Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20156 del 07/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 12/09/2016, dep. 07/10/2016), n.20156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15511/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2010 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 19/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.M. impugnò cartella di pagamento contenente iscrizione a ruolo conseguente ad avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta (OMISSIS) eccependo che l’atto impositivo non gli era mai stato notificato. Oppose l’Ufficio che l’atto era stato consegnato a familiare convivente qualificatasi come “moglie” del destinatario. La CTP accolse il ricorso motivando nel senso che il contribuente aveva prodotto certificazione anagrafica dalla quale risultava che non era coniugato. Propose appello l’Ufficio deducendo che il consegnatario dell’avviso di accertamento era N.J., convivente del contribuente anche se con questo non legalmente coniugata, e producendo documentazione attestante che la predetta aveva la residenza nella stessa via e numero civico del contribuente. L’appello fu rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche sulla base della seguente motivazione.

L’Ufficio non ha provato che la ricevente dell’atto, la quale ha sottoscritto l’avviso di ricevimento con grafia assolutamente illeggibile, fosse effettivamente la convivente del contribuente, ma ha solo prodotto un’interrogazione meccanizzata del sistema da cui risulta che allo stesso numero civico del contribuente risiede una donna russa, tale N.J.. L’Ufficio avrebbe potuto provare la circostanza anche richiedendo al comune di residenza del contribuente un certificato anagrafico dal quale risultasse la convivenza del contribuente con la persona indicata.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 139, 149 e 160 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 7, art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 446 del 1992, art. 19, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che nell’atto di appello erano state evidenziate le seguenti circostanze: la persona che si era qualificata “moglie” del contribuente era in realtà la sua convivente; la stessa persona aveva preso in consegna altro avviso di accertamento ed il contribuente aveva impugnato l’atto impositivo senza nulla eccepire in ordine alla validità della notifica; la CTP di Pesaro, nel rigettare quest’ultimo ricorso, aveva evidenziato che la notifica dell’avviso di accertamento relativo all’anno (OMISSIS), sulla cui base è stata emessa la cartella di pagamento per cui è causa, era da ritenersi valida, essendo stati entrambi gli atti notificati alla convivente del contribuente. Aggiunge che la relazione di notificazione faceva piena prova (fino a querela di falso) che la persona consegnataria era stata reperita presso l’abitazione del contribuente e si era qualificata “moglie” dello stesso contribuente e che quest’ultimo aveva dimostrato solo l’insussistenza del rapporto di coniugio, ma non l’assenza di alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione. Osserva altresì la ricorrente che sulla validità della notifica non incide la illeggibilità della sottoscrizione.

Il motivo è fondato. Corretto dal punto di vista giuridico è il riferimento nella censura al carattere di piena prova della relazione di notificazione fino a querela di falso, laddove il riferimento alla relazione di notificazione, alla stregua del contenuto della censura, deve intendersi riferito alle risultanze dell’avviso di ricevimento relativo alla notificazione a mezzo posta. La circostanza per la quale colei che ha ricevuto l’atto fosse priva della qualità di coniuge non rileva risultando attestata nell’avviso di ricevimento la presenza in casa della ricevente evidentemente quale addetta alla casa. La qualità di persona addetta alla ricezione si presume infatti per la sola presenza nel locale in questione e la presunzione di conoscenza dell’atto notificato si fonda sulla convivenza di fatto, restando quindi onere del destinatario della notifica dare dimostrazione dell’inidoneità del soggetto medesimo alla ricezione degli atti, allegando e provando la casualità della sua presenza, senza che rilevino le sole certificazioni anagrafiche (cfr. Cass. n. 28895/2011, n. 9658/2000 e n. 21362/2010).

Con il secondo motivo si denuncia in subordine insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente che la CTR non ha valutato unitariamente gli elementi indiziari, ha omesso di considerare la sentenza emessa dalla CTP che aveva considerato valida la notifica dell’avviso di accertamento relativo all’anno (OMISSIS) e ha erroneamente dato rilievo alla illeggibilità della sottoscrizione.

L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito. In mancanza di prova dell’inidoneità del soggetto alla ricezione degli atti e della casualità della sua presenza l’impugnazione della cartella di pagamento è priva di fondamento. Ne discende il rigetto dell’originario ricorso innanzi alla CTP.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. L’enunciazione solo nella presente sede del principio dell’irrilevanza della qualità di moglie della ricevente l’atto costituisce giusto motivo di compensazione delle spese circa i giudizi innanzi alle commissioni tributarie.


La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo, e cassa la sentenza impugnata; decidendo la causa nel merito rigetta il ricorso proposto da T.M.; condanna T.M. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.700,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito; dispone la compensazione delle spese processuali relativamente ai due gradi di giudizio innanzi alle commissioni tributarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA