Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20155 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. I, 03/10/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e

domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

R.P., F.R. ed altri, elettivamente domiciliati

in Roma, lungotevere Pietra Papa 185, presso lo studio dell’avvocato

Donati Simona, rappresentati e difesi dall’avvocato Mocella Marco per

procure speciali in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Roma, sezione equa

riparazione, emesso il 19 novembre 2007, depositato il 27 ottobre

2008, R.G. nn. 55562-55567/2007;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 18 aprile 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma che ha ritenuto fondata la domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 degli odierni controricorrenti in considerazione della durata irragionevole di sedici anni, intercorsi fra l’apertura e la definizione, della procedura fallimentare a carico della Cartotecnica Santa Lucia s.p.a.

di cui erano creditori in qualità di dipendenti. La Corte di appello ha stimato, in relazione alla complessità della procedura una sua durata fisiologica di cinque anni, oltre la quale ha ritenuto spettante l’indennizzo di 1.000,00 Euro per anno a ciascuno dei ricorrenti con interessi legali dalla data del decreto.

L’impugnazione del Ministero si fonda su nove motivi di ricorso.

Si difendono con controricorso i creditori della procedura fallimentare della Cartotecnica Santa Lucia s.p.a. indicati in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame su un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) consistente nel non avere preso in considerazione la eccezione svolta dall’amministrazione della Giustizia circa la prescrizione estintiva quinquennale (ex artt. 2934-2947 c.c.) o in linea subordinata (ex artt. 2934-2946 c.c.) della pretesa azionata a retrodatare dalla data di notifica del ricorso per equa riparazione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934-2946 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se in considerazione della struttura non unitaria (ovvero di fattispecie a formazione progressiva) del diritto all’indennità per eccessiva durata di processo presupposto, lo stesso non maturi – in termini obiettivi – con il cumularsi di periodi di eccessiva durata e pertanto se, stante il maturarsi del diritto all’equa riparazione nella pendenza del procedimento presupposto, il suddetto diritto non sia soggetto a prescrizione estintiva decennale ex art. 2934 – 2946 cod. civ. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 nonchè dell’art. 2934 c.c., comma 2, degli artt. 2935, 2941 e 2942 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se il decorso del termine prescrizionale del diritto all’equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto non sia impedito – ex art. 2935 c.c. – dalla condizione soggettiva del titolare il quale è ben conscio del fattore lesivo e dell’entità dello stesso in relazione a parametri predeterminati con riferimento a casi analoghi elaborati in sede giurisprudenziale.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2934 c.c. e della L. n. 94 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se il diritto all’equa riparazione non costituisca norma speciale (per diversità di disciplina e di presupposti) rispetto all’art. 6 della C.E.D.U. unica e/o identica essendo (sotto il profilo sostanziale) la posizione di diritto soggettivo fatta valere, salva la diversità della sede giurisdizionale in cui viene esercitata la relativa tutela – interna in un caso – internazionale nell’altro. Quanto sopra stante il rilievo processuale della normativa di cui alla L. n. 89 del 2001 rispetto alla disciplina dell’art. 6 C.E.D.U. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, comma 1 e dell’art. 12 preleggi, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se stante il rilievo processuale della L. n. 89 del 2001 la stessa non trovi applicazione ai processi in corso alla data di entrata in vigore della normativa suddetta con relativa (sul piano sostanziale) applicabilità della disciplina interna in materia di prescrizione estintiva (essendo comunque per il periodo pregresso la medesima situazione soggettiva avente struttura di fattispecie a formazione progressiva, ma perfezionatasi in data successiva alla nuova legge,tutelata nella competente sede internazionale con relativo immediato riconoscimento ai fini dell’ordinamento interno).

I primi cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo tutti afferenti alla questione della applicabilità della normativa ordinaria sulla prescrizione al diritto sancito nell’ordinamento italiano dalla L. n. 89 del 2001. Sul punto non può che richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte che è unanime nell’escludere la decorrenza della prescrizione del diritto all’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 nel corso del processo la cui durata irragionevole legittima le parti alla richiesta di un’equa riparazione (Cass. civ. 1689/2011). Quanto alla applicabilità della C.E.D.U. anche prima dell’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001 l’assunto di parte ricorrente è infondato in quanto la possibilità di adire la Corte europea era comunque subordinata all’inutile esperimento dei mezzi di ricorso propri dell’ordinamento interno.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto :

