Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20152 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13602/2018 R.G. proposto da:

N.C., rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio

eletto in Roma, alla Via Animuccia n. 11, presso Lucia Fuggetta

Iacoviello.

– ricorrente –

contro

P.L..

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza depositata in data

17.10.2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

12.4.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Potenza ha respinto l’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, proposta dal N. avverso il decreto con cui il tribunale di Melfi gli aveva liquidato il compenso per l’attività di c.t.u. svolta nell’ambito di un giudizio civile pendente tra il P. e la Cooperativa edilizia Casa Fiorita in liquidazione.

Detta opposizione era stata proposta nei soli confronti di P.L., senza evocare in causa la predetta Cooperativa.

Il Tribunale ha ritenuto integro il contraddittorio, sostenendo che parte necessaria del giudizio di opposizione è qualunque titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento stesso, e ha ritenuto, nel merito, che: a) riguardo al mancato avviso dalle parti in fase di indagini peritali, non fosse possibile stabilire se eventuali irregolarità fossero state sanate su sollecitazione del giudice; b) ai fini della liquidazione del compenso, non avesse rilievo la completezza delle risposte date dal c.t.u. ai quesiti sottopostigli dal giudice; c) l’importo liquidato fosse congruo anche in considerazione del valore della causa.

La cassazione di questo provvedimento è chiesta da N.C. sulla base di un unico motivo di ricorso.

P.L. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 102 c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver tribunale ritenuto integro il contraddittorio del giudizio di opposizione, non rilevando che al processo doveva necessariamente partecipare anche la Cooperativa edilizia Casa Fiorita, quale parte del giudizio in cui il ricorrente aveva svolto le funzioni di consulente tecnico d’ufficio.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha stabilito che ciascuna delle parti processuali ha interesse a partecipare all’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, potendo risultare soccombente all’esito del giudizio ed essere eventualmente condannata al pagamento dei compensi dal c.t.u., dato che il provvedimento che, liquidando il compenso, lo ponga a carico di una o di entrambe è destinato ad essere definitivamente superato dalla statuizione sulle spese adottata all’esito del giudizio.

Ne consegue che l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione (Cass. 31072/2018; Cass. 23192/2012; Cass. 29721/2017).

Se è quindi indubbio che al giudizio doveva partecipare anche la Cooperativa Casa Fiorita, occorre tuttavia rilevare che il ricorrente si è limitato a denunciare la violazione dell’art. 102 c.p.c. senza prospettare l’erroneità, nel merito, della decisione impugnata e soprattutto – senza indicare quali facoltà difensive siano state pregiudicate, non potendo vantare un interesse astratto alla regolarità del giudizio senza evidenziarne i riflessi pratici sulla decisione adottata, tanto più che il giudizio verteva esclusivamente sulla correttezza delle liquidazione e si è concluso con il rigetto dell’opposizione (Cass. 5656/2012; Cass. 15353/2010).

L’eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe – in sostanza – l’unico effetto di consentire un nuovo esame della controversia, con il rischio di un uso strumentale delle regole processuali e di un vulnus delle ragioni di celere definizione e ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., occorrendo, per contro, contemperare le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario con il dovere di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso (Cass. s.u. 11523/2013).

In sostanza, a seguito della costituzionalizzazione del principio del giusto processo, la violazione delle regole processuali, per assumere rilievo, deve tradursi nella lesione di specifiche facoltà difensive che compete alle parte allegare e la sua deduzione deve essere sorretta da un interesse pratico, restando esclusa la necessità di regolarizzare il processo qualora non sia riscontrabile alcuna concreta contrazione dei diritti sostanziali e processuali, anche della stessa parte pretermessa (Cass. 18410/2009; Cass. 4342/2010).

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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