Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20154 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/09/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 24/09/2020), n.20154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30190-2014 proposto da:

OLD VIC PUB DI F.S. & CO. S.A.S. in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato CESARE GAI, e

difesa dall’avvocato PIERLUIGI FADEL;

– ricorrente –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 154/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/06/2014, R.G.N. 494/2011.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. il Tribunale di Verona aveva accolto parzialmente l’opposizione a cartella esattoriale proposta dalla s.a.s. Old Vic Pub di F.S. e & C., accertando la natura subordinata del rapporto intrattenuto dalla predetta con la lavoratrice Z.C.F. ed aveva accolto l’opposizione con riferimento alla posizione della lavoratrice Z.C.L.;

2. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 12.6.2014, respingeva l’appello principale proposto dalla società ed accoglieva il gravame incidentale dell’INPS in relazione alla posizione della lavoratrice Z.C.L.; in riforma parziale della sentenza impugnata, respingeva l’opposizione alla cartella esattoriale relativamente ai crediti contributivi azionati per la suddetta lavoratrice;

3. la Corte evidenziava come le modalità con cui le prestazioni erano state rese e la posizione di alienità delle lavoratrici rispetto alla organizzazione aziendale ed ai risultati delle prestazioni (cd. doppia alienità) inducevano a ritenere la natura subordinata di entrambi i rapporti di lavoro oggetto dell’impugnazione principale e di quella incidentale, con riguardo alla posizione di Z.C., rilevando che la prestazione era rimasta invariata nelle sue modalità anche nel periodo successivo a quello regolarizzato, ossia dal 1993 al 5.9.1995; pertanto, l’appello incidentale dell’INPS andava accolto quanto alla posizione di Z.C.L., adibita alla cucina con modalità di lavoro ugualmente di natura subordinata;

4. il secondo motivo del gravame incidentale dell’INPS relativo alla posizione lavorativa della R. era, invece, ritenuto inammissibile, in quanto l’accertamento relativo alla natura del rapporto de quo non era stato oggetto di causa;

5. di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste l’INPS, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. la società ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo, quanto alla posizione di Z.C., che era stato omesso di riferire cosa avesse dichiarato il teste M. e di riportare le dichiarazioni rese dal teste Me., non consentendo alcun vaglio sotto il profilo della coerenza logico formale osservata dal giudicante e mancando ogni esplicitazione delle ragioni della attendibilità e congruenza delle deposizioni valorizzate a sostegno del decisum;

2. sostiene l’apparenza della motivazione e l’omesso esame del fatto storico, ossia delle mansioni svolte dalla lavoratrice, formulando analoghe censure con riguardo alla posizione della lavoratrice Z.C.L., cui si riferiva il gravame incidentale dell’istituto (omessa valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dal teste P. e motivazione apparente);

3. i rilievi come svolti sono inidonei a supportare la deduzione del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per la mancata indicazione del fatto asseritamente omesso nell’esame, tanto meno nel rispetto del paradigma deduttivo (dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”) prescritto dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

4. ed invero, va evidenziata la preclusione, nel giudizio di cassazione, dell’accertamento dei fatti, ovvero della loro valutazione a fini istruttori, ostativi ad una valutazione della motivazione insufficiente o contraddittoria, salvo che essa non risulti apparente nè perplessa o obiettivamente incomprensibile (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439): ciò che non si verifica nel caso di specie, in cui il percorso argomentativo della pronuncia del giudice del gravame è chiaramente e sufficientemente esposto in maniera idonea a supportare il decisum sul piano della compiuta ed esaustiva valutazione della sussistenza degli indici della subordinazione;

5. alle esposte considerazioni consegue l’inammissibilità della censura avanzata in termini di denunzia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5;

6. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

7. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del citato D.P.R. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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