Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20153 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4033/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 266/08/2009, depositata il 18/12/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

luglio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per la dichiarazione della

nullità della sentenza per difetto di integrità del

contraddittorio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, nei confronti di F.L., socio al 40% della società Istituto Mercurio di F.L. & C. s.a.s., avverso la sentenza n. 266/08/2009, depositata il 18/12/2009, con la quale la C.T.R. della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha affermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento con cui l’ufficio ha determinato nei suoi confronti un maggior reddito di partecipazione, per l’anno d’imposta (OMISSIS), in conseguenza della rettifica del reddito d’impresa operata nei confronti della società ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e comma 3, in applicazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181-189.

Il contribuente, benchè ritualmente evocato in giudizio, non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, lamentando che erroneamente la C.T.R. ha negato valore probatorio ai parametri utilizzati per la determinazione presuntiva dei maggiori ricavi della società partecipata e, conseguentemente, del maggior reddito di partecipazione del contribuente, in mancanza di altri convergenti indizi.

3. Va preliminarmente e con effetto assorbente rilevata, d’ufficio, la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio, nei confronti della società e dell’altro socio.

Occorre infatti rammentare che, secondo consolidato orientamento, a partire dall’arresto di Cass. Civ., Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone o delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle medesime, configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il giudizio avente ad oggetto il reddito da partecipazione del socio di una società di persone celebrato, come nel caso di specie, senza la partecipazione della società e di tutti i soci, è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 e procedere a nuovo esame.

Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca di proposizione del ricorso rispetto al formarsi della citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero processo, compensandone le spese.

Rimette le parti avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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