Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20150 del 24/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20150 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 22242-2013 proposto da:
UBI LEASING SPA, derivante della fusione per incorporazione da
parte della società incorporante SBS LEASING SPA della società
incorporata BPU ESALEASING SPA, in persona del Consigliere
Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55,
presso lo studio dell’avvocato CAMILLO GRILLO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ZAGLIO ANDREA giusta delega
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ROBERTIELLO DOMENICO, MAIN SPA, GMG CONSULTING
SRL;
– intimati –

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Data pubblicazione: 24/09/2014

avverso la sentenza n. 267/2013 del TRIBUNALE di SALERNO
SEZIONE DISTACCATA di MERCATO SAN SEVERINO del
10/06/2013, depositata il 12/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2013 n. 22242 sez. M3 – ud. 03-07-2014
-2-

R.g.n. 22242-13 (c.c. 3.7.2014)

Ritenuto quanto segue:
§1. La Ubi Leasing s.p.a. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro
Domenico Robertiello, la s.p.a. Main, e la s.r.l. GMC Consulting avverso la sentenza del
12 giugno 2013, con la quale il Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Mercato San
Severino ha dichiarato la propria competenza territoriale sulla controversia che, per quanto
risulta dalla intestazione della sentenza, risulta emessa tra il Robertiello quale attore e la
Main s.p.a. come convenuto, “nonché” la Ubi Leasing s.p.a.

Tale controversia, per quello che si legge nel ricorso per regolamento di competenza
concerne un giudizio che si dice introdotto con “atto di citazione (in riassunzione),
notificato il 5 ottobre 2009” dal Robertiello contro “tra le altre – la società UBi Leasing”
per “sentir disporre il trasferimento in proprietà, in favore dell’attore” di un autocarro, che
si dice oggetto di un contratto di locazione finanziaria del 19 dicembre 2002 concluso fra il
Robertiello e la ricorrente, nonché la condanna della qui ricorrente e “delle altre
convenute” in solido della somma di euro 30.000,00 a titolo di risarcimento danni.
§2. Il Tribunale ha dichiarato la propria competenza con l’indicata sentenza — che
risulta nell’intestazione pronunciata tra il Robertielo come attore e la Main come
convenuta “nonché” la UBI Leasing s.p.a. non meglio qualificata e che nell’indicazione
dello svolgimento processuale indica che l’attore conveniva in giudizio la Main e la Ubi
Leasing «perché venisse disposto il trasferimento» dell’autocarro, nonché la condanna
dei convenuti in via solidale o per quanto di ragione al pagamento della detta somma a
titolo risarcitori – scrutinando un’eccezione di incompetenza territoriale a suo dire proposta
dalla «società convenuta».
§3. Nessuno degli intimati ha resistito.
§4. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue
conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione all’avvocato della
ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Nell’istanza di regolamento di competenza la ricorrente ha sostenuto che nella
propria comparsa di costituzione del 29 dicembre 2009 essa aveva eccepito il difetto di
competenza dell’A.G.O. a beneficio della competenza arbitrale rituale prevista dall’art. 22
delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria. Onde ha sostenuto che
erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che l’Ubi Leasing aveva eccepito

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Est. Cons.

Frasca

R.g.n. 22242-13 (c.c. 3.7.2014)

l’incompetenza territoriale ed avrebbe esaminato tale eccezione, là dove la ricorrente aveva
eccepito invece la competenza arbitrale di cui a detta clausola.
§2. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento dell’istanza osservando che
effettivamente, come emergerebbe dalla lettura degli atti qui pervenuti, la Ubi Leasing
aveva effettivamente eccepito la detta competenza arbitrale, mentre il Tribunale ha
esaminato un’eccezione che era estranea <>.
§3. Le conclusioni del Pubblico Ministero non sono condivise dal Collegio, in quanto

