Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20155 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22290-2018 R.G. proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PALLAVICINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PUBLIO FIORI;

– ricorrente –

contro

L.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DEI PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

LANIGRA, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

contro

ARCA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, che conclude

chiedendo, rigettarsi il proposto ricorso, con conseguente conferma

della competenza territoriale del Tribunale di Roma in relazione

alle residue domande indicate nella gravata ordinanza.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) L’avv. L. ricorreva presso il tribunale ordinario di Roma per richiedere il pagamento dei compensi professionali maturati nei confronti del sig. A. per il patrocinio prestato in otto giudizi civili. Il convenuto eccepiva la competenza territoriale del tribunale di Civitavecchia, quale foro del consumatore, essendo egli residente in Montalto di Castro.

Con ordinanza del 02 luglio 2018, n. 5889, il tribunale adito accoglieva solo parzialmente l’eccezione del convenuto e dichiarava la propria incompetenza territoriale in relazione alle domande di pagamento delle parcelle relative a giudizi n. 1 e 5, ai quali era applicabile il foro del consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ex art. 33, comma 2, lett. U. Tratteneva gli altri giudizi (n. 2-3-4-6-7 e 8 come elencati nella suddetta ordinanza), relativi a controversie connesse all’attività professionale di medico di A..

Quest’ultimo ha proposto ricorso per regolamento di competenza con due motivi, resistiti da memoria difensiva dell’avv. L. e ribaditi in memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Avviata la trattazione camerale, il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

2) Preliminarmente va affermata l’ammissibilità del ricorso.

Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, è vero che l’ordinanza qui impugnata non è stata preceduta dalla rimessione della causa in decisione, nondimeno, come rilevato dal Procuratore Generale, la completezza e la perentorietà dell’analisi condotta dal Giudice a quo evidenzia “in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la questione di competenza” (Cass. 20449/2014), rendendo ammissibile il regolamento di competenza proposto.

Il controricorrente ha rilevato, inoltre, l’inammissibilità in rito della domanda per omessa richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio. A tal fine giova evidenziare non soltanto che il ricorrente ha indicato tra i documenti a corredo del ricorso la “richiesta di trasmissione del fascicolo ex art. 47 e 369 c.p.c.”, ma che, in ogni caso, la mancanza di tale richiesta non incide sulla procedibilità del gravame, quando non impedisca il controllo degli elementi necessari ai fini della decisione (Cass. 22726/2011; Cass. 20504/2006; Cass. 9005/2009).

3) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 104 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. U. Pur condividendo la distinzione dei giudizi operata dal tribunale di Roma sulla base dell’esercizio o meno dell’attività professionale, parte ricorrente afferma che “il tribunale ha commesso un errore laddove non ha riconosciuto l’esistenza di una forza attrattiva del foro del consumatore anche in relazione alle ulteriori domande proposte nello stesso giudizio”.

Il motivo è infondato, atteso che non può ravvisarsi violazione del dettato dell’art. 104 c.p.c., in quanto si tratta di cause solo soggettivamente connesse. Come ha correttamente osservato il procuratore generale, le domande soggette al foro del consumatore non sono in una relazione di connessione vincolante con le altre, giacchè secondo la giurisprudenza la sola volontà della parte attrice che abbia cumulato le domande non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, quale quello del consumatore, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione (Cass. 5705/2014), assente nel caso di specie.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate nel dispositivo.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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