Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20157 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.18/08/2017),  n. 20157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12477/2014 proposto da:

PER.CO.GEST. SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

Rag. BR.RE., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALSAVARANCHE 46, presso lo studio dell’avvocato MARCO CORRADI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA PAVANETTO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 44,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2733/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto dalla Per. Co. Gest. s.r.l. nei confronti di B.P. e M.R., contro la sentenza del Tribunale di Venezia – sez. distaccata di San Donà di Piave, con la quale era stata rigetta la domanda avanzata dalla società nei confronti del B. per ottenere il pagamento della somma di Euro 32.278,56, che assumeva essere dovuta in forza di una convenzione siglata in data 17 dicembre 2002, contestualmente alla stipulazione di un contratto di compravendita col quale la società aveva acquistato cespiti di proprietà di Ba.Bi. e dei figli M.R. e A., nonchè, per la parte acquisita alla comunione legale, del marito di quest’ultima, B.P.;

– l’acquirente aveva fatto valere detta scrittura privata, con la quale, sulla premessa esistenza di specificati debiti facenti capo ai danti causa, la società aveva acquisito effetti cambiari per l’importo corrispondente di Euro 46.000,00, da riscuotere “(…) nel momento in cui la S.r.l. Per.Co.Gest. fosse chiamata a pagare i debiti suddetti per conto dei signori M.R., M.A., Ba.Bi. e B.P.”;

– data la convenzione di cui sopra, la società intendeva recuperare dal B. la somma su indicata, oltre accessori, che aveva pagato a tale Ma.Ma., terzo creditore di M.R., per evitare la vendita della sua quota immobiliare già ipotecata, senza poter riscuotere le cambiali sottoscritte dai fratelli M. in quanto protestate e senza ottenere soddisfazione dall’azione esecutiva intentata nei confronti degli emittenti;

– la Corte d’appello, nel confermare il rigetto della domanda già pronunciato dal Tribunale, ha interpretato la scrittura privata, escludendo che vi fosse un rapporto di solidarietà passiva in capo ai quattro comproprietari sottoscrittori (ed in particolare, che vi fosse l’assunzione di un debito proprio da parte del B.) ed escludendo anche che il B. avesse assunto, con la convenzione, il ruolo di fideiussore o avesse prestato una garanzia autonoma per i debiti di ciascuno degli altri comproprietari alienanti, dei quali soltanto i fratelli M. avevano sottoscritto e rilasciato le cambiali in favore della società acquirente;

– rigettato il gravame, il giudice d’appello ha condannato l’appellante alle spese del grado in favore del B., nella contumacia di M.R.;

– il ricorso per cassazione è proposto, con due motivi, dalla Per. Co. Gest. S.r.l.;

– si difende con controricorso B.P.;

– l’altro intimato non si difende;

– fissata la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dall’art. 375 c.p.c., comma 2, il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte; parte ricorrente ha depositato memoria per rispondere al controricorso avversario.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– col primo motivo si deduce violazione degli artt. 1294,1362 e 1367 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte d’appello avrebbe violato la prima norma nell’escludere il rapporto di solidarietà, a causa della ritenuta inesistenza di un debito personale del B., malgrado, secondo la ricorrente, la convenzione sottoscritta dai venditori dovesse essere interpretata nel senso che tutti, compreso il B., si fossero obbligati in proprio; interpretando diversamente il contenuto della scrittura privata, ed escludendo pure la fideiussione e il rapporto di garanzia autonoma, la Corte d’appello – sempre secondo la ricorrente – avrebbe violato i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1367 c.c., indicati in rubrica (anzi, al fine di rispettare la prima di queste due norme, il giudice avrebbe dovuto anche ammettere la prova orale richiesta per dimostrare il comportamento del B., prima, durante e dopo la sottoscrizione della scrittura privata);

– col secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte d’appello non avrebbe considerato che, per le finalità perseguite sottoscrivendo la convenzione, era irrilevante il ruolo di debitore principale del B., avendo invece questi assunto il ruolo di obbligato solidale o di garante (anche) nei confronti del M. (la cui quota era ipotecata);

– entrambi i motivi sono inammissibili per un duplice ordine di ragioni;

– in primo luogo risulta violato l’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè, pur essendo il ricorso interamente basato sull’interpretazione da darsi alla convenzione per scrittura privata del 17 dicembre 2002, non riproduce il contenuto essenziale di questa (se non per stralci, di per sè soli poco significativi del senso delle censure) e soprattutto non indica il luogo del fascicolo di parte dove la scrittura privata sia reperibile, non essendo il documento allegato al ricorso (cfr. Cass. S.U. n. 28547/08 e ord. n. 7161/10);

– in secondo luogo, entrambi i motivi attengono all’interpretazione del contratto ed il tenore letterale dell’accordo e la connessione delle singole clausole sono stati esaminati dal giudice, sicchè la diversa interpretazione della parte si traduce in una censura inammissibile in sede di legittimità;

– d’altronde, la ricorrente nemmeno individua in modo preciso come i canoni interpretativi del contratto – in particolare quelli letterale e dell’interpretazione complessiva delle clausole, adoperati dal giudice – sarebbero stati violati nel caso di specie (cfr., tra le altre, Cass. n. 3772/2004, per la necessità che siano indicati, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all’uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante; cfr. nello stesso senso anche Cass. n. 22979/ 2004); tanto più che il ricorso risulta privo di autosufficienza anche in punto di prova orale, della quale non riporta il contenuto (nè evidenzia la decisività, come nota il controricorrente) e dalla quale il giudice avrebbe dovuto desumere il comportamento complessivo delle parti, precedente e successivo alla stipulazione del contratto;

– ancora, il fatto, del quale – col secondo motivo – si assume omesso l’esame (mancanza di un debito proprio in capo al B.), è stato invece espressamente considerato dal giudice, tanto da costituire elemento decisivo della ratio decidendi, sicchè la censura, che ne prescinde, difetta anche di pertinenza;

– in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente B.P., nell’importo di Euro 4.100,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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