il ricorso appare inammissibile sia per inosservanza del requisito dell’art. 366 n. 3 c.p.c.,
sia per inosservanza di quello dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
§3.1. Sotto il primo aspetto si rileva che nel ricorso non si individua in alcun modo in
quale posizione era stata evocata la Main, che dalla sentenza viene indicata come costituita
nella posizione di convenuta e nemmeno in quale posizione fosse stata evocata e come la
GMC Consulting s.r.l. che nella sentenza impugnata non viene indicata nemmeno come
parte.
Neppure si indica nei suoi termini soggettivi il negozio riguardo al quale sarebbe
stato richiesta la sentenza di trasferimento e nemmeno si precisa chi era stato il destinatario
passivo della pretesa di trasferimento. L’unico dato che si fornisce nel ricorso è
l’indicazione del negozio del 19 dicembre 2002 come contratto di locazione finamiaria.
Si aggiunga che non si precisa alcunché sia sul se si costituì ed in che termini si
difese la Main, sia sulla posizione eventualmente assunta dall’altra società e sui termini ed
i modi in cui essa si sarebbe, in ipotesi, manifestata nel processo.
In tale situazione risulta del tutto carente il requisito dell’art. 366 n. 3 c.p.c., che,
com’è noto, trova applicazione anche al ricorso per regolamento di competenza (si veda
già Cass. n. 7208 del 1983; più di recente e fra tante: Cass. (ord.) n. 5092 del 2007; (ord.)
n. 29567 del 2008; (ord.) n. 20395 del 2009).
E’ da rilevare che la scarna esposizione della vicenda sostanziale e processuale di cui
al ricorso diventa ancora maggiore nella sentenza, la quale, alludendo all’eccezione di
incompetenza territoriale della convenuta, non dice di quale parte si tratti e, a stare
all’intestazione, dovrebbe riferirsi alla Main, dato che la indica come tale.
§3.2. In ogni caso il ricorso è inammissibile anche per l’assoluta inosservanza
dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
La clausola arbitrale dell’art. 22 delle condizioni generali del contratto di locazione
finanziaria è stata riprodotta nel ricorso e la deduzione della relativa eccezione trova

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Est. Cons. Raffuele Frasca

R.g.n. 22242-13 (c.c. 3.7.2014)

effettivamente riscontro nella comparsa presente nel fascicolo del giudizio di merito
depositato dalla ricorrente.
Senonché, non solo il ricorso non indica se e dove detto contratto e le condizioni
generali comprensive della clausola fossero state prodotte a sostegno dell’eccezione di
competenza arbitrale nel giudizio di merito e se e dove tali documenti siano stati prodotti,
anche agli effetti ulteriori del n. 4 del secondo comma dell’alt 369 c.p.c., in questo
giudizio di legittimità. Le condizioni generali, inoltre, nemmeno vengono individuate come

documento.
In tale situazione non appare rispettato il requisito della indicazione specifica di cui
all’art. 366 n. 6 c.p.c., che trova applicazione anche al ricorso per regolamento di
competenza (Cass. (ord.) a. 20535 del 209, secondo cui: «In tema di ricorso per
cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione
dell’alt 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., oltre a richiedere la
“specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che
sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti
prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio,
postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’alt
369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità,
con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.»).
Ne segue che, sebbene dalla sentenza impugnata emerga che l’eccezione di cui alla
comparsa di costituzione della qui ricorrente non sia stata affatto considerata, non risulta
possibile verificare se essa fosse stata dimostrata dalle relative produzioni documentali,
onde, se anche il Tribunale se ne è disinteressa omettendo di pronunciarsi su di essa,
l’omissione in questa sede non risulta scrutinabile come omissione effettivamente
determinativa dell’erroneità della decisione che ha affermato la competenza del Tribunale,
atteso che non risulta dimostrato e nemmeno verificabile da questa Corte, nell’esercizio dei
suoi poteri di statuizione sulla competenza, se l’eccezione risultava dimostrata nella sua
fondatezza.
Fondatezza che avrebbe dovuto dimostrarsi inoltre in limine litis ai sensi dell’alt 38
c.pc.
§3.3. Per mera completezza si deve aggiungere che nel fascicolo di parte ricorrente
del giudizio di merito no si rinvengono né il contratto di locazione finanziaria né le

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Est. Cons. Ra

asca

R.g.n. 22242-13 (c.c. 3.7.2014)

condizioni generali. Onde il ricorso sarebbe anche improcedibile ai sensi del n. 4 del
secondo coma dell’art. 369 c.p.c.
§4. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

P. Q. M.

regolamento. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 3
luglio 2014.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di

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