Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20153 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 14/06/2017, dep.18/08/2017),  n. 20153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16259/2015 proposto da:

F.M., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO GIULIANI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., M.L., M.S., G.M.,

M.R., considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MASSIMO CARPINO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1605/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo di

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del settembre 2009 il Tribunale di Siracusa accoglieva l’opposizione a precetto proposta da F.M. dichiarando che le opposte G.M., M.L., M.M., M.R. e M.S. non avevano diritto di procedere nei confronti dell’opponente ad esecuzione forzata di rilascio di immobile in virtù di sentenza n. 839/2007 della Corte d’appello di Catania. Avendo G.M., M.L., M.M., M.R. e M.S. proposto appello principale e F.M. appello incidentale, con sentenza del 20-27 novembre 2014 la Corte d’appello di Catania, accogliendo il principale, ha rigettato l’opposizione a precetto, respingendo pure l’appello incidentale.

2. Ha presentato ricorso F.M. sulla base di sei motivi.

2.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 617, 327 e 3.

Adduce il ricorrente che nell’atto di costituzione in appello aveva eccepito la tardività dell’appello principale, proposto oltre il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 30 settembre 2009, per cui l’appello avrebbe dovuto proporsi entro il 30 settembre 2010, trattandosi di fattispecie ex art. 617 c.p.c. e non di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come ritenuto dalla corte territoriale. Non vi sarebbe stata, quindi, sospensione dei termini feriali.

2.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, nn. 1, 2 e 3, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto discusso e decisivo in relazione all’art. 183 c.p.c., comma 6.

Essendogli stato notificato il precetto, il F. aveva proposto opposizione a precetto; avendogli poi controparte notificato pure avviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. – primo atto di esecuzione per il rilascio dell’immobile – egli aveva proposto altra opposizione. Quindi vi sarebbero stati “in concomitanza due procedimenti similari” davanti allo stesso giudice e con le stesse richieste ed eccezioni. Il giudice d’appello ha affermato che nell’opposizione a precetto le domande proposte nelle memorie di cui all’art. 183 c.p.c., dovevano essere qualificate nuove e che il provvedimento di riunione è di natura ordinatoria e discrezionale: e ciò si contesta. Invero, secondo il ricorrente non vi sarebbero state domande nuove, bensì precisazione o integrazione o modifica ex art. 183 c.p.c.. Il Tribunale avrebbe ritenuto di poter “decidere la sentenza sulla sola valutazione dell’errore materiale del numero civico e della pregiudiziale del procedimento di correzione della sentenza per la sua eseguibilità” (essendo stato indicato erroneamente, nella sentenza che avrebbe costituito il titolo, il numero civico dell’immobile oggetto della esecuzione); peraltro il giudice d’appello “non può contestare le richieste” avanzate nelle memorie ai sensi dell’art. 183 e non respinte dal primo giudice, “trattandosi di oneri dello stesso giudice”, per cui la corte territoriale avrebbe dovuto discuterle nel merito in quanto acquisite al processo. Il motivo offre quindi una trascrizione delle “richieste” suddette e richiama il provvedimento con cui il giudice istruttore, nella opposizione all’atto d’avviso del rilascio, pronunciò sospensione ex art. 295 c.p.c., il che proverebbe che “il Giudice commise l’errore” di non riunire le cause. Pertanto il giudice d’appello avrebbe dovuto accogliere le “richieste” e dichiarare che le due sentenze utilizzate da controparte come titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile titolo esecutivo non erano, per pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello.

2.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 373,283,351 e 282 c.p.c..

Il giudice d’appello ha ritenuto che come titolo esecutivo la sentenza di secondo grado si è sostituita alla sentenza di primo grado, e che la interpretazione del titolo esecutivo spetta al giudice dell’esecuzione, “in caso di rigetto della istanza ex art. 383 (sic) c.p.c.” da parte della Corte d’appello. Ma secondo il ricorrente nè la sentenza di primo grado nè la sentenza di secondo costituirebbero, nella fattispecie in esame, titoli esecutivi. La sentenza di primo grado (sentenza n. 1077/2002 del Tribunale di Siracusa) non avrebbe potuto essere esecutiva perchè la Corte d’appello di Catania il 27 novembre 2003 ne aveva sospesa l’efficacia esecutiva. Nel giudizio da cui deriva la sentenza qui impugnata la corte territoriale, essendole stata chiesta la sospensione della sentenza di secondo grado (sentenza n. 838/2007 della stessa Corte d’appello di Catania), ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione trattandosi di sentenza insuscettibile di esecuzione forzata. Nella sentenza impugnata si afferma poi che l’istanza di sospensione fu rigettata, ma ciò non corrisponde al vero, in quanto fu dichiarata, appunto, inammissibile. D’altronde sarebbe esecutiva prima del giudicato solo la condanna, e non sarebbero quindi esecutivi gli effetti costitutivi e dichiarativi di una pronuncia. Pertanto la corte territoriale avrebbe dovuto accogliere l’appello proposto dall’attuale ricorrente, che avrebbe ingiustamente subito esecuzione in base a titoli non esecutivi, gravati di ricorso per cassazione. E si ribadisce, comunque, l’impossibilità di sostituire la sentenza di secondo grado a quella di primo come titolo esecutivo.

2.4 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 617 e 287 c.p.c..

