Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20156 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 14/06/2017, dep.18/08/2017),  n. 20156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22844/2015 proposto da:

B.R., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO ORLANDO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SETTIMIO DI SALVO giusta

procura in calce al controricorso;

ZEUS FINANCE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore e

Amministratore unico Dott. L.S., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato MARCO

JOIMA, rappresentata e difesa dall’avvocato URBANO FABIO CARDARELLI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.V., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS),

FALLIMENTO DEL (OMISSIS) SAS DI F.P.,

I.M., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2633/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLA POTENZA per delega non scritta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 8 settembre – 27 ottobre 2010 il Tribunale di Napoli decideva quattro giudizi tra varie parti che erano stati riuniti (nn. 4753/2006, 11070/2007, 35168/2008 e 39438/2008 R.G.), derivati da una esecuzione cominciata nel 1996 su un immobile consistente in un appartamento ipotecato di proprietà dei coniugi B.R. e F.P., la quale aveva coinvolto anche un ulteriore appartamento seminterrato, per cui erano sorte opposizioni riguardanti la sua comprensione nel decreto di trasferimento (con domande anche di dichiarazione di intervenuta usucapione e di condanna al risarcimento dei danni nei confronti del Ministero della Giustizia per responsabilità del Giudice dell’esecuzione e dei suoi ausiliari, cioè l’esperto per la stima dell’immobile e il notaio che aveva effettuato la vendita) è” altresì contestazioni sul progetto di distribuzione del ricavato (sul contenuto della decisione del Tribunale si rimanda alla dettagliata motivazione della sentenza impugnata, pagine 15-18).

Avendo proposto appello B.R. e C.V. – quest’ultimo intervenuto in primo grado all’udienza di precisazione delle conclusioni per far valere la sua pretesa proprietà dell’immobile per averlo acquistato dalla figlia dei coniugi, F.I., con una scrittura privata del 15 ottobre 1987), tra le controparti si sono costituite resistendo soltanto Zeus Finance Srl (alla quale, attraverso vari passaggi, era pervenuta la titolarità del credito per cui è stata eseguita l’espropriazione immobiliare) e D.T.L. (aggiudicataria dell’immobile); la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 maggio-10 giugno 2015, ha rigettato l’appello.

2. Ha presentato ricorso B.R. sulla base di quattro motivi.

Si difende con controricorso Zeus Finance Srl; si difende con ulteriore controricorso D.T.L., che ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Deve anzitutto premettersi che la costituzione di nuovo difensore della Zeus Finance Srl in sostituzione del precedente con memoria di costituzione del 14 giugno 2007 non è valida, in quanto non è sufficiente la procura autenticata dal difensore presente nell’atto, occorrendo invece procura notarile in quanto il processo è stato instaurato anteriormente alla riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, onde è applicabile ratione temporis l’art. 83 c.p.c., comma 3, nel dettato in cui non include la memoria di nomina del nuovo difensore tra gli atti su cui può essere apposta in calce o a margine procura speciale.

3.1 Il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento e violazione dell’art. 331 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 102 c.p.c., adducendo che la Corte d’appello di Napoli avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio “nei confronti di tutti i soggetti sopra elencati” che facevano parte del giudizio di primo grado, “come elencati in sentenza e come risultanti dai fascicoli che inopinatamente la Corte d’appello non ha ritenuto di richiamare e di esaminare per la sua decisione”.

La doglianza è inammissibile per duplice ragione: in primo luogo, è conformata in modo del tutto generico, non indicando specificamente quali sarebbero i soggetti rispetto ai quali la corte territoriale avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio e per quali motivi; in secondo luogo, non apporta alcuna confutazione a quanto la stessa corte ha osservato al riguardo, in modo d’altronde adeguatamente analitico (motivazione, pagine 29-30).

3.2 Il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, lamenta la violazione “delle norme sulla competenza”.

Il Tribunale, “eccepita la impossibilità da parte del Magistrato” di esaminare il giudizio per la sua “ipotizzata responsabilità” nell’ordinare la vendita di un bene privo di licenza edilizia in zona ambientale il cui condono, “richiamato dal C.T.U.”, era “a firma falsa” della ricorrente, avrebbe dovuto rimettere gli atti al Tribunale competente ai sensi dell’art. 30 bis c.p.c.. La “eccepita” responsabilità del “Magistrato” sarebbe stata poi correlata a quella del consulente tecnico d’ufficio e del notaio delegato, perciò chiamati in giudizio unitamente al Ministero della Giustizia. La “convocazione” del suddetto Ministero sarebbe stata “effettuata proprio in ragione delle responsabilità del Magistrato e dei suoi coadiutori” e ciò sarebbe “fatto che comprova il litisconsorzio nei confronti del G.E. e quindi la necessità dell’esame del suo comportamento a norma dell’art. 30 c.p.c.”.

