Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20154 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. I, 03/10/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Impresa Unione s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma piazza

Sant’Andrea della Valle 3, presso lo studio dell’avvocato Albano

Antonio che, unitamente agli avvocati Umberto Fantigrossi, Bruno

Cavallone e Fabio Lais la rappresentano e difendono per delega a

margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore; P.I.

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Snam Rete Gas s.p.a., già Rete Gas Italia s.p.a., in qualità di

avente causa dalla SNAM s.p.a. del ramo d’azienda cui si riferisce la

controversia, società soggetta all’attività di direzione e

coordinamento dell’ENI s.p.a. rappresentata e difesa dagli avvocati

Bucello Mario e Marcello Mole e elettivamente domiciliata in Roma,

presso lo studio di quest’ultimo in via delle Quattro Fontane 15,

come da mandato speciale a margine del controricorso; P. IVA

(OMISSIS);

controricorrente –

Eni s.p.a. elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro

Fontane 15, presso lo studio dell’avvocato Marcello Mole, che

unitamente all’avvocato Mario Bucello la rappresenta e difende come

da mandato speciale a margine del controricorso; c.f. (OMISSIS);

– controricorrente –

nonchè sui ricorsi incidentali proposti da:

SNAM RETE GAS s.p.a., come sopra rappresentata e difesa dagli

avvocati Mario Bucello e Marcello Mole;

– ricorrente incidentale –

ENI s.p.a., come sopra rappresentata e difesa dagli avvocati Mario

Bucello e Marcello Mole;

– ricorrente incidentale –

contro

Impresa Unione s.p.a., come sopra rappresentata e difesa dagli avv.ti

Fabio Lais, Umberto Fantigrossi e Bruno Cavallone;

– controricorrente ai ricorsi incidentali –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, sezione prima

civile, n. 1132/05, emessa il 27 aprile 2005, depositata il 30 aprile

2005, R.G. n. 3663/02;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 18 aprile 2011

dal Consigliere Dott. Dott. Giacinto Bisogni;

uditi gli Avv.ti Fantigrossi e Albano per la ricorrente;

udito l’avv.to G.B. Conte per delega per le società

controricorrenti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SNAM s.p.a. conveniva, (con atto di citazione notificato il 10 marzo 1997), davanti al Tribunale di Milano, la Impresa Unione s.p.a.

esponendo di aver stipulato con la convenuta un contratto di appalto per la realizzazione di circa 200 km del c.d. gasdotto algerino suddivisi in cinque lotti tra i quali in particolare il tratto (OMISSIS). Il contratto prevedeva l’inizio dei lavori per il 1 aprile 1993 e la facoltà per la committente di differire l’inizio dei lavori per un massimo di 180 giorni e mediante preavviso di 60 giorni (tempo considerato necessario per l’approntamento del cantiere da parte dell’appaltatrice) . Nei fatti SNAM aveva differito l’inizio dei lavori sino al 21 giugno 1993 senza effettuare alcun preavviso sicchè Impresa Unione aveva subito i danni conseguenti alla inutile predisposizione del cantiere (mezzi d’opera, personale, supporti logistici). A ristoro di tali danni SNAM aveva offerto e iscritto nella contabilità di cantiere, a credito della appaltatrice Impresa Unione, la somma di L. 1.212.500.000, somma ritenuta insufficiente dall’appaltatrice. Di qui la citazione di quest’ultima per ottenere una sentenza di accertamento negativo sulla maggiore consistenza dei danni.

Impresa Unione si costituiva e chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento e la condanna della SNAM al risarcimento dei maggiori danni.

Il Tribunale di Milano (con sentenza n. 9145/2001) accertava i danni in complessive L. 14.806.020.180.

La sentenza veniva appellata da Snam Rete Gas s.p.a. conferitaria da parte di Snam (nel frattempo incorporata. da Eni s.p.a.) del ramo di azienda attinente all’attività di trasporto, di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

L’appellata Impresa Unione eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Snam Rete Gas s.p.a.

La Corte di appello di Milano ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Eni s.p.a. quindi decideva la causa riducendo a Euro 282.765,00, oltre accessori, la somma spettante all’appaltatrice Impresa Unione s.p.a. per i danni subiti con il predetto ritardo nell’inizio dei lavori.

