Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20152 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Equitalia Polis S.p.A, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, via Faravelli 22, presso l’avv.

Maresca Arturo, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv.

Paolo Alvigini, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Verniciature Industriali Zoccarato s.n.c. di Zoccarato Lucio e

Alessio & C, in persona del legale rappresentante,

elettivamente

domiciliata in Roma, viale Parioli 43, presso l’avv. d’Ayala Valva

Francesco, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 44/33/07 del 29/1/08. udito l’avv. Francesco d’Ayala Valva;

udito il PM, in persona del sostituto procuratore generale dott.

ABBRITTI Pietro che ha dichiarato di nulla osservare.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“Equitalia Polis S.p.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della societa’ contribuente contro una cartella esattoriale, ritenendo inesistente la relativa notifica.

La societa’ resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso principale contiene tre motivi e l’incidentale uno.

Possono essere trattati in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5), previa riunione, con accoglimento, per manifesta fondatezza, del terzo motivo di ricorso principale e del ricorso incidentale, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente principale assume che il giudice tributario, nell’affermare che il concessionario non avrebbe fornito prova, tramite ricevuta di ritorno, dell’avvenuta notifica, avrebbe omesso di prendere in esame la suddetta ricevuta, prodotta dalla societa’ e presente negli atti di causa.

Il mezzo e’ inammissibile, in quanto la ricorrente deduce la sussistenza non di un vizio di motivazione ma di un errore revocatorio.

Resta assorbito il secondo motivo, relativo a violazioni di legge, in quanto presuppone l’esistenza della ricevuta di ritorno, viceversa esclusa in sentenza.

Con il terzo motivo, ancora sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente lamenta l’erroneita’ dell’assunto del giudice tributario, secondo cui la mancanza dell’avviso di ricevimento comporterebbe l’inesistenza della notifica, non sanabile dalla costituzione in giudizio (recte: dalla proposizione del ricorso introduttivo) della contribuente.

Il terzo motivo e’ manifestamente fondato.

La produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta e’ richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’astenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio (SS.UU. 627/08), di talche’ non puo’ ritenersi necessaria allorche’ il contraddittorio risulti instaurato in maniera regolare.

I vizi relativi alla relata di notifica della cartella possono essere d’altro canto causa di nullita’ – e non inesistenza – della notificazione, e sono sanabili dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente (cfr., da ultimo, Cass. 9377/09).

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la societa’ contribuente si duole della declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate di Padova.

Il ricorso incidentale e’ manifestamente fondato, atteso che la declaratoria di cui si discute discende dal ritenuto carattere assorbente dell’eccezione di inesistenza della notificazione ed evidentemente cade insieme a quella”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore, dando preliminarmente atto che l’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione;

che pertanto, accolto il terzo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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