Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20157 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3743-2018 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI n. 11, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO TOBIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO STURLESE;

– ricorrente –

contro

C.A. e C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 847/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato C.A. e C.A. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 314/2005, emesso dal Tribunale di La Spezia in favore di V.A. in forza di scrittura privata del 13.11.1997, con la quale gli opponenti si erano obbligati al pagamento della somma di Lire 15.500.000 (corrispondente ad Euro 8.005,08) a titolo di compenso per l’attività di rappresentanza presso la C.E.D.U. prestata dal predetto V. in favore e nell’interesse della società Shipcare S.r.l., nelle more fallita. Gli opponenti eccepivano in via preliminare il loro difetto di legittimazione passiva, posto che il V. aveva prestato la sua attività in favore della società, della quale la C. era socia ed amministratrice, mentre il C. soltanto socio; eccepivano altresì l’intervenuta prescrizione del diritto vantato dall’opposto e la nullità dell’accordo, in quanto integrante – a loro giudizio – un patto di quota lite non consentito dall’ordinamento.

Si costituiva il V. resistendo all’opposizione ed evidenziando come gli opponenti, con la scrittura del 13.11.1997, si fossero comunque personalmente obbligati al saldo del debito di cui al decreto ingiuntivo.

Con sentenza n. 536/2013 il Tribunale rigettava l’opposizione rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, accoglieva quella di prescrizione e revocava il decreto ingiuntivo.

Interponeva appello il V. e si costituiva in seconda istanza il solo C., resistendo al gravame e spiegando appello incidentale in relazione all’eccezione preliminare disattesa in prime cure. La C. rimaneva invece contumace.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 847/2017, la Corte di Appello di Genova accoglieva l’appello incidentale del C. dichiarando la carenza di legittimazione passiva e condannando l’appellante alle spese del secondo grado nei confronti dell’appellante incidentale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione V.A. affidandosi a quattro motivi.

C.A. e C.A., intimati, non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio di cassazione.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di rilevare che, essendosi costituito in appello il solo C., si era formato il giudicato interno nei confronti dell’altra appellata C.A. in relazione al punto della decisione di prime cure con il quale era stata respinta l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva dalla medesima proposta.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,342,343 e 352 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare l’appello principale con riferimento alla posizione processuale della C., rimasta contumace in seconda istanza, ritenendolo erroneamente assorbito dall’accoglimento dell’impugnazione incidentale spiegata dal solo C..

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè la Corte ligure avrebbe omesso di considerare che, nella ravvisata carenza – in capo all’appellante incidentale – del potere rappresentativo della società Shipcare S.r.l. l’obbligazione di pagamento di cui alla scrittura del 13.11.1997 non poteva che esser stata assunta in proprio dai sottoscrittori del richiamato atto.

Le tre censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono fondate.

Ed invero la Corte territoriale ha errato nel ritenere l’appello principale del V. assorbito dall’incidentale spiegato dal solo C.. Trattandosi invero di obbligazione solidalmente assunta da quest’ultimo e dalla C., la Corte genovese avrebbe dovuto considerare autonomamente i due rapporti processuali, rispettivamente instauratasi tra il V. e il C., da un lato, e tra il V. e la C., dall’altro lato. Relativamente a quest’ultimo, non avendo la C. proposto alcuna impugnazione incidentale, l’omesso esame dell’appello principale del V. non è giustificato, non potendosi configurare alcun profilo di assorbimento.

La Corte ligure ha ulteriormente errato nel ravvisare la carenza di legittimazione passiva del C., posto che quest’ultimo, con la scrittura del 13.11.1997, si era personalmente obbligato nei confronti del ricorrente al pagamento del debito relativo all’assistenza prestata dal V. in favore di Shipcare S.r.l.. Va in proposito riaffermato il principio secondo cui “Nel negozio con il quale il socio di una società di capitali assume, spontaneamente ed in proprio, determinate obbligazioni pecuniarie verso un soggetto che già presti la sua opera in favore della società, al dichiarato fine di ottenere una più completa ed efficace esplicazione di tale attività a vantaggio della società, e ravvisabile un interesse economico del socio medesimo idoneo a configurare un valido e lecito contratto a titolo oneroso a favore di terzo (art. 1411 c.c.), e cioè della società, avente la stessa causa del contratto preesistente fra il prestatore d’opera e la società” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2578 del 02/07/1975, Rv. 376522).

Nel caso di specie, il socio C. si è personalmente obbligato, insieme alla C., a remunerare un professionista che aveva svolto la sua attività in favore di Shipcare S.r.l., società della quale ambedue gli obbligati erano soci (come risulta da quanto affermato a pag. 3 della sentenza impugnata).

L’accoglimento del primo, secondo e quarto motivo comporta l’assorbimento del terzo. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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