Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20151 del 23/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20151
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.I.B.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Roma, Piazzale Clodio 1, presso l’avv. Ribaldo
Sebastiano, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Arturo
Botti, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 21/10/08 dell’11/4/08.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“La S.I.B.I. S.p.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della (Commissione tributaria regionale della Lombardia che, quale giudice di rinvio, decidendo sull’impugnativa di un avviso di accertamento per INVIM straordinaria, ha determinato in L. 687.000.000 il valore del cespite.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene quattro motivi. Puo’ essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo la societa’ lamenta la violazione del principio di diritto.
Il mezzo e’ inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto, privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e formulato in modo tale da postulare una risposta necessariamente positiva al quesito stesso.
Con il secondo motivo la ricorrente chiede a questa Corte “se il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l’ottemperanza o meno dell’Amministrazione Finanziaria, attore in senso sostanziale nel processo tributario, all’onere della prova impostole dall’art. 2697 c.c., tenuto anche conto della costituzione della stessa Amministrazione Finanziaria avanti la Commissione tributaria di 1A istanza”.
Il secondo motivo e’ inammissibile, nella parte in cui il quesito fa riferimento alla “costituzione della stessa Amministrazione Finanziaria avanti la Commissione tributaria di l’istanza”, tenuto conto che la circostanza e’ contraddetta nel corpo del motivo.
Per il resto e’ infondato, in quanto il giudice di rinvio ha per l’appunto ritenuto che l’Amministrazione avesse ottemperato all’onere probatorio su di essa gravante.
Con il terzo motivo la ricorrente chiede a questa Corte “se il giudizio di rinvio, in quanto giudizio chiuso, precluda alla parte nuove allegazioni e produzioni e, comunque, imponga di immutare il quadro probatorio ormai cristallizzato, precludendo cosi’ di supplire all’inottemperanza all’onere della prova imposto dall’art. 2697 c.c.”.
Anche il terzo motivo e’ inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto, privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta.
Con il quinto motivo la societa’ lamenta vizio di motivazione, quanto alla ritenuta congruita’ dei parametri adottati dall’Ufficio.
Il quarto motivo – a prescindere dalla genericita’ della doglianza, priva di qualsiasi riferimento a specifiche contestazioni – e’ comunque manifestamente infondato, deducendosi agevolmente dalla sentenza che la stima dell’Ufficio – redatta sulla base delle schede planimetriche allegate alla dichiarazione e delle informazioni reperite aliunde – e’ ritenuta dal giudice tributario “aderente al valore di mercato”;
che la societa’ ricorrente ha presentato una memoria;
che il collegio condivide la proposta del relatore, osservando, quanto ai rilievi della ricorrente:
a) che i quesiti di diritto devono ritenersi inammissibili allorche’ si risolvano in un interrogativo che gia’ presuppone la risposta (SS.UU 28536/08);
b) che, anche a voler ammettere il refuso, quanto al quesito relativo al secondo motivo, il mezzo e’ comunque infondato, per le ragioni esposte nella relazione;
c) che, quanto infine al quarto motivo, appare congruamente motivata la decisione che – premessa l’indicazione da parte dell’Ufficio, “con sufficiente chiarezza”, dei criteri seguiti nella determinazione del valore – fa discendere il rigetto del ricorso del contribuente dal fatto che questi non abbia dimostrato le ragioni che giustifichino, nella specie, la sua richiesta di diminuzione di quel valore;
che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della societa’ al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
PQM
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010