Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20150 del 07/10/2016

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e

difeso dall’avv. Antonino G. Distefano per procura in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 502/21/11 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta,

depositata il 19 settembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

luglio 2016 dal Pres. Stefano Schirò;

udito, per il ricorrente, l’avv. Antonino G. Distefano, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso, e, per la controricorrente,

l’Avvocato dello Stato Marco La Greca, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, Dott. GIACALONE Giovanni, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C. propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 502/21/2011, della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Caltanisetta.

La vicenda processuale riguarda l’impugnazione dell’avviso di recupero del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate, che si assume essere stato indebitamente utilizzato in compensazione nelle dichiarazioni presentate per gli anni 2003 e 2004, in particolare per quanto riguarda gli investimenti avviati nel 2002, che, secondo quanto risulta dal ricorso per cassazione, sono stati ritenuti dall’Ufficio non suscettibili di agevolazione, dovendo ai medesimi applicarsi la nuova disciplina per gli acquisti effettuati dopo l’8 luglio 2002, benchè le commissioni di acquisto recassero la data del 19 giugno 2002.

Sempre in base a quanto risulta dal ricorso per cassazione, gli investimenti oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio riguardavano l’acquisto, in leasing, di due escavatori, dell’importo, rispettivamente, di Euro 103.300,00 ed Euro 41.316,00, commissionati il 19 giugno 2002 e consegnati, il primo, il 10 ottobre 2002 ed, il secondo, il 15 ottobre 2002, mentre i contratti di leasing erano stati stipulati in data 1 ottobre 2002.

La Commissione Tributaria Provinciale, disattendendo le argomentazioni formulate dal contribuente in ordine alla illegittimità dell’avviso di recupero di imposta, ha osservato che con l’introduzione del D.L. n. 138 del 2002 era stato modificato l’iter burocratico per godere delle agevolazioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, essendo richiesta in più la prova che l’investimento fosse stato realizzato o avviato prima della data dell’8 luglio 2002, data di entrata in vigore del citato decreto legge. La Commissione provinciale, considerato che la commissione di acquisto sottoscritta in data 19.6.2002 non offriva la garanzia della data certa dell’avvio dell’investimento e che nessun obbligo giuridico derivava da essa a carico del sottoscrittore, essendo necessaria di una ulteriore conferma per vincolare il venditore, ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio, che aveva individuato, quale data certa dell’avvio dell’investimento, quella della consegna dei beni o quella della stipula del contratto di leasing, uniche date ritenute certe.

La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, correggendo l’errore compiuto dall’Ufficio in ordine all’aliquota da applicare e riducendo di conseguenza l’entità del credito d’imposta indebitamente utilizzato, ma rigettava nel resto il gravame.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre il contribuente con due motivi, a cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, denuncia errata applicazione e interpretazione del D.L. n. 138 del 2002 e dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia costituito dall’individuazione della data di avvio dell’investimento.

Il motivo va disatteso.

In primo luogo, deve rilevarsi che la censura mossa dal ricorrente non è pertinente rispetto al decisum della sentenza impugnata. Afferma il contribuente che “sia i giudici di primo grado che di secondo grado hanno aderito alla tesi proposta all’Ufficio, secondo cui, in applicazione del principio indicato dall’art. 75 TUIR, l’investimento si sarebbe potuto ammettere all’agevolazione solo se la data di avvio dell’investimento, nella fattispecie costituita dalla sottoscrizione dell’ordine, fosse risultata assistita da data certa”. In realtà la sentenza di appello, correttamente interpretata alla stregua della effettiva motivazione posta a base della decisione, nel condividere “quanto al riguardo osservato dai primi giudici” – i quali hanno rilevato che dalla commissione di acquisto del 19 giugno 2002 non derivava nessun obbligo giuridico a carico del sottoscrittore, che sarebbe rimasto vincolato solo in conseguenza di una conferma da parte del venditore-fornitore – lungi dall’affermare, come sostenuto dal ricorrente, che l’investimento si sarebbe potuto ammettere all’agevolazione solo se la data di avvio dell’investimento, nella fattispecie costituita dalla sottoscrizione dell’ordine, fosse risultata assistita da data certa, hanno inteso affermare che la commissione di acquisto sottoscritta il 19 giugno 2002 non forniva la prova certa e attendibile, anche in ordine alla data, dell’avvio dell’investimento, prova che invece doveva individuarsi nella consegna dei beni o nella stipula del contratto di leasing, eventi verificatisi rispettivamente il 15 ottobre 2002, il primo, o l’1 ottobre 2002, uniche date inquivocabilmente e certamente riferibili all’investimento di cui trattasi e successive alla data dell’8 luglio 2002. Quindi la sentenza impugnata si fonda, non sull’esigenza del riscontro di una data certa in ordine alla sottoscrizione della commissione d’acquisto, ma sull’esigenza dell’acquisizione di una prova certa e attendibile che l’investimento fosse stato effettivamente avviato e in quale data.

