Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20152 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. III, 24/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22723-2018 proposto da:

S.F., in qualità di erede di S.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER N. 44, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FELICE LAUDADIO;

– ricorrente –

contro

SI.RO. e SI.GI., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE DEI QUATTRO VENTI 150, presso lo studio dell’avvocato LAURA

LUCIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARINA DE SIENA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2968/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che Gi. e Si.Ro. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, S.A., chiedendo che fosse condannato a pagare loro una pluralità di somme a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla gestione, in modo asseritamente arbitrario e prevaricatore, di una società di fatto esistente tra il convenuto ed il padre degli attori, Si.An., in precedenza deceduto;

che gli attori esposero, a sostegno della domanda, che il loro defunto padre ed il S. erano soci di una società la cui attività consisteva nella gestione di un’attività alberghiera sita a (OMISSIS) e che entrambi erano proprietari dell’immobile all’interno del quale tale attività veniva gestita;

che detta società, però, era stata gestita in modo arbitrario dal S., il quale ne era amministratore, che si era sempre rifiutato di rendere il conto della gestione;

che si costituì in giudizio il convenuto, eccependo la prescrizione del diritto e la litispendenza con altro precedente giudizio e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda;

che il Tribunale dichiarò prescritto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e condannò il convenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 1.219.970,52, con il carico della metà delle spese di giudizio, compensate quanto all’altra metà;

che la pronuncia è stata impugnata dal S. e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 28 giugno 2017, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha ridotto l’entità della condanna a carico dell’appellante alla minore somma di Euro 1.157.568,56, confermando quanto al resto l’impugnata pronuncia e ponendo a carico dell’appellante la metà delle spese dei due gradi di giudizio, compensate quanto all’altra metà;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso S.F., quale erede di S.A., con atto affidato a cinque motivi e affiancato da memoria;

che resistono Gi. e Si.Ro. con un unico controricorso.

Considerato che l’avv. Marina De Siena, difensore dei controricorrenti, ha fatto pervenire a questa Corte una richiesta di differimento dell’esame e della decisione del ricorso, rilevando che tra le parti “pendono trattative di composizione bonaria della controversia in corso”, come sarebbe dimostrato dalla corrispondenza intercorsa tra l’avv. De Siena e l’avv. Valerio Beneduce, “incaricato da parte del ricorrente per la fase transattiva”;

che tale richiesta non risulta essere stata comunicata all’avv. Felice Laudadio, difensore del ricorrente, nè da questi condivisa e controfirmata, per cui non è idonea a giustificare l’accoglimento dell’istanza di rinvio;

che il ricorrente S.F. ha proposto il ricorso nella qualità di erede del defunto S.A., in base all’accettazione con beneficio di inventario resa con atto del notaio B.V. in data (OMISSIS);

che, a fronte dell’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dai controricorrenti per mancanza di idonea prova della legittimazione ad agire del ricorrente, il S. ha prodotto il proprio certificato di nascita ed uno stato di famiglia storico, dal quale risulta che il defunto S.A. era padre di sei figli;

che appare opportuna la rimessione alla pubblica udienza, al fine di affrontare la questione della validità della prova della qualità di erede e dell’eventuale necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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