Ricorre per cassazione Impresa Unione s.p.a. affidandosi a cinque motivi di impugnazione.

Si difendono separatamente con controricorso e propongono ricorso incidentale Snam Rete Gas s.p.a. e Eni s.p.a.

Tutte le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti sussistendo a tal fine i presupposti di legge.

Con il primo motivo di ricorso principale si deduce nullità della sentenza impugnata e del procedimento di secondo grado e connessa violazione e/o falsa (mancata) applicazione dell’art. 2560 cod. civ. in relazione all’art. 111 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). La ricorrente chiede alla Corte se, nel caso di trasferimento di un debito da un soggetto ad un altro, nel contesto del trasferimento o del conferimento di un’azienda commerciale o di un ramo di essa, senza che vi sia liberazione dell’alienante o del conferente da parte del creditore, ai sensi dell’art. 2560 c.c., comma 1, l’acquirente o conferitario possa considerarsi successore a titolo particolare dell’alienante o conferente, con riferimento ai giudizi aventi ad oggetto il debito di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111 c.p.c., e in particolare del comma 4 della stessa disposizione.

Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce nullità della sentenza impugnata e del procedimento di secondo grado e connessa con insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto, di rito, decisivo della controversia. La ricorrente evidenzia che, in ogni caso, anche a volere ritenere infondato il primo motivo, il debito nei suoi confronti doveva considerarsi non trasferito alla conferitaria Snam Rete Gas s.p.a. e quindi rimasto in capo alla conferente Snam. Sul punto la Corte di appello avrebbe reso una motivazione insufficiente in relazione alla corrispondenza intercorsa fra le parti che attestava la permanenza di addebiti e/o accrediti relativi alle prestazioni effettuate antecedentemente al 1 luglio 1993 nella competenza della Snam s.p.a.

Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)- La ricorrente contesta la motivazione della sentenza appellata laddove qualifica come mere congetture le formulazioni dell’elaborato peritale poste a base della quantificazione del danno e chiede alla Corte se in una controversia in materia di appalto ove si discuta la liquidazione dei danni subiti dall’appaltatore per la ritardata consegna dei lavori da parte del committente, l’art. 12216 c.c. possa trovare applicazione anche in presenza di un elaborato del C.T.U. che fornisce univoci e precisi dati per la liquidazione.

Con il quarto motivo di ricorso principale si deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un altro punto decisivo della controversia e cioè il criterio di quantificazione dei costi indotti dal ritardato inizio dei lavori in presenza di un cantiere già completamente attivato. La ricorrente lamenta che la Corte di appello si sia discostata dalle valutazioni tecniche della C.T.U. senza dimostrare una reale conoscenza dei meccanismi di funzionamento di un cantiere di elevata complessità quale quello approntato per l’inizio dei lavori.

Con il quinto motivo di ricorso principale si deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un altro punto decisivo della controversia e cioè sulla stima del costo dell’inattività dell’intera organizzazione operativa del cantiere. Secondo la ricorrente il costo giornaliero medio del cantiere stimato dalla Corte di appello in L. 31.428.571 comporterebbe un costo totale per i 126 giorni lavorativi previsti dal contratto per la realizzazione delle opere pari a L. 3.960.000.000 che, a fronte di un corrispettivo pattuito di L. 36.456.746.508, significherebbe che l’utile da conseguire per la Impresa Unione s.p.a. era pari all’820,6%. Una previsione assolutamente irrealistica e al fuori delle stime di mercato.

Con i due motivi di ricorso incidentale le società SNAM RETE GAS e ENI fanno valere i due motivi di appello non accolti dalla Corte milanese.

In particolare con il primo motivo di ricorso incidentale si rileva che la Impresa Unione s.p.a. era decaduta dal diritto a richiedere somme maggiori rispetto a quelle contabilizzate a suo favore dalla committente con il S.A.L. n. 24 del 15 novembre 1995. Le ricorrenti incidentali ribadiscono che Snam aveva contabilizzato tale importo sulla base delle previsioni contrattuali per i casi di fermo e salto di cantiere e che Impresa Unione non aveva formulato riserve in conformità con le prescrizioni contrattuali.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si rileva l’erroneità dell’affermazione della sentenza impugnata relativa alla applicazione delle clausole contrattuali sui fermi e salti di cantieri (artt. 9 e 38 dei capitolati speciale e generale Snam) alle sole ipotesi di lavori iniziati. Le ricorrenti incidentali ritengono tale interpretazione contrastante con il tenore dell’art. 4 del contratto che in deroga alle previsioni del capitolato individua in una data fissa il momento dell’inizio della decorrenza fra le parti di tutti i suoi effetti.

