Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20157 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 12/09/2016, dep. 07/10/2016), n.20157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7605/2010 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67,

presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA CASARI giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO EARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GRADARA che ha chiesto

raccoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso preliminarmente per la

cessazione della materia del contendere per l’anno (OMISSIS), in

subordine l’inammissibilità e in subordine il rigetto per l’anno

(OMISSIS).

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. F.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza in atti della CTR Lombardia che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificati alla parte per gli anni (OMISSIS) in applicazione degli studi di settore relativi all’attività di impresa da esso espletata.

La CTR ha nell’occasione osservato che, generando gli studi di settore una presunzione relativa a favore del fisco, avverso le risultanze da essi scaturite, pure a seguito della loro rideterminazione in base alle richieste del contribuente, costui “non è stato in grado di opporre convincenti giustificazioni” per vincerne l’efficacia, onde l’appello va perciò rigettato.

Il mezzo proposto dalla parte si vale di un solo motivo di ricorso, al quale ha replicato con controricorso l’erario.

Con comunicazione datata 5.7.2012, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che l’annualità (OMISSIS) è stata definita dalla parte in applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Preso atto della citata comunicazione fatta pervenire dall’Agenzia delle Entrate, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere a mente della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, richiamato dal citato art. 39 limitatamente all’annualità condonata, ed, in uno con essa, va disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 e la cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 19533/11).

3.1. Quanto all’annualità (OMISSIS) con l’unico motivo del proprio ricorso, il F. deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in capo all’impugnata sentenza in quanto quella con cui il giudice d’appello ha rigettato il proposto gravame “sia insufficiente e non prenda posizione su ogni motivo esposto dal contribuente nel proprio atto di appello”, in particolare non tenendo conto della regolatrità delle scritture contabili e della loro attendibilità, delle difficoltà finanziarie dell’impresa e della specificità dell’attività di ristorazione esercita dal contribuente.

3.2. Il motivo è infondato.

Esso accorpa sotto il profilo della comune inerenza allo svolgimento logico-razionale del discorso decisorio del giudice d’appello tutta la gamma dei vizi motivazionali a suo tempo contemplati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella convinzione che, sollecitando in tal modo la Corte a dispiegare il controllo di congruità secondo tutti i possibili parametri di logicità previsti dalla norma, il diverso – e più favorevole – esito della lite dipenda in definitiva dalla misura più o meno ampia in cui siffatto sindacato è richiesto. Anche così, peraltro, il motivo, pur sorvolando sul fatto che i vizi denunciati non hanno identità sovrapponibili – come questa Corte ha più volte specificato riprovando la rappresentazione indifferenziata che ne viene talora fatta – non incarna alcun contenuto critico alla linearità logica del pronunciamento impugnato, non denunciando nè la pretermissione di fatti e circostanze che, se debitamente valutati avrebbero potuto condurre il giudicante ad una diversa conclusione in considerazione della loro incidenza nel togliere fondamento alla pretesa erariale, nè l’inidoneità del ragionamento decisorio sotto l’aspetto di una logica e coerente concludenza, nè, infine, l’inconciliabilità concettuale delle proposizione che lo compongono in grado di compromettere la comprensibilità delle ragioni della decisione Laddove, invero, esso enumera gli elementi fattuali – che racchiude in un elenco di accadimenti sfortunati – che la CTR non avrebbe considerato nella giusta prospettiva di rendere fallace l’attendibilità del responso parametrico, il motivo non formula alcuna ragione per dubitare della legittimità logica e giuridica del deliberato impugnato, ma concreta un puro disaccordo di fatto, postulando, in buona sostanza, che la Corte, raccogliendo lo scontento del ricorrente e facendosene più comprensiva interprete di quanto non lo siano stati i giudici di merito, possa correggere la soluzione della vicenda adottata in quella sede, procedendo ad un nuovo e più benevolo esame delle risultanze di fatto in quella sede già rapportate e già negativamente apprezzate. E’ evidente che ragionando in questi termini il ricorrente mostra di abbracciare una concezione del giudizio di legittimità che è estranea alla collocazione ed al molo che l’ordinamento processuale assegna alla Corte di Cassazione e che rende perciò il proposto ricorso privo di ogni fondamento.

3.3. Il ricorso in parte qua va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

pronunciando sul ricorso, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente all’annualità (OMISSIS), cassa senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente a detta annualità e compensa le spese di giudizio; respinge il ricorso relativamente all’annualità (OMISSIS) e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3500,00, oltre eventuali accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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