Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20152 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.18/08/2017),  n. 20152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27121/2015 R.G. proposto da:

T. s.n.c. in persona legale rappresentante T.F.,

elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione Clodia, n. 80,

presso lo studio dell’avv. Massimiliano Mileto che lo rappresenta e

difende unitamente agli avv.ti Marco Frigessi Di Rattalma e Cristina

Specchia;

– ricorrente –

contro

Generali Italia S.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via C.

Fracassini, n. 4, presso lo studio dell’avv. Francesca D’Orsi che la

rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Barbara Pozzolo e

Filippo Zorzi;

– controricorrente –

e contro

Italiana Assicurazioni s.p.a. e Unipol Assicurazioni s.p.a.,

elettivamente domiciliate in Roma, via Tommaso Salvini, n. 55,

presso lo studio dell’avv. Simonetta De Sanctis Mangelli che le

rappresenta e difende unitamente all’avv. Maria Grazia Longoni

Palmigiano;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia depositata il 28

aprile 2015.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letto il ricorso.

Fatto

RITENUTO

Ina Assitalia s.p.a. agì in rivalsa nei confronti della T. s.n.c., avendo risarcito alla Leuci s.p.a. il danno per la patita rapina di merci affidate alla T. quale sub-vettore. Quest’ultima eccepì che la compagnia assicuratrice avrebbe pagato male, in quanto la Leuci s.p.a. non era ancora divenuta proprietaria delle merci, non avendole ricevute. Inoltre, ottenne di essere autorizzata a chiamare in giudizio le compagnie assicurative Italiana Assicurazioni s.p.a. e Aurora Assicurazioni s.p.a., con le quali aveva stipulato polizza a copertura dei rischi per la perdita delle merci trasportate, chiedendo di essere tenuta indenne nel caso in cui fosse stata accertata la sua responsabilità. Le compagnie assicurative chiamate in causa si costituirono in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione dei diritti derivanti dalle polizze e sostenendo nel merito l’infondatezza della domanda.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 29 novembre 2011, accolse la domanda principale proposta dalla Ina Assitalia s.p.a. nei confronti della T. s.n.c. e rigettò la domanda di manleva della società convenuta nei confronti delle compagnie assicurative chiamate in causa.

Contro tale decisione la T. s.n.c. interpose appello, rigettato con la sentenza impugnata.

La T. s.n.c. propone ora ricorso articolato in tre motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

1. Il primo motivo si riferisce alla domanda principale proposta dalla Ina Assitalia s.p.a..

La ricorrente deduce che i giudici di merito avrebbero applicato al caso di specie la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la L. 6 dicembre 1960, n. 1621) sul trasporto internazionale di merci su strada, nonostante della stessa non si fosse fatta espressa menzione nel contratto assicurativo.

Sul punto questa Corte ha chiarito che l’applicabilità della convenzione di Ginevra postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l’inserimento nella lettera di vettura dell’indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (Art. 6, par. L, lett. K), sia – in mancanza della lettera di vettura – attraverso pattuizioni, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova (Sez. 3, Sentenza n. 11282 del 27/05/2005, Rv. 581653; Sez. 3, Sentenza n. 7201 del 10/04/2015, Rv. 635200).

Tuttavia, la legittimazione della Leuci s.p.a. (destinataria della merce) a richiedere l’indennizzo in quanto proprietaria della merce deriva direttamente dall’art. 1689 c.c., norma peraltro espressamente richiamata nella sentenza d’appello.

Non osta la circostanza che la T. s.n.c. fosse il subvettore.

Infatti, qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa l’esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore), è configurabile l’ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c. e la qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, al destinatario, la cui adesione manifestata con la richiesta della riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler beneficiare della stipulazione in suo favore. Ne consegue che spetta al destinatario stesso, quale beneficiario del suddetto contratto, la legittimazione ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli competono ex art. 1689 c.c., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita o l’avaria delle cose trasportate (Sez. 3, Sentenza n. 20756 del 28/09/2009, Rv. 610337; v. pure Sez. 3, Sentenza n. 14665 del 14/07/2015, Rv. 636093).

In conclusione, a prescindere dall’applicabilità della Convenzione di Ginevra, la Leuci s.p.a. sarebbe stata comunque pienamente legittimata, ai sensi dell’art. 1689 c.c., a richiedere alla T. s.n.c. il risarcimento dei danni per la perdita della merce. Non importa neppure l’individuazione dell’esatto momento del trasferimento della proprietà, dato che qui si tratta di diritti nascenti direttamente dal contratto di trasporto, non da quello di compravendita.

Il motivo è quindi infondato.

2. Il secondo motivo concerne la domanda di manleva proposta dalla T. s.n.c. nei confronti delle proprie compagnie assicurative e rigettata dai giudici di merito. La ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1370 c.c., con riferimento alla decisione di ritenere che dal contratto di assicurazione fosse escluso l’evento rapina. Osserva, in particolare, che sebbene la rapina fosse espressamente esclusa dalla condizioni generali della polizza, sulle stesse sarebbero dovute prevalere le condizioni particolari aggiuntive, contenenti la dicitura “per furto e, in genere, per sottrazione delle merci” (art. 1, lett. c). Il ricorrente invoca a proprio favore anche l’interpretatio contra proferentem.

Il motivo è inammissibile.

Infatti la corte d’appello ha rilevato che la censura era stata proposta per la prima volta con l’atto di appello e l’ha dichiarata inammissibile.

La ricorrente si è limitata a riproporre la questione, senza tuttavia impugnare lo specifico capo della sentenza di appello che dichiarava la stessa inammissibile, dimostrandone l’erroneità. L’omessa impugnazione di tale capo della sentenza di appello è ostativo all’esame della questione dedotta con il motivo in esame.

3. Con il terzo motivo, anch’esso relativo alla domanda di manleva, si osserva che le clausole limitative della responsabilità dell’assicuratore sarebbero dovute essere approvate espressamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., in quanto non integrano una limitazione dell’oggetto dell’assicurazione.

Il motivo è fondato.

La clausola di cui all’art. 13 delle Condizioni generali di polizza (riportata all’inizio di pag. 13 del ricorso) esclude dal rischio assicurato il furto, l’appropriazione indebita, la rapina, la truffa e la sottrazione delle merci o la mancata riconsegna.

L’ampiezza delle esclusioni è tale da ridurre il rischio assicurato alla sola ipotesi dell’avaria delle merci. Resta, invece, estranea al rischio assicurato la perdita delle merci, che è il rischio tipico della responsabilità vettoriale.

Ciò posto, si deve considerare che nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. (Sez. 3, Sentenza n. 8235 del 07/04/2010, Rv. 612447; conf. Sez. 1, Sentenza n. 17783 del 07/08/2014, Rv. 632170).

Va dunque affermata la vessatorietà di una clausola limitativa della responsabilità dell’assicuratore formulata in modo così ampio da risultare finalizzata all’eliminazione quasi totale del rischio contrattuale.

PQM

 

rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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