Il primo motivo del ricorso principale risulta fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri motivi del ricorso principale nonchè di quelli dei ricorsi incidentali.

Ritiene infatti la Corte che la disciplina di cui all’art. 2558 c.c. non si applichi alla fattispecie in esame dato che il favore che tale articolo accorda al subentro dell’acquirente dell’azienda nei rapporti contrattuali in essere trova la sua ragion d’essere nell’interesse dell’acquirente alla prosecuzione in proprio nome dei rapporti contrattuali in essere al fine del funzionamento dell’azienda acquisita. Si ritiene pacificamente in giurisprudenza e nella dottrina che restino quindi al di fuori i contratti già esauriti. La linea di demarcazione fra contratti esauriti e non esauriti va posta con riferimento alla funzionalità del contratto all’esercizio dell’attività connessa all’acquisto dell’azienda.

Nella specie tale discrimine pone decisamente la fonte del credito controverso al di fuori dalle ipotesi dell’esistenza di un contratto in atto. La pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto, e rimaste inadempiute, non implica che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito (cfr. Cass. civ. sez. 3^ n. 9532 del 22 aprile 2010). Tanto più nella controversia in esame dove il credito controverso attiene alla sopportazione da parte dell’impresa appaltatrice del ritardo nella consegna del cantiere per l’esecuzione di un’opera che è stata totalmente eseguita e pagata prima della cessione del ramo di azienda. Un credito che può definirsi risarei torio e che trova la sua fonte in un contratto completamente eseguito da entrambe le parti. Appare quindi palese la riconducibilità della fattispecie alla normativa prevista dall’art. 2560 c.c. per i debiti relativi all’azienda ceduta, anteriori al trasferimento. Qui le ragioni che sottendono a una disciplina intesa a conservare la titolarità del rapporto in capo al cedente consistono evidentemente nella conservazione, in favore dei creditori, delle garanzie rappresentate dal patrimonio e dalla persona del cedente. Di conseguenza è solo il creditore a poter liberare il cedente mentre restano irrilevanti nei suoi confronti gli accordi intercorsi fra cedente e cessionario. La posizione di quest’ultimo potrà avere semmai rilievo nei confronti del creditore come esecutore dell’obbligazione di pagamento. Sul piano sostanziale la stessa previsione della solidarietà dell’acquirente (art. 2560 c.c., comma 2) dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell’alienante e pertanto essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale co-obbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell’eventuale coobbligato in solido (cfr. Cass. civ. sez. 1^ n. 23780 del 22 dicembre 2004). Sul piano processuale ciò comporta la conservazione da parte del cedente della legittimazione ad agire (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 320 del 18 gennaio 1988) con la conseguenza che l’inutile decorso del termine per l’impugnazione per effetto dell’inerzia del cedente l’azienda comporta l’inammissibilità dell’impugnazione da parte del cessionario e l’impossibilità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del cedente quale unico soggetto legittimato all’impugnazione e la impossibilità di integrare il contraddittorio nei confronti di esso.

Va quindi accolto il primo motivo del ricorso principale con assorbimento degli altri motivi di ricorso principale e incidentale, cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata e pronuncia di merito di inammissibilità dell’appello proposto da SNAM RETE GAS s.p.a. Consegue altresì la condanna solidale di ENI e SNAM RETE GAS s.p.a. al rimborso in favore di Impresa Unione delle spese del giudizio di appello e di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi nonchè i ricorsi incidentali, dichiara inammissibile l’appello di SNAM RETE GAS s.p.a.

e, conseguentemente, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza n. 1132/05 della Corte di appello di Milano. Condanna le società ENI e SNAM RETEGAS s.p.a., in solido, al rimborso, in favore di Impresa Unione s.p.a., delle spese processuali del giudizio di appello liquidate in complessivi Euro 50.500,00 di cui 500,00 per spese, 2.500,00 per competenze e 47.500,00 per onorari e in complessivi Euro 45.200,00 per il giudizio di cassazione di cui 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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