se nel caso in cui sia proposta azione di equa riparazione dall’erede nell’esclusiva qualità di erede il termine decadenziale L. n. 89 del 2001, ex art. 4 – a fronte di decesso del dante causa intervenuto nel corso del processo presupposto (il 21 settembre 2000) non decorra dalla data del decesso del de cuius anzichè dalla data di acquisita definitività della decisione che ha definito il processo presupposto e pertanto se non abbia errato la corte di merito laddove non ha dichiarato inammissibile perchè tardivo il successivo ricorso per equa riparazione presentato dall’erede (nella esclusiva qualità di erede) in quanto depositato in data 25 settembre 2006 (ben oltre il termine decadenziale semestrale L. n. 89 del 2001, art. 4).

Il motivo è infondato. La ragionevole durata del processo non può essere scomposta in segmenti di pertinenza di un originario dante causa del diritto e di uno o più aventi causa. Deve essere considerata nel suo insieme e ciò avviene normalmente al momento di definizione del processo che è individuato dalla L. n. 89 del 2001 come l’unico momento da cui decorre il termine decadenziale per proporre l’azione di equa riparazione.

Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se non incorra nel vizio di extrapetizione il giudice che, a fronte di domanda di equa riparazione proposta da più eredi in tale esclusiva qualità (e non anche in proprio) anzichè limitare temporalmente l’indennizzo spettante al de cuius alla data di decesso intervenuta nel corso del procedimento presupposto liquidi altrettanti indennizzi non già il pro quota ma con criterio moltiplicativo per quanti sono gli eredi e, nel contempo, su tutto l’arco della durata del procedimento presupposto.

Il motivo è fondato e va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di Roma, per la rideterminazione dell’indennizzo spettante iure hereditatis secondo il criterio, pro quota e limitato alla data di decesso del de cuius, perorato dall’amministrazione ricorrente.

Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. nonchè della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

se, stante la natura personale del diritto ad equo indennizzo, l’erede che sia subentrato al de cuius deceduto nel corso del procedimento presupposto non divenga titolare di autonomo diritto all’equo indennizzo per il periodo di eccessiva durata del procedimento presupposto con la conseguenza che dalla data di subentro dell’erede non potrà non essere computato autonomo termine di ragionevole durata come tale riferibile alla posizione soggettiva dell’erede medesimo. E quindi se non abbia errato la Corte di merito nel liquidare con criterio di stretta consequenzialità l’indennizzo spettante al de cuius con l’indennizzo spettante all’erede in proprio senza tenere conto che dal momento in cui l’erede era subentrato al de cuius da tale momento, agendo lo stesso in proprio e in virtù dell’autonomia della posizione assunta l’indennizzo non avrebbe potuto essere liquidato se non con riferimento alla frazione temporale definibile di eccessiva durata una volta detratto il periodo di ragionevole durata successivo alla data di subentro dell’erede secondo il parametro di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2.

Il motivo è infondato. L’erede subentra nella posizione del de cuius e quindi anche nella sua aspettativa di una definizione in tempi ragionevoli della controversia e tale unitarietà della aspettativa comporta, in caso di violazione, l’insorgere di un diritto all’equa riparazione non può che dare luogo a un unico periodo di ragionevole durata e a un unico periodo di durata irragionevole del processo.

Con il nono motivo di ricorso si deduce, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. nonchè della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se non abbia errato la Corte di merito nel liquidare l’indennizzo con criterio moltiplicativo in favore dei ricorrenti agenti nella qualità di eredi quantunque il titolo legittimante la relativa richiesta fosse svolto con riferimento alla qualità di erede fatta valere dai ricorrenti. E viceversa se, stante la specifica veste assunta dai ricorrenti, in quanto subentranti nell’unica posizione facente capo al de cuius, agli stessi non andava liquidato se non un unico indennizzo (nella fattispecie individuato dalla Corte di merito in Euro 11.000,00) da ripartirsi pro quota fra i diversi eredi (previa dimostrazione del titolo legittimante la richiesta).

Il motivo riproduce in parte la censura mossa al decreto impugnato con il settimo motivo. Deve pertanto ritenersi fondato e comporta l’affermazione del principio per cui gli eredi hanno diritto all’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo spettante al loro dante causa nella misura della quota successoria di loro pertinenza.

Il decreto impugnato va cassato, per quanto di ragione, e la causa rimessa alla Corte di appello di Roma, che, in diversa composizione, provvederà alla riliquidazione dell’indennizzo seguendo i criteri indicati nella presente sentenza e liquiderà le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA