Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20154 del 18/08/2017

Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 14/06/2017, dep.18/08/2017),  n. 20154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17213/2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 2,

presso lo studio dell’avvocato LEANDRO BOMBARDIERI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONFEDERAZIONE GENERALE AGRICOLTURA ITALIANA, in persona del

Presidente pro tempore Dott. G.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 834/2014 del GIUDICE DI PACE di GROSSETO,

depositata il 28/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto. che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato MASSIMO ROMEO per delega;

udito l’Avvocato MAURIZIO CECCONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Avendo F.G. proposto opposizione ad esecuzione presso terzi, avviata dalla Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Grosseto, dopo averne disposto con decreto inaudita altera parte del 7 marzo 2012 la sospensione, con ordinanza del 30 maggio 2012 la revocava, onde l’opponente proponeva reclamo, al cui esito il Tribunale di Grosseto in composizione collegiale, con ordinanza del 23-25 agosto 2012, in accoglimento, sospendeva nuovamente l’esecuzione e assegnava termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice di pace di Grosseto per il merito.

Essendo stata questa riassunta, con ordinanza del 22 febbraio 2013 il Giudice di pace sollevava conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., che, con ordinanza del 12 maggio 2014, questa Suprema Corte dichiarò inammissibile per tardività. Il giudizio veniva quindi nuovamente riassunto davanti al Giudice di pace di Grosseto, che lo ha definito con sentenza del 22 dicembre 2014, nella quale, qualificata l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi, ha dichiarato quest’ultima inammissibile per tardività.

2. Ha presentato ricorso, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, F.G. sulla base di due motivi, da cui si è difesa con controricorso la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, la quale vi ha altresì proposto in primis domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., comma 1 e in subordine domanda di condanna al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato.

3.1 Il primo motivo denuncia violazione di legge ed erronea qualificazione della domanda, adducendo che l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente non avrebbe contestato la regolarità formale dell’atto di precetto o dei singoli atti esecutivi effettuati, bensì l’an dell’azione, onde avrebbe proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il titolo di cui controparte si era avvalsa non sarebbe stato idoneo a supportare l’esecuzione. Il titolo era rappresentato da una sentenza in rapporto alla quale era stato in precedenza notificato un altro precetto ed era stata instaurata, anche per esso, un’altra opposizione – questa, ex art. 615 c.p.c., comma 1 -, accolta dal Giudice di pace di Pitigliano con sentenza del 24 febbraio 2012, ritenendo che la sentenza, in quanto pronunciante solo rigetto della domanda e di condanna alle spese di lite, non fosse titolo esecutivo. La sentenza del suddetto Giudice di pace ad avviso del ricorrente avrebbe avuto effetto, “allo stato”, anche nella opposizione di cui si tratta – come aveva riconosciuto in sede di reclamo il Tribunale di Grosseto -. E pure questo confermerebbe che sarebbe stato contestato il diritto a procedere esecutivamente, anzichè proposta opposizione ex art. 617 c.p.c..

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e violazione o elusione del provvedimento giurisdizionale: il Giudice di pace di Grosseto sarebbe stato vincolato dalla sentenza del Giudice di pace di Pitigliano, che avrebbe volontariamente eluso.

3.2 Premesso che, nonostante le rubriche non formulate in modo adeguato, il ricorso non è inammissibile in termini di inammissibilità per difetto di specificità (come invece eccepito dalla controricorrente), risultando chiaro dal contenuto quantomeno del primo motivo che si denuncia violazione dell’art. 615 c.p.c., in quanto discendente da un’asseritamente erronea qualificazione, operata nella impugnata sentenza, della opposizione proposta, i due motivi possono essere vagliati congiuntamente.

Sempre in via di premessa, si rileva che non ha alcuna incidenza nel giudizio in esame l’emissione, intervenuta nelle more, di sentenza del 21-28 aprile 2017 del Tribunale di Grosseto che ha accolto l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Pitigliano – allegata dalla Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana alla propria memoria ex art. 378 c.p.c. -, in quanto relativa ad altro giudizio e, si nota ad abundantiam, afferente peraltro a questioni del tutto diverse da quella, qui in esame, della qualificazione della opposizione che ha dato luogo, appunto, a questo ulteriore giudizio.

3.3 In effetti, il nucleo della questione si colloca nella identificazione della natura della opposizione proposta dall’attuale ricorrente e ritenuta inammissibile per tardività nella impugnata sentenza, questione che ictu oculi non è di fatto – come adduce la controricorrente per sostenere l’inammissibilità del primo motivo del ricorso -, bensì pienamente di diritto, in quanto attinente al reale significato in punto di diritto dell’atto introduttivo del giudizio (e ciò a prescindere dall’ovvio rilievo che, nelle questioni di rito, il giudice di legittimità è pure il giudice di fatto).

