Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20150 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14548/2014 R.G. proposto da:

V.G., titolare della ditta individuale Vivien Car,

rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Polisi, elettivamente

domiciliato in Roma, via Premuda n. 1/A, presso lo studio dell’Avv.

Roberto Diddoro;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis

in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 722/39/13, depositata il 28 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 giugno

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

Il ricorrente quale titolare della ditta individuale Vivien Car ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio, che, ne aveva accolto solo parzialmente l’appello, riducendo “l’accertamento in misura corrispondente agli acquisti delle auto avvenuti nell’anno precedente l’immatricolazione”.

– Con un avviso di accertamento notificato il 21 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, rettificava il reddito d’impresa della ditta individuale Vivien Car, ravvisandone la misura in Euro 122.504,00, a fronte di un importo dichiarato di Euro 13.459,00. Segnatamente, con riferimento all’anno 2006, l’erario contestava l’avvenuta cessione di centoundici vetture per un importo di Euro 270.037,99.

– Il contribuente affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi; l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, romessa pronuncia circa l’eccezione di errore di calcolo” e la “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”, per avere la CTR mancato di pronunciarsi “sulle eccezioni formulate dal ricorrente in tema di errore di calcolo al fine di determinare la correttezza della base imponibile e/o dell’IVA applicata”;

– Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, in relazione al divieto di doppia imposizione e dell’art. 53 Cost., per essere la CTR incorsa “nell’evidente errore di applicare sull’imponibile due volte l’aliquota IVA”;

– Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, artt. 36 – 40 bis, conv. in L. n. 85 del 1995, per avere la CTR trascurato di applicare l’IVA secondo il regime del margine.

– Con il quarto motivo, il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 132 c.p.c. nonchè la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed, infine, l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR fondato la decisione sull’appello su un inesistente “secondo accertamento”.

– Il secondo, il terzo e il quarto motivo appaiono suscettibili di trattazione unitaria, per intima connessione; essi sono fondati e vanno accolti con assorbimento della prima censura.

– A fronte di specifiche ed articolate contestazioni in ordine alla esatta determinazione dei ricavi netti e del maggior reddito imponibile, la CTR si è limitata tautologicamente e genericamente che “stante la situazione deve ritenersi definitivo solo il secondo accertamento, la cui documentazione contabile ed extra contabile è stata tutta acquisita dall’ufficio e da tale accertamento vanno detratte tutte le autovetture la cui vendita è stata effettuata nel 2005”; il medesimo giudice d’appello ha poi apoditticamente evidenziato che l’Ufficio “ha comunque ricostruito i ricavi con approssimazione sufficientemente valida”; infine, senza ulteriori precisazioni identificative e contestualizzanti, la CTR ha soggiunto che “l’appello del contribuente va accolto in parte riducendo l’accertamento in misura corrispondente alle autovetture vendute, come da rogiti, nel 2005”.

– La determinazione dei stessi presupposti numerici delle operazioni sommariamente condotte finisce per basarsi su elementi criptici e ineffabili, sol che si consideri che dal riportato tenore della sentenza di appello rimane perplesso ed imperscrutabile, sia il ragionamento dei giudici territoriali in punto di calcolo dei ricavi, della base imponibile ai fini delle imposte dovute e delle modalità di applicazione di esse anche nel quadro del regime del margine che contrassegnava l’operatività dell’impresa, sia il relativo approdo finale, del quale manca una traccia numerica e nominale, affidandosi il giudice d’appello al generico dispositivo in forza del quale “riduce l’accertamento in misura corrispondente agli acquisti delle auto avvenuti nell’anno precedente l’immatricolazione”.

– A venire in rilievo è un saliente vuoto logico (censurabile in questa sede), che involge in radice il nucleo delle statuizioni della sentenza, traducendosi in un vago, quindi incontrollabile computo dei presupposti numerici del calcolo del reddito d’impresa per l’anno 2006.

– La CTR si limita, poi, ad evidenziare che “dall’esame della contabilità risulta evidente che tali autovetture sono state inserite nel computo dei ricavi dell’anno 2005” e che la sentenza emessa dai primi giudici “ha comunque ricostruito i ricavi con approssimazione sufficientemente valida”. In tal senso, il dettaglio dei singoli ricavi non è puntualmente rappresentato alla stregua del principio di competenza con la correlata determinazione del “momento im positivo”.

– La base imponibile ai fini IVA è fatta oggetto di sovrapposizione e assimilazione con quella rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di talchè effettivamente – come adombrato nel secondo mezzo di censura – l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto è suscettibile di duplicazione.

– Mette in conto, poi, rilevare che proprio in quanto nel quadro del regime del margine l’IVA è applicabile solo sulla differenza fra prezzo di acquisto del bene e prezzo di successiva rivendita (D.L. n. 41 del 1995, art. 36 – 40, conv. in L. n. 85 del 1995), la rideterminazione del reddito d’impresa secondo la mera sottrazione algebrica fra autovetture vendute nel 2005 e autovetture vendute nel 2006, non vale ad individuare i singoli margini di ciascuna cessione di beni e il margine complessivo su cui l’imposta sul valore aggiunto è suscettibile di incidere.

– Giova, infine, evidenziare come la trama- argomentativa si riveli inafferrabile e confusa nella parte in cui asserisce che “stante la situazione deve ritenersi definitivo solo il secondo accertamento, la cui documentazione contabile è stata tutta acquisita dall’ufficio”. In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, qual è quella che contraddistingue in parte qua la sentenza d’appello (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018; Cass., Sez. Un.., n. 8053 del 2014);

– Dalla trama argomentativa indefinita ed astratta, esposta dal giudice del gravame di merito, rimane avulsa la questione relativa alla natura del “secondo accertamento” sul quale la CTR incentra la rideterminazione del reddito.

– Il ricorso va, in definitiva, accolto e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite, ivi comprese quelle relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, assorbito il primo, accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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