Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20151 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13154/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 98/G,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TRILLO’, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato TRILLO’ che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi, nei confronti della sentenza n. 94/14/09 della Commissione Tributaria Regionale di Roma. Quest’ultima aveva respinto l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale aveva accolto in parte il ricorso di D.M., pubblicista libero professionista, e disposto il rimborso dell’IRAP, da costui versato per gli anni (OMISSIS), per un totale di Euro 3.034,70.

Nella decisione impugnata, la Commissione di secondo grado ha osservato che, essendo sempre necessario verificare se l’attività intellettuale o professionale sia svolta utilizzando o no un’organizzazione autonoma, il contribuente avrebbe dimostrato per tabulas la marginalità della propria organizzazione, priva di dipendenti e beni rilevanti, senza che l’Ufficio provasse il contrario.

Il primo motivo s’incentra sulla violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Commissione regionale avrebbe erroneamente ritenuto che le attività di lavoro autonomo sarebbero tassabili solo ove l’organizzazione potesse operare, anche prescindendo dall’apporto del professionista.

La seconda doglianza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, è volta a lamentare la violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 23, per aver posto a carico dell’Ufficio l’onere di provare la mancanza di elementi in grado di giustificare l’applicazione dell’imposta.

L’ultimo rilievo concerne l’omessa motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare, il giudice d’appello avrebbe omesso ogni indagine circa la sussistenza, nel caso concreto, di elementi (personali e materiali) sufficienti ad individuare l’autonoma organizzazione, quale presupposto di imposta. Tali elementi, pur richiamati espressamente nei motivi d’appello dell’Ufficio, non erano stati neppure menzionati dalla sentenza impugnata.

Ha proposto rituale controricorso D.M..

Il resistente ha eccepito, innanzi tutto, l’inammissibilità del ricorso avversario, per difetto di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Nel merito, ha rilevato l’inammissibilità del primo motivo, volto a contestare un accertamento di fatto, e comunque l’erroneità dello stesso, a fronte di una puntuale verifica – da parte dei giudici di merito – dei dati e dei documenti forniti dal D..

Ha invocato altresì l’inammissibilità della seconda lagnanza, giacchè le norme indicate dall’Ufficio non risulterebbero oggetto di violazione in relazione al contenuto del motivo ed, in ogni caso, riguarderebbero un accertamento di fatto. Il motivo avversario sarebbe comunque immeritevole di accoglimento, giacchè mai l’Agenzia delle Entrate avrebbe indicato le prove di cui intendeva valersi.

Ha dedotto l’inammissibilità o l’improcedibilità anche del terzo motivo, non ricorrendo alcun vizio di motivazione e mancando altresì l’indicazione dettagliata degli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione preliminare del resistente non ha ragion d’essere.

In tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.

Sez. 5, n. 23575 del 18/11/2015 (Rv. 637488).

L’Ufficio ha prodotto la sentenza impugnata e l’atto di appello, che sono richiamati specificamente e riportati nei singoli motivi. E’ semmai generica l’eccezione.

Il secondo ed il terzo motivo meritano di essere accolti.

Quanto al secondo motivo, in tema di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto d’imposta, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed Interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Ed è onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza di tali condizioni (Sez. 5, n. 18749 del 05/09/2014 (Rv. 632244); Sez. 5, n. 25311 del 28/11/2014 (Rv. 633690)).

Quanto al terzo motivo, l’affermazione della Commissione Regionale circa l’assenza di un’autonoma organizzazione in capo al D. è del tutto immotivata, nè può essere surrogata dal richiamo alla “dimostrazione per tabulas della semplicità della pseudo organizzazione, priva di dipendenti e beni rilevanti”. E’ dunque evidente la mancanza di motivazione circa un fatto controverso (l’assenza dell’organizzazione autonoma) eppure decisivo per il giudizio, soprattutto a fronte dei parametri che l’Ufficio appellante aveva menzionato nel gravame come sintomatici della presenza dell’autonoma organizzazione (quadro RE, da cui si evidenziavano spese per l’anno (OMISSIS) pari a Lire 49.096.000, nonchè per l’anno (OMISSIS), pari a Lire 30.674.000), e che non sono stati minimamente presi in considerazione dalla sentenza impugnata.

In definitiva, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo, mentre il primo resta assorbito.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il 2 ed il 3 motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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