Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20150 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.T.A.C.s.r.l. (Esercizi Trasporti Automobilistici in Concessione),

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

Roma, via M. Dionigi 57, presso l’avv. De Curtis Claudia,

rappresentata e difesa dall’avv. Pasoletti Claudio giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 125/3/05 del 10/11/05;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/6/10 dal Relatore Cons. Paolo D’Alessandro;

udito l’avv. Claudio Paoletti;

lette le conclusioni scritte del PM, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della societa’ contro il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata, negli anni 1999 – 2000, sui contributi erogati dalla Regione al fine di ripianare il disavanzo di esercizio.

La societa’ di trasporto resiste con controricorso. All’udienza del 10/3/09 la causa e’ stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione sul punto delle Sezioni Unite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’unico motivo – con il quale l’Agenzia assume che anche contributi erogati alle imprese di trasporto dalla Regione al fine di ripianare il disavanzo di esercizio concorrerebbero a formare la base imponibile IRAP – e’ fondato, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite secondo cui i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002 (SS.UU 21749/09).

2.- La sentenza impugnata, ispirata ad un contrario principio di diritto, deve pertanto essere cassata.

3.- Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della societa’.

4.- Appare equo, atteso il recente arresto delle Sezioni Unite, disporre l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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