Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20153 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14739/2018 R.G. proposto da:

NIBE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata

e difesa dall’avv. Lorenzo de Guelmi, con domicilio eletto in Roma,

alla Via celimontana n. 38.

– ricorrente –

contro

R.R., titolare dell’impresa individuale ERREGROUP,

rappresentato e difeso dall’avv. Giorgia Bregoli e dall’avv.

Alessandro Tozzi, con domicilio eletto in Roma, largo Messico n. 7.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 2884/2017,

depositata in data 14.11.2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

12.4.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte distrettuale di Trento, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha condannato la Erregroup di R.R. al pagamento di Euro 30.868,00 a titolo di corrispettivo dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ubicato in loc. (OMISSIS) di Agrigento, eseguiti dalla Nibe s.r.l. in virtù di un contratto concluso oralmente.

La domanda era stata proposta dalla appaltatrice con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere la condanna al pagamento di Euro 175.240,00, somma che il giudice di primo grado aveva già ridotto ad Euro 138.967,00, detraendo la somma di Euro 31.151,00 imputabile a lavorazioni eseguite da altra impresa.

La Corte distrettuale ha sottratto anche quanto spettante per i lavori di posa delle passerelle e dei cavi fotovoltaici, poichè dette lavorazioni non erano contemplate nelle prove richieste dalla appaltatrice e, quanti ai cavi, erano menzionati solo quelli elettrici. Ha ritenuto inutilizzabili le fatture prodotte in giudizio in quanto il teste escusso in istruttoria non ne confermato il contenuto e la riferibilità al cantiere relativo ai lavori oggetto di causa.

La cassazione di questa sentenza è chiesta dalla Nibe s.r.l. sulla base di un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.

R.R. ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’errata valutazione delle risultanze della c.t.u. e la violazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il consulente aveva esattamente individuato le lavorazioni effettuate in esecuzione dell’appalto ed aveva incluso nel computo metrico anche la posa cavi fotovoltaici in base alla tipologia elencata nel prezzario provinciale.

Il corrispettivo per la collocazione delle passerelle era stata ritenuta dal c.t.u. strettamente funzionale ai lavori eseguiti, per cui anche tale voce computata nel compenso finale.

Il motivo è fondato.

La Corte di merito, ritenendo provata la conclusione in forma verbale e l’oggetto del contratto, consistente nell’installazione di un impianto fotovoltaico, ha individuato le singole lavorazioni eseguite ed i materiali impiegati sulla base del computo metrico elaborato dal c.t.u. sulla base del prezzario provinciale.

Era dunque pacifico che la NIBE avesse eseguito l’installazione dell’impianto fotovoltaico e – quindi – una volta conferita pieno valore probatorio alle indagini del consulente (quanto all’analitica individuazione dei lavori e ai materiali indispensabili per eseguire l’opera), non potevano essere esclusi dal corrispettivo gli importi relativi alla posa dei cavi fotovoltaici e delle passerelle.

La tesi sostenuta dal giudice distrettuale, secondo cui la ricorrente aveva dedotto esclusivamente di aver effettuato la posa dei cavi elettrici, si poneva in irriducibile contrasto con la natura dell’opera effettivamente commissionata e con l’accertata strumentalità di tali lavorazioni rispetto al risultato perseguito, senza alcuna evidenza di una reale diversità delle due tipologie di cavi sul piano oggettivo (oltre che strettamente terminologico), in relazione all’impianto da installare.

Analogamente, una volta accertato che la posa passerelle era ricompresa nelle lavorazioni funzionali al compimento dei lavori, la circostanza che detti interventi non fossero menzionati nei capitoli di prova non poteva giustificare, a tale titolo, alcuna decurtazione, avendo la sentenza già riconosciuto il compenso per altre voci incluse nel computo metrico proprio sulla scorta di tale nesso di strumentalità.

La sentenza è quindi incorsa nel vizio denunciato poichè appare minata da contraddizioni o da affermazioni inconciliabili tali da inficiare irrimediabilmente – sul piano logico – la relativa motivazione.

Giova ricordare che, sebbene per effetto della portata sistematica delle modifiche dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotte dal D.L. n. 82 del 2012, convertito con L. n. 134 del 2012, il controllo sulla motivazione sia circoscritto nei limiti di garanzia del minimo costituzionale ai sensi dell’art. 111 Cost., resta tuttora denunciabile – quale violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – il vizio che si traduca non solo nella mancanza dei motivi da punto di vista grafico o nella motivazione apparente, ma anche nella contraddittorietà insuperabile o nella presenza di affermazioni inconciliabili che incidano sulla logicità della pronuncia (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).

Segue accoglimento dell’unico motivo di ricorso.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Trento anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Trento anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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