenuto legittimo il pagamento ingiunto dall’Agenzia delle Entrate degli interessi e delle sanzioni sugli acconti e sui versamenti di imposta dovuti per gli anni (OMISSIS), in quanto la domanda di condono dalla medesima presentata per dette annualità ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, pur indicando l’importo dovuto complessivamente per ciascuna imposta, aveva calcolato gli interessi con decorrenza dal saldo al giorno del primo versamento, senza considerare che gli interessi andavano conteggiati in relazioni alla singola scadenza.

La CTR, annullando il titolo impugnato, si è detta convinta che l’ufficio non poteva procedere alla diretta iscrizione a ruolo delle somme con esso reclamate, “ma doveva richiedere l’integrazione del condono e successivamente iscrivere a ruolo il residuo delle somme non pagate”.

La detta sentenza è ora impugnata dalla soccombente Agenzia sulla base di un solo motivo, cui resiste la parte con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. E’ opinione dell’Agenzia impugnante – che solleva una questione di puro diritto ovvero se gli effetti del condono si estendano anche agli interessi dovuti sugli acconti o sui versamenti omessi e ritardati nel caso in cui sia indicato nella dichiarazione integrativa il solo ammontare complessivo del debito di imposta – che i giudici d’appello siano incorsi, per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in errore applicando la L. n. 289 del 2002, art. 9-bis e art. 16, comma 9 e nel ritenere perciò infondata la pretesa, atteso che, avendo la contribuente omesso il pagamento degli acconti, non vi è dubbio che avrebbe dovuto pagare i relativi interessi e le conseguenti sanzioni con decorrenza dal singolo acconto, non potendo evidentemente ritenersi a ciò equivalente il computo degli interessi dovuti sull’intera imposta dal momento del saldo”.

2.2. Il motivo è fondato.

Non diversamente da quanto già rilevato in relazione ad analoga vicenda da questa Corte (8832/16), va qui evidenziato che la mancata – e pacifica – indicazione nella dichiarazione integrativa, presentata dal contribuente dell’omesso versamento degli acconti, nonostante il relativo importo sia stato poi in essa sommato al residuo saldo e il totale indicato come imposta dovuta, ha comunque comportato l’esclusione dalla domanda di condono degli importi dovuti per interessi con decorrenza delle singole date di scadenza del dovuto.

Come già ricordato occorre invero rimarcare che gli interessi moratori, che decorrono in relazione al mancato pagamento dell’acconto dell’imposta alla scadenza prevista, come ogni interesse, benchè obbligazione autonoma in quanto suscettibile di essere estinta indipendentemente dall’estinzione dell’obbligazione principale, costituiscono accessorio del credito principale, da esso promanando e ricollegandosi ad esso in via immediata e diretta, onde ne seguono la qualificazione. La dichiarazione annuale fissa l’importo dell’imposta, ma la determinazione di tale importo non esclude la decorrenza degli interessi sull’imposta avuto riguardo alla scadenza del termine di pagamento dell’acconto. Nella misura in cui è dovuta l’imposta, così come risultante dalla dichiarazione, lo sono anche gli interessi, accessorio del relativo credito. Posto che gli interessi seguono la qualificazione del credito, e dunque della specifica imposta, il mancato versamento dell’accessorio equivale a mancato pagamento dell’imposta, con conseguente applicazione della sanzione. Del resto non va taciuto che la norma citata consente la definizione agevolata dei ritardati ed omessi versamenti in correlazione con la singola scadenza di imposta rimasta inevasa e non rispettata – e quindi anche con riferimento non solo alla scadenza a saldo, ma alla scadenza dei singoli acconti – di modo che è del tutto coerente con la filosofia della disposizione che gli interessi siano conteggiati, come pure si apprende dalle istruzioni ministeriali per la compilazione del relativo modello di dichiarazione (Provvedimento 25.2.2003 pubblicato sulla G.U. 56/03, pag. 23) – ove nel quadro E l’importo di colonna 6, relativo agli interessi, deve essere calcolato in relazione all’importo di colonna 4, in cui va indicato “l’ammontare dell’imposta e della ritenuta versata tardivamente” – con decorrenza dal singolo versamento omesso o tardivo.

2.3. Nessuna rilevanza esplica nella specie l’istituto dell’errore scusabile pure invocata dalla controricorrente, vuoi perchè, come già notato altrove non ricorre “alcuna situazione di incertezza nella normativa in materia circa la decorrenza degli interessi dalla data di scadenza dei singoli pagamenti dovuti (e dunque anche dalla data di scadenza degli acconti)”, vuoi perchè in base all’opzione interpretativa che lo abilita in via generale quale mezzo esimente (cfr. Circ. 36/E del 2005, p. 2.3.) esso si riconnette ad un errore nel calcolo degli interessi che qui è stato invece totalmente omesso.

3. Il ricorso va dunque accolto e la causa ex art. 384 c.p.c., può essere decisa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo. Spese alla soccombenza nel presente giudizio e compensate nel merito attesa la novità della questione.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2500,00, oltre eventuali accessori e compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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