Anche questo motivo, a tacer d’altro, propone argomentazioni generiche, e, per quanto concerne la falsità della firma della B. sul “condono”, pure del tutto assertive. E anche questo motivo non apporta alcuna confutazione specifica di quanto osservato dalla corte territoriale in ordine alla questione della competenza (motivazione della sentenza impugnata, pagine 33-34). La doglianza, quindi, è inammissibile come la precedente.

3.3 Il terzo motivo denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 331 e 102 c.p.c..

Così lo illustra: “Il Magistrato ha richiamato motivi di rigetto senza rendersi conto nè della interdipendenza delle domande nè della domanda preliminare” per cui era necessario sospendere ogni giudizio, cioè della “inesistenza di un bene cedibile, pignorato e/o pignorabile, ipotecato e di proprietà degli esecutati”. Nel giudizio di primo grado sarebbe stata chiesta c.t.u. per accertare l’inesistenza di licenza edilizia e condono regolare (il condono “esaminato dal C.T.U.” sarebbe “a firma falsa” dell’attuale ricorrente). L’omessa allegazione in fase di appello dei fascicoli di primo grado e l’omesso esame da parte del giudice d’appello di tali fascicoli renderebbe nullo il provvedimento e violerebbe “i diritti delle parti, in contraddittorio” tra loro.

In subordine, andrebbe “ordinata la compensazione delle spese” per il diritto della ricorrente, “quale comproprietaria del bene de quo e proprietaria soltanto degli immobili pignorati, privo (sic) di debiti perchè pagati dai figli G. e I.”.

Anche questo motivo patisce una evidente genericità nella sua conformazione; peraltro miscela questioni relative alla pretesa soprassessoria con altre attinenti ad una parimenti pretesa “omessa allegazione” dei fascicoli di primo grado per cui il giudice d’appello non li avrebbe esaminati, e per di più inserendo la richiesta, già proposta in primo grado, di consulenza tecnica d’ufficio sulla regolarità urbanistica dell’immobile espropriato. Si tratta, pertanto, di una censura assolutamente eterogenea, oltre che assertiva e pure sotto questo profilo inammissibile. Ad abundantiam si aggiunge che, a proposito della questione della riunione o della separazione delle cause, la corte territoriale ha motivato con argomenti ancora una volta non specificamente confutati (pagina 32 della motivazione della sentenza impugnata); e parimenti è privo di specifica confutazione il diniego – per natura esplorativa – che la corte di merito ha dato all’istanza di consulenza tecnica (motivazione, pagina 30).

Del tutto eccentrico rispetto al residuo (e già di per sè eterogeneo, come si è rilevato) contenuto del motivo, oltre che assertivo e generico, deve definirsi l’ultimo riferimento alla pretesamente necessaria compensazione delle spese.

Tutto il motivo, in ultima analisi, patisce inammissibilità.

3.4 Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè nullità della sentenza e del procedimento.

Non si sarebbe considerato che nessun atto di esecuzione “era e/o può essere dichiarato valido”: la sentenza “con attribuzione di somme” è stata emessa a favore dell’inesistente Banca della Provincia di Napoli S.p.A., e l’avvocato Cardarelli “ha continuato il giudizio di esproprio e si è costituito per resistere alle domande della concludente, privo di ogni mandato”. Tale Banca “era da tempo cessata” e così anche “il successivo Credito Emiliano S.p.A.”, che aveva ceduto i suoi diritti. “Nessuno degli atti” sarebbe stato trascritto “nè formalizzato in Tribunale”, ma solo dopo l’appello “sembra” che sia intervenuta in giudizio Zeus Finance Srl, “ma non vi è prova della cessione, mai esibita in forma autentica”.

A prescindere da quanto controbattuto da Zeus Finance Srl nel controricorso, non si può non affermare la constatazione della assoluta genericità e di una confusa incomprensibilità che connotano il motivo; d’altronde, la regolarità della posizione di Zeus Finance Srl emerge espressamente anche dalla sentenza, che ha ricostruito la sequenza delle cessioni in modo dettagliato (motivazione, pagina 25), e che, ancora una volta, non è stata considerata con adeguata confutazione dalla ricorrente. Pure questo motivo, pertanto, risulta inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione alle controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a D.T.L. le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 7800, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge, nonchè a Zeus Finance Srl. le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 6000, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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