Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20154 del 07/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8052/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VETRORESINA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI, che lo, rappresenta e

difende unitamente all’avvocato OSNATO ANGELO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna, n. 4/13/2010, depositata il 25/01/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

luglio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore;

udito per la controricorrente l’Avv. Angelo Osnato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Vetroresina s.p.a., società produttrice di manufatti in vetroresina, impugnava davanti alla C.T.P. di Ferrara l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, ufficio di Portomaggiore, sulla base di pregressa verifica fiscale, aveva recuperato a tassazione per l’anno d’imposta (OMISSIS) i maggiori costi afferenti alla sponsorizzazione di sodalizi sportivi e di manifestazione fieristiche, ritenendone la limitata deducibilità in quanto spese di rappresentanza e non di pubblicità, conseguentemente determinando un maggior reddito imponibile ai fini Iva, Irpeg ed Irap.

La sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente, era impugnata dall’ufficio avanti la C.T.R. dell’Emilia Romagna che, con la sentenza qui impugnata, respingeva il gravame ritenendo che le spese in questione fossero state rettamente ricondotte dalla contribuente alla seconda categoria (spese di pubblicità) in quanto volte a favorire la “ricerca di nuovi clienti” attraverso la presentazione del marchio commerciale in manifestazioni, quali quelle sportive, idonee a richiamare un gran numero di persone.

2. Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la parte privata, la quale ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 74 T.U.I.R. (testo previgente), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. adottato un criterio distintivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità non conforme a quello indicato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le prime sono quelle “affrontate per accrescere come obiettivo immediato l’immagine ed il prestigio della società, mentre costituiscono spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti prevalentemente alla pubblicizzazione dei prodotti, marchi e servizi o comunque dell’attività svolta”.

4. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione per avere affermato la riconducibilità delle spese riprese a tassazione al novero di quelle pubblicitarie in mancanza di alcuna analisi delle modalità con le quali, nel caso di specie, si svolgeva l’attività di sponsorizzazione e senza specificatamente pronunciarsi sulle puntuali considerazioni con le quali l’amministrazione aveva giustificato il diverso regime applicato.

5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che il giudice territoriale, pronunciandosi nei riferiti termini, ha implicitamente accollato l’incombenza di una prova piena in capo all’amministrazione, ancorchè in applicazione degli ordinari principi vigenti in materia, fosse onere della contribuente dimostrare che, alla luce delle concrete circostanze del caso, le spese di sponsorizzazione non erano solo finalizzate a dare di sè un’immagine pubblica positiva e prospera, ma più specificatamente perseguivano l’obiettivo, coerente e ponderato con la politica commerciale effettivamente perseguita dalla società, di procurarsi nuovi clienti ovvero incrementare i volumi di fatturato con quelli già esistenti.

6. E’ fondato il primo motivo di ricorso.

Come già evidenziato da questa Corte nelle sentenze rese su analoghe controversie promosse dalla società contribuente con riferimento ai due precedenti anni di imposta ((OMISSIS): Cass., Sez. 5, nn. 10913-10914 del 27/05/2015), la C.T.R., ragionando nei riferiti termini ed associando in un generico concetto di pubblicità tutti i costi sostenuti dall’impresa a fini di sponsorizzazione, di modo che essi sarebbero in ragione di ciò interamente deducibili a mente dell’art. 74, comma 2 T.U.I.R. vecchio testo – ora a seguito del D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 1, art. 108 – non si è conformata al consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui “in tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108 (ex art. 74, comma 2), il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite” (Cass. 16812/14; 15318/14; 15183/14). In particolare si è osservato, nella medesima linea di pensiero, richiamando altresì l’onere della prova che compete al riguardo sulla parte, che “le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale” (27482/14; 14252/14; 3433/12).

E’ dunque incontrovertibile l’errore che la C.T.R. ha compiuto nel caso in esame ritenendo che tutte le spese di sponsorizzazione sostenute dalla contribuente, ancorchè non ne fosse dimostrata la loro finalizzazione al miglioramento delle prospettive reddituali delle attività di impresa, andassero indistintamente annoverate quali spese di pubblicità e di propaganda e ne fosse perciò consentita la deducibilità in ragione del loro intero ammontare.

7. E’ altresì fondato il terzo motivo.

Sul filo del più generale convincimento che l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, incomba al contribuente (Cass. 21184/14; 7701/13; 4554/10), la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di osservare, con riferimento al tema in discussione, che “in tema di pubblicità e propaganda, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, consente la deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione stipulato anche a favore di un terzo, previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo” (Cass. 24065/11).

La sentenza impugnata viola il citato criterio, poichè si limita in sostanza ad argomentare genericamente sui concetti di “pubblicità” e “propaganda” e sulla insufficiente differenziazione dal concetto di “rappresentanza” a fini fiscali, onde trarne la premessa per riconoscere l’integrale deducibilità dei costi sostenuti dalla contribuente in veste di sponsor, sarebbe stato onere della contribuente offrire la prova, a fronte delle contestazioni formulate dall’ufficio in sede di verifica con particolare riferimento al carattere locale delle iniziative finanziate rispetto ad un’attività imprenditoriale che si rivolgeva prevalentemente ai mercati esteri, che i costi in parola erano pure inerenti secondo quanto più estesamente prescritto dall’art. 75 T.U.I.R. vecchio testo.

Sarebbe stato più esattamente onere della parte, dimostrare non solo la congruità dei costi sostenuti a fini di sponsorizzazione in rapporto all’attività caratteristica e al volume d’affari che ne costituiva il risultato, ma pure la loro idoneità ad ampliare le prospettive di crescita dell’impresa nell’ambito territoriale beneficiato dalle attività di sponsorizzazione, in questa ottica non essendo sufficiente che la spesa fosse debitamente documentata, ma occorrendo altresì che ne fosse comprovata l’inerenza sotto lo specifico profilo del concreto vantaggio che nello specifico contesto territoriale ne avrebbero potuto ritrarre le attività della contribuente in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi.

In tali termini il ricorso merita pertanto accoglimento, restando assorbito l’esame del secondo motivo (con il quale si denuncia vizio di motivazione sulla natura e sul titolo dell’erogazione della prestazione in questione).

8. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA