Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20156 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via G.

Zanardelli 23, presso l’avv. Filippucci Fabrizio, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 205/26/07 del 31/1/08.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“ C.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello da lui proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro un avviso di accertamento per imposta di registro.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene quattro motivi. Puo’ essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia quanto all’eccezione di difetto di allegazione della stima dell’Ufficio del Territorio all’avviso di rettifica.

Il mezzo e’ manifestamente infondato.

Come affermato dal giudice tributario, nell’avviso di rettifica si da atto che la stima e’ allegata. Trattandosi di un atto a fede privilegiata, era onere del contribuente proporre querela di falso.

Resta assorbito il secondo motivo, con il quale si deduce il difetto di motivazione, sul presupposto della mancata allegazione all’avviso della stima.

Con il terzo motivo (pur erroneamente rubricato quale vizio di motivazione) il ricorrente assume che, ai fini della liquidazione dell’imposta, dovrebbe aversi riguardo al momento dell’effettivo trasferimento del bene e non a quello dell’atto pubblico.

Il mezzo e’ inammissibile, sia perche’ il ricorrente non riporta il tenore testuale del motivo di appello con il quale la questione era stata posta, sia perche’ comunque non chiarisce la rilevanza della questione ai fini della decisione.

Il quarto motivo, con il quale pure si deduce il vizio di motivazione, e’ inammissibile sia per l’assoluta astrattezza e genericita’ del momento di sintesi, sia perche’ comunque non sono riportate le prospettazioni delle quali il giudice non avrebbe tenuto conto”;

che il ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore, osservando in particolare, quanto ai primi due motivi di ricorso, che la circostanza sulla quale i due motivi si fondano – e cioe’ la mancata allegazione della stima all’avviso di accertamento – e’ contraddetta in sentenza e che non compete d’altro canto a questo giudice di legittimita’ compiere un nuovo ed eventualmente diverso accertamento di tale circostanza di fatto;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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