Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20152 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. I, 03/10/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 03/10/2011), n.20152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il

12/01/2007/ n. 1305/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, B.C. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 25-10-2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 4.559,00; procedimento presupposto: settembre 1997 – pendente al deposito del ricorso, ottobre 2006; durata ragionevole: 3 anni). Rimane assorbito il motivo relativo alle spese che andranno riliquidate, tenendo conto dell’inderogabilità dei minimi tariffari, e poste a carico dell’amministrazione, avendole il giudice a quo erroneamente compensate, in relazione alla contumacia dell’amministrazione stessa.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 5.350,00, nonchè alle spese del giudizio di merito, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per metà compensate e per metà poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.350,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, e le spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario; per il presente giudizio di legittimità, compensa le spese tra le parti in ragione di metà e condanna l’Amministrazione al pagamento della restante metà, liquidandole in Euro 400,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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