Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20154 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11270-2018 R.G. proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA TAFLO SS DI V.L. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO

ORLANDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANGIORGIO CASAROTTO;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ A.R. SPA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 795/2018 del

TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che chiede che

la Corte, accogliendo il ricorso, dichiari la competenza del

Tribunale di Vicenza.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Nel marzo 2014 la società A.R. s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Vicenza le aveva ingiunto il pagamento di circa 24 mila Euro in favore della Società Agricola Taflo s.s. di V.L. & C..

La società opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo e l’incompetenza funzionale del Tribunale di Vicenza. Esponeva che essa, con atto di citazione notificato in data 27.8.2013, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Latina la società opposta deducendo di aver acquistato dalla stessa un certo quantitativo di cipolle che avrebbero poi presentato danni batteriosi, e chiedendo la risoluzione del contratto per (asserito) inadempimento.

2) Nonostante la resistenza della opposta, il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 795/2018, pubblicata il 20.3.2018, accoglieva l’eccezione e dichiarava la propria incompetenza a decidere sul rapporto sostanziale.

Il Tribunale riteneva che “nel caso di specie, sussiste un rapporto di pregiudizialità logica tra la domanda formulata nel giudizio pendente a Latina e quella formulata in questa sede, posto che l’accertamento dell’esistenza dei vizi è questione la cui soluzione influisce sull’accertamento del diritto al pagamento del corrispettivo. In ossequio al dettato dell’art. 39 c.p.c. opera il principio della prevenzione e il giudizio preventivamente instaurato deve attrarre il giudizio cui deve necessariamente esser applicata la relativa disciplina della prevenzione”.

Conseguentemente il giudice vicentino annullava il decreto ingiuntivo opposto e fissava il termine per la riassunzione della causa dinanzi al tribunale di Latina.

3) La Società Agricola Taflo s.s. di V.L. & C., in persona dell’amministratrice sig.ra V.L., ha proposto regolamento di competenza affidato a due motivi, illustrati in memoria.

Parte R. non ha svolto difese.

Avviata la trattazione camerale, il procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

4) Con il primo motivo parte ricorrente sostiene che il Tribunale di Vicenza sia incorso in un grave errore di diritto nel ritenere che, ai fini della pronuncia di continenza, soltanto ove si tratti di competenza inderogabile il giudice successivamente adito debba verificare la competenza territoriale del giudice della causa primariamente promossa.

Stando a quanto sostenuto da parte ricorrente, il Giudice vicentino avrebbe ignorato il diverso orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, in base al quale vige la regola del necessario accertamento della doppia competenza (Cass. 13 luglio 2006, n. 15905; Cass. 23 maggio 2016, n. 10584).

5) Con il secondo motivo parte ricorrente sostiene l’incompetenza del Tribunale di Latina per il giudizio anteriormente promosso dalla R. s.p.a..

Sostiene che “poichè l’accertamento preventivo, da parte del Tribunale di Vicenza, della competenza del Giudice primariamente adito (Tribunale di Latina), è il presupposto primo per la pronuncia di continenza, era onere avversario che eccepiva la continenza specificare i criteri fondanti la duplice competenza, ciò che è invece clamorosamente mancato”.

I motivi meritano accoglimento.

Con riferimento al primo motivo, la giurisprudenza consolidata di questa Corte si è espressa in senso favorevole alla tesi del ricorrente.

Ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 2, il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso, deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest’ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza (Cass., n. 10584 del 23/05/2016). Pertanto II Tribunale di Vicenza, prima di accogliere l’eccezione di incompetenza e dichiarare la continenza, avrebbe dovuto verificare se “il giudice primariamente adito fosse competente sia per la causa proposta per seconda sia per la causa già pendente dinanzi ad esso” (Cass. 18 novembre 2008, n. 29570). Per contro il provvedimento impugnato ha ritenuto che lo spostamento opera indipendentemente dall’accertamento de quo.

5.1) Stabilito questo, occorre dare atto della circostanza che nel costituirsi davanti al tribunale di Vicenza l’opponente si è limitata ad invocare la pendenza del giudizio in Latina e il provvedimento sulla competenza ivi pronunciato, senza illustrare, per sostanziare l’eccezione di incompetenza, i criteri che radicavano la competenza del giudice preventivamente adito.

La Corte, limitandosi all’esame degli atti disponibili (art. 38 c.p.c.), deve valutare se sussista la competenza del Tribunale di Latina, la cui esclusione giustificherebbe l’accoglimento del ricorso.

Parte ricorrente sostiene che nessun criterio di competenza fonderebbe quella del Tribunale di Latina con riferimento alla prima causa, riguardante la risoluzione del contratto per inadempimento. Quanto al foro generale della parte convenuta a Latina (art. 19 c.p.c.) – l’opposto odierno ricorrente – risulterebbe posto in Vicenza, poichè la sede della società Taflo è in Poiana Maggiore (Vi). Nè soccorrerebbe il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (art. 20 c.p.c.), essendosi il contratto perfezionato in Poiana Maggiore; il criterio del forum destinatati solutionis sarebbe inapplicabile, essendo stato promosso un giudizio di risoluzione per inadempimento.

6) I rilievi sono fondati.

Giova premettere che il tribunale di Latina si era pronunciato sulla competenza con ordinanza interlocutoria che, essendo priva di definitività, è stata ritenuta da questa Corte (ord. N. 309/2015 doc. 7 di parte ricorrente) sottratta al regolamento di competenza proposto da Taflo.

Il tribunale aveva ritenuto la sussistenza della propria competenza in quanto: “Il contratto si è concluso per il tramite dell’Agenzia Ortofrutticola Internazionale A.A.. La A.R. s.p.a. aveva evidentemente dato incarico all’agente di reperire un fornitore di cipolle e l’agente ha inoltrato la proposta al fornitore rinvenuto, ovvero Taflo s.s., che a sua volta ha inviato la “conferma di vendita 20855” all’agente. Secondo la regola generale dell’art. 1326 c.c. il contratto si è concluso quando il proponente (che ha sede in (OMISSIS)) ha avuto notizia dell’accettazione dell’altra parte, cioè quando l’agente ha reso nota all’odierna attrice la conferma della conclusione del contratto, nel caso in esame, deve pertanto ritenersi concluso allorquando l’agente ha reso nota all’odierna attrice la “conferma di vendita 20855″ della Taflo s.s. e, pertanto, presso la sede di questa”.

La Corte di Cassazione condivide la critica che sul punto (cfr pagg. 9- 10 e nota 8) è stata condotta dall’odierna ricorrente Taflo.

Quest’ultima ha fatto notare che la conferma di vendita doc. 1 redatta su carta intestata dell’agenzia A. – e quindi non proveniente da Taflo – reca la sottoscrizione dell’agente A. e del compratore R.. E’ quindi da ritenere, in base alla logica degli scambi e alle apparenze documentali, che, contrariamente a quanto opinato dal giudice pontino, la proposta di Taflo contenente l’indicazione dei prezzi della merce richiestale dall’agente sia stata trasfusa da quest’ultimo su proprio modulo nella conferma di vendita e che, dopo la firma del documento da parte del compratore accettante R., sia stata trasmessa alla proponente società Taflo, perfezionandosi quindi, ai sensi del disposto di cui all’art. 1326, nella sede di quest’ultima in (OMISSIS).

Ivi ha sede (foro del convenuto) la società Taflo, convenuta a Latina per l’azione di risoluzione, che è creditrice di un’obbligazione pecuniaria liquida (Cass. SU 17989/2016), da adempiere (foro dell’esecuzione dell’obbligazione) al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3.

Pertanto sotto tutti i profili rilevabili ex art. 20 c.p.c. non v’è criterio che radichi la competenza in Latina. Nè in sede di opposizione la società R. ha illustrato altri motivi decisivi a sostegno dell’eccezione di incompetenza territoriale del giudice vicentino.

Il ricorso per regolamento risulta dunque fondato, giacchè il giudice di Vicenza avrebbe dovuto trattenere la causa, non sussistendo un criterio legittimante la competenza territoriale del giudice preventivamente adito.

Discende da quanto esposto la cassazione della sentenza impugnata, la declaratoria di competenza del tribunale di Vicenza e la rimessione delle parti davanti a quest’ultimo, che regolerà anche le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del tribunale di Vicenza, davanti al quale rimette le parti, con termine massimo di legge per la riassunzione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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