L’indicazione, nella sentenza che sarebbe il titolo esecutivo, di un numero civico diverso da quello dell’immobile da rilasciare non costituirebbe un mero errore materiale. Controparte comunque non avrebbe svolto il procedimento di correzione; e pur se lo avesse fatto, tamquam non esset, poichè la sentenza non lo menzionerebbe. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe dunque inadeguata perchè non terrebbe conto che tale errore materiale non sarebbe contenuto in una sentenza di condanna. Ma anche se vi fosse stato errore materiale in sentenza di condanna, ciò non influirebbe sulla efficacia esecutiva della stessa, e neppure di ciò la sentenza impugnata avrebbe tenuto conto. Siffatto errore materiale sarebbe sempre denunciabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; e l’attuale ricorrente, con la opposizione a precetto e con l’opposizione al rilascio, “ha svolto in ambedue le opposizioni anche opposizione agli atti esecutivi”. Pertanto avrebbe dovuto essere accolta l’opposizione a precetto e quindi avrebbe dovuto essere accolto anche l’appello incidentale.

2.5 Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e art. 2909 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto a fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 295 c.p.c. e art. 2909 c.c..

Avrebbe errato la Corte d’appello nel ritenere irrilevante la pendenza di ricorso in cassazione, perchè ne derivava che le due sentenze di merito non erano ancora in giudicato. Vengono richiamate “le origini della lite” sostanziali e processuali (ricorso, pagine 25-27), concludendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto percepire pregiudizialità per la pendenza di ricorso per cassazione, e avrebbe dovuto altresì affermare che controparte non aveva diritto di proporre atto di precetto per il rilascio, non essendo titolo esecutivo nè la sentenza di primo grado nè la sentenza di secondo grado.

2.6 Il sesto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 169 c.p.c., comma 2, artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c., art. 190 c.p.c., artt. 77 e 111 disp. att. c.p.c..

L’attuale ricorrente nella memoria di replica avrebbe eccepito il mancato deposito, a opera delle sue avversarie, del fascicolo di parte insieme alla conclusionale, per cui il giudice avrebbe dovuto prescindere dai documenti contenuti nel fascicolo non depositato o depositato tardivamente: ma la corte territoriale a ciò non fa riferimento. Elenca il motivo i documenti prodotti da controparte “nel suo atto di appello” e lamenta che la corte territoriale, accogliendo l’appello, “ha fatto comprendere di avere tenuto conto della produzione documentale di controparte”: e non avrebbe dovuto invece tenerne conto, dovendo anzi rigettare l’appello.

2.7 Si sono difese con controricorso G.M., M.L., M.M., M.R. e M.S..

Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato.

Il primo motivo, come sopra si è visto nella effettuata sintesi delle doglianze, si riferisce al rigetto, nella sentenza impugnata, della eccezione di inammissibilità del gravame principale che l’attuale ricorrente aveva proposto. L’eccezione, che deduceva l’inammissibilità dell’appello dalla tardività della sua proposizione, è stata ritenuta infondata dalla corte territoriale non quanto alla ricostruzione cronologica operata dall’appellato – ovvero, che la citazione d’appello era stata notificata il 6 ottobre 2010, e quindi oltre l’anno di pubblicazione, avvenuta il 30 settembre 2009, della sentenza di primo grado – bensì “perchè basata sul presupposto che, nella specie, si verterebbe in tema di opposizione agli atti esecutivi, laddove la domanda riguarda il diritto delle esecutatanti di procedere ad esecuzione forzata per rilascio sulla base di un titolo giudiziale ritenuto inidoneo per effetto dell’errata indicazione del numero civico ove trovavasi l’immobile oggetto di esecuzione”.

Che si trattasse di opposizione ex art. 615 c.p.c., non poteva negarsi; in considerazione, peraltro, di un ragionevole approccio ermeneutico in senso conservativo, l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’attuale ricorrente doveva essere intesa in riferimento all’art. 615 c.p.c. e in rapporto ad essa risultava evidentemente fondata, giacchè anche all’opposizione all’esecuzione, tanto ai sensi del comma 1 quanto ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, non si applica la sospensione del termine feriale ai sensi del combinato disposto della L. 7 ottobre 1969, n. 142, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 – regio decreto che disciplina l’ordinamento giudiziario – (in tal senso, per tutte v. Cass. sez. 6-3, ord. 22 ottobre 2014 n. 22484, Cass. sez. 3, 10 febbraio 2005 n. 2708 e Cass. sez. 3, ord. 6 dicembre 2002 n. 17440), in considerazione dell’interesse, insito in tale tipologia di giudizi, ad una rapida definizione degli stessi, incompatibile pertanto con la suddetta sospensione (cfr. sul punto, a proposito di una fattispecie analoga, Cass. sez. 6-3, ord. 20 luglio 2016 n. 14961).

Da ciò deriva che il ricorso deve essere accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e dichiarazione della inammissibilità dell’appello.

Considerato che il primo motivo accolto ha dovuto essere riqualificato in rapporto al riferimento all’art. 617 c.p.c., in luogo dell’art. 615 c.p.c., e considerata altresì la sequenza processuale anteriore che si è svolta, con particolare riguardo alla incidenza causale diretta che sussiste in capo al giudice d’appello nella sua erronea valutazione dell’eccezione proposta, si ritiene che sussistano – ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo ratione temporis in questa sede applicabile – giusti motivi per compensare le spese processuali del grado d’appello e del presente grado.

PQM

 

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello, compensando le spese del grado d’appello e del presente grado.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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