Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20151 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. III, 24/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12244-2018 proposto da:

B.G.A., BU.EL., BU.LA.,

BU.GA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BELLEGRA 6,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA SALVAGGIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato LUCIANO TERMINI;

– ricorrenti –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA, 32 C/O STUDIO LEGALE FISCHIONI & ASSOCIATI,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRICIA MARIA

CRISTINA FISCHIONI;

– controricorrente –

nonchè contro

D.B.G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 179/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che con citazione del 18 novembre 2003 i coniugi Bu.Di. e B.G. convennero in giudizio davanti al Tribunale di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, F.G. e D.B.G.G., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti a causa del crollo del magazzino di loro proprietà;

che si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda; il D.B. chiese anche che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva;

che all’esito dell’istruttoria il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 14.750, oltre rivalutazione e interessi, specificando che il convenuto D.B. aveva diritto di ripetere dal F. la metà della somma eventualmente corrisposta;

che la pronuncia è stata impugnata in via principale dal F. e in via incidentale dal D.B. nonchè dai coniugi Bu., e la Corte d’appello di Palermo, disposto un supplemento di c.t.u., con sentenza del 26 gennaio 2018, ha parzialmente accolto l’appello del F. e quello del D.B., mentre ha respinto l’appello incidentale degli originari attori; conseguentemente, la Corte ha ridotto la condanna solidale a carico del F. e del D.B. alla minore somma di Euro 2.140, condannando i coniugi Bu. alla rifusione della metà delle spese del giudizio di secondo grado, compensate quanto all’ulteriore metà;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo propongono ricorso B.G., in proprio e in qualità di erede del defunto Bu.Di., nonchè La., El. e Bu.Ga., in qualità di eredi del medesimo defunto, con unico atto affidato a quattro motivi;

che resiste F.G. con controricorso;

che D.B.G.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che questa Corte, con le ordinanze interlocutorie 9 dicembre 2019, n. 32032 e 32033, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 102 Cost., comma 1, e art. 106 Cost., commi 1 e 2, di alcune disposizioni del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario lo status di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la corte d’appello, in luogo delle funzioni di giudice singolo costituzionalmente imposte;

che nel giudizio odierno la Corte d’appello di Palermo ha pronunciato la sentenza impugnata con un collegio del quale faceva parte, in qualità di relatore, un giudice ausiliario;

che sussistono, pertanto, ragioni di opportunità tali da consigliare di attendere la decisione della Corte costituzionale sulle ordinanze richiamate prima di decidere il ricorso odierno;

che si impone, quindi, il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone che la decisione del presente ricorso sia rinviata a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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