Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2015 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2015 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

é

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Alfio Cali, elett.te dom.to in Roma, alla via dei Banchi Nuovi 39, presso lo studio dell’avv.
Renato Mariani, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Giovanni Porzio , giusta
procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Controricorrente e ricorrente incidentale
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 128/45/11

depositata il 18/7/2011 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Alfio Cali contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita
ho_zzAA.
con la decisione in epigrafe, recante n>accoglimento dell’appello principale proposto
dall’agenzia ed il rigetto dell’appello incidentale proposto dal contribuente

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 23530/12

contro la

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 29/01/2014

rt 1 i;•bi’iti,1sentenza della CTP di Varese n. 142/4/2009 che mi aveva1 relipitto “il ricorso avverso
l’avviso

di accertamento n. R2W0100448/2008 per irpef 2003 n. R2W010100446 per

irpef 2002 e n. R2W010100448/2008 per irpef 2003.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle
Entrate che ha proposto ricorso incidentale. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis

Camera di Consiglio. Il Cali ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con primo motivo il ricorrente principale assume la violazione dell’art. 38 del dpr 600/73, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo che “l’immobile RE3 avrebbe potuto essere
conteggiato nel cd. Redditometro”.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed
esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di
legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007).
Con secondo motivo il ricorrente principale assume l’omessa e/o insufficiente motivazione
della decisione laddove la CTR non esplicita le ragioni per le quali l’agevolazione tributaria
c.d. Tremonti bis non incide sul redditometro.
La censura è inammissibile. Il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per
cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., può concernere esclusivamente l’accertamento e la
valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008).
Con terzo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 33 del d.l. 269/2003
in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. La censura è inammissibile stante la mescolanza e
la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della
violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al
quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.

Corte Suprema di Cassazione VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 23530/12

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c.p.c. . Il presidente ha fissato l’udienza del 5/12/2013 per l’adunanza della Corte in

Con primo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia lamenta la carenza di motivazione della
decisione laddove la CTR ha ritenuto inerenti l’attività gli automezzi a gasolio nonostante
le censure dell’Ufficio sul punto.
La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla
sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del

Con secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 38 del dpr
600/73 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR , sulla base della semplice dichiarazione del contribuente/ ha respinto il gravame circa il reddito delle collaboratrici domestiche.
La censura è fondata . Questa Corte (Cass. n. 1909/2007) ha ritenuto che il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità
contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità
presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può
soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle
somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma”. Analogamente
questa Corte ( Cass. n. 5991/2006) ha ritenuto che l’accertamento sintetico, con metodo
induttivo, consentito all’amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 e 5„ consiste nell’applicazione di presunzioni
semplici, in virtù delle quali l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a
quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva). La
suddetta presunzione semplice genera peraltro l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda
non corrisponde alla realtà.
A tali principi non risulta essersi attenuta la decisione impugnata laddove ha ritