Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20155 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/09/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 24/09/2020), n.20155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18598-2014 proposto da:

AZIENDA USL LATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO VALLERIANI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA POLLI e MAURO RICCI;

– controricorrente –

nonchè contro

F.A.J.;

– intimata –

avverso il decreto n. 4508/2014 del TRIBUNALE di LATINA, depositata

il 04/03/2014, R.G.N. 941/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Con Decreto 26 febbraio 2014, il Tribunale di Latina omologava l’accertamento tecnico preventivo (ATP) del requisito sanitario in capo al F., giusta le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico, ponendo a carico dell’INPS le spese processuali (pari a complessivi Euro 950).

Con successivo decreto correggeva il decreto, ponendo a carico della AUSL di Latina le spese già liquidate.

Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione l’AUSL LT, affidato a tre motivi.

Le controparti restavano intimate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., per avere il Tribunale, non solo ritenuto la sussistenza di un errore materiale, ma per aver disposto la correzione in assenza di qualsivoglia istanza di parte.

Il primo motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

A prescindere infatti dalla individuabilità nella specie di una ipotesi di mero errore materiale (non risultando alcuna divergenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica ma solo una inammissibile modificazione della decisione adottata), deve prioritariamente rilevarsi che il decreto di correzione è stato disposto d’ufficio dal giudice, senza alcuna istanza di parte, in contrasto con l’art. 288 c.p.c. (Cass. n. 15346/11, n. 9056/00).

Il ricorso è pertanto fondato; il provvedimento impugnato deve essere pertanto cassato, con rinvio ad altro giudice per l’ulteriore esame della controversia in punto di spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Latina in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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