Nel merito, comunque, la doglianza è priva di fondamento.

Come rilevato in precedenza, l’oggetto della controversia attiene alla determinazione della data di avvio dell’investimento con riferimento all’acquisto dei suddetti escavatori, ai fini della individuazione della disciplina normativa temporalmente applicabile alla fattispecie.

Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 10, comma 3, convertito con modificazione nella L. 8 agosto 2002, n. 178, ha stabilito, per quanto rileva in questa sede, che le nuove disposizioni sui contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate (previste dal comma 1, lett. a e b, e dal comma 2 del medesimo articolo, “si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulta presentata l’istanza di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 1-bis, e per i quali si verificano gli eventi di cui all’art. 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917…. Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato art. 75, comma 2,…. si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Con riferimento a tale disposizione, questa Corte ha già affermato il principio, condiviso dal collegio che in questa sede intende darvi continuità, secondo cui “In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito di imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, il momento in cui le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute deve essere individuato – in forza del richiamo del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 10, comma 3, convertito nella L. 8 agosto 2002, n. 178, all’art. 75 comma 2, lett. a) (attuale D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109), – nella consegna del bene, che costituisce regola generale applicabile ai nuovi investimenti in beni strumentali mobili, eccezionalmente derogata dalla disciplina intertemporale per i “contratti conclusi” dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002 ma prima della sua conversione ” (Cass. 2014/16210).

Nel caso di specie è pacifico e incontrovertibile in base alle risultanze processuali, che l’investimento di cui trattasi non si è perfezionato con contratto concluso dopo l’entrata in vigore del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 ed entro la data di entrata in vigore della L. di Conversione 8 agosto 2002, n. 178, sia che si faccia riferimento alla data di sottoscrizione della commissione di acquisto (19 giugno 2002) che alle data di stipula del contratto di leasing (1 ottobre 2002) o a quella di consegna dei beni (10 e 15 ottobre 2002).

Ne discende che, in base al principio di diritto di cui alla sentenza di questa Corte n. 2016/16210, in precedenza enunciato e qui ribadito, nel caso di specie la data di avvio dell’investimento, ossia del momento in cui le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute, deve essere individuata in quella della consegna del bene, ossia nelle date del 10 e 15 ottobre 2002, successive a quella dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138 del 2002 (11 agosto 2002, in base all’art. 1, comma 2, della legge di conversione medesima), con la conseguenza che l’investimento medesimo deve intendersi assoggettato alla nuova disciplina contenuta nell’art. 10 del citato decreto legge, come sostenuto dall’Ufficio accertatore e come riconosciuto dalla sentenza di appello, sia pure sulla base di una differente motivazione in diritto, corretta in questa sede, ex art. 384 c.p.c., u.c., alla stregua delle argomentazioni che precedono, e non in base alla disciplina previgente, applicabile soltanto, in forza di disposizione intertemporale, ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002 ma prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 178 del 2002.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e omessa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il ricorrente deduce di aver eccepito nei due gradi del giudizio di merito l’evidente ingiustizia dell’applicazione della sanzione, irrogata in violazione del principio di colpevolezza e di retroattività delle norme che regolano la materia, e di averne richiesta la non applicazione per le obiettive condizioni di incertezza conseguente all’imprevedibile successione di norme che hanno disciplinato la materia, senza che i giudici di primo e secondo grado abbiano ritenuto di statuire alcunchè al riguardo.

La doglianza è inammissibile. I giudici di appello si sono implicitamente pronunciati sulla censura relativa all’applicazione della sanzione, decidendo il rigetto dell’appello “nel resto e risultando la reiezione del motivo di gravame logicamente coerente con la decisione sull’impugnazione principale, fondata sulla inidoneità probatoria del documento relativo alla commissione di acquisto, e con l’affermazione, contenuta in sentenza, che “l’operato dell’ufficio si palesa conforme a legge”. La sentenza di appello avrebbe dovuto semmai essere gravata di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, motivo meramente e genericamente enunciato con il richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5, ma non specificamente dedotto con la illustrazione della eventuale carenza motivazionale rilevata in ordine all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Quanto alla censura reiterata in questa sede per violazione e omessa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, si rileva che la doglianza è del tutto generica e priva di collegamento con la fattispecie concreta, con le risultanze processuali e con la motivazione posta a base del rigetto dell’appello sul motivo d’impugnazione principale, genericità resa ancor più evidente e grave dalla considerazione che nel motivo di ricorso non sono trascritte, in violazione del principio di autosufficienza, le ragioni dedotte in grado di appello a sostegno della inapplicabilità della sanzioni.

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali, che si liquidano in Euro 4.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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