Nella impugnata sentenza, allora, riprendendo la qualificazione che aveva messo a fondamento dell’ordinanza del 19-22 febbraio 2013 con cui aveva sollevato il conflitto di competenza, il Giudice di pace di Grosseto afferma che “il ricorrente non ha chiesto di accertare l’inesistenza del diritto della opposta a procedere ad esecuzione forzata, ma solo della possibilità di notificare un secondo atto di precetto prima del decorso del termine di perenzione di quello precedente”, come attesterebbero le sue conclusioni, dovendosi d’altronde ritenere nella “complessiva lettura del ricorso introduttivo” che “ogni riferimento al precedente giudizio d’opposizione vertito dinanzi al Giudice di Pace di Pitigliano costituisce una mera premessa in fatto della domanda”, e che, laddove l’attuale ricorrente contesta “la possibilità di azionare il secondo fallace ed irrilevante atto di precetto per agire in via esecutiva”, sarebbe “evidente riferimento ad un vizio formale del precetto”. Pertanto, nella impugnata sentenza si giunge a qualificare l’opposizione come fondata sull’art. 617 c.p.c., con conseguente inammissibilità per violazione del termine stabilito da quest’ultimo per presentare l’opposizione.

La lettura che il Giudice di pace ha così espletato consiste, in sostanza, in una sorta di estrapolazione artificiosa di parte dell’atto di opposizione – che naturalmente, secondo elementare canone ermeneutico, deve essere invece interpretato nel suo complessivo contesto, non essendo neppure sufficienti le conclusioni se si prescinde da quanto manifestato, come volontà processuale, nel corpo dell’atto -, così da attribuire una radicale deminutio di significato (da doglianze di diritto oggettivamente rapportabili all’art. 615 c.p.c., a mere premesse in fatto) agli elementi che in esso sono indubbiamente attinenti alla contestazione dell’esistenza del diritto alla esecuzione.

Invero, non è discusso non solo che l’atto introduttivo della opposizione ha formalmente invocato l’art. 615 c.p.c., comma 2, ma anche che in esso l’opponente, oltre a censurare l’atto di precetto notificatogli il 20 dicembre 2011 in quanto successivo alla notifica di un precedente atto di precetto del 20 luglio 2011 (quello opposto ex art. 615 c.p.c., comma 1, dinanzi al Giudice di pace di Pitigliano), contestava ancora che il titolo cui il precetto si rapporta – la sentenza del Tribunale di Roma n. 8714/2011 – fosse effettivamente un titolo esecutivo, in quanto l’unica condanna in esso contenuta riguarda le spese di lite. A prescindere allora, perchè qui irrilevante, dalla fondatezza o meno di tale asserto, non può non osservarsi che questo non viene a costituire una mera premessa di fatto alla contestazione della idoneità come atto esecutivo del secondo precetto vista la sussistenza di un precetto precedente già notificato, bensì a costituire la contestazione, pure in rapporto al secondo precetto, dell’esistenza di un titolo esecutivo idoneo a supportarlo ai fini appunto dell’espletamento della esecuzione forzata.

Ciò ad abundantiam può dirsi confermato sia dalla percezione del contenuto della opposizione del F. che ne ha tratto la sua controparte, come risulta dalla stessa sentenza impugnata (per cui l’opposta aveva tra l’altro negato che “il diritto a procedere ad esecuzione forzata” fosse “escluso dalla sentenza del Giudice di Pace di Pitigliano”), sia, e con evidentemente superiore significatività, dalla percezione del suo contenuto ricevuta dal Tribunale di Grosseto in composizione collegiale nella ordinanza che accolse il reclamo dell’attuale ricorrente avente ad oggetto il diniego di sospensione della esecuzione: in tale ordinanza del 23-25 agosto 2012 il Tribunale di Grosseto afferma invero che “è idonea a spiegare i propri effetti anche nella presente opposizione” la sentenza del Giudice di pace di Pitigliano “che ha annullato il primo precetto non già per vizi formali, ma statuendo che la sentenza romana azionata non costituisce titolo esecutivo”.

La presenza, allora, nell’atto di opposizione anche di argomenti che avrebbero potuto essere in sè riconducibili alla regolarità del precetto non può che essere intesa, nel qualificare l’opposizione, solo come intrusioni secondarie e non pertinenti, poichè il fondamento della opposizione stessa si radica sull’asserita carenza del diritto all’esecuzione come fondamento del secondo precetto, allo stesso modo in cui lo sarebbe stato in rapporto al primo. In sostanza, il Giudice di pace ha attribuito, illogicamente, un rilievo dirimente ad argomenti secondari ed ha errato palesemente nel qualificare elemento di fatto la doglianza di diritto centrale e logicamente basilare, cioè la contestazione dell’esistenza del diritto all’esecuzione forzata.

3.4 In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Giudice di pace di Grosseto in diversa persona, cui si delega la decisione sulle spese della presente fase in ordine alle quali dovrà comunque tenere conto anche della inaccoglibilità, ovviamente discesa dall’accoglimento del ricorso, delle due domande accessorie – ex art. 96 c.p.c., comma 1 ed ex art. 96 c.p.c., comma 3 – in questa sede avanzate dalla controricorrente.

PQM

 

In accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Grosseto in diversa persona, anche per le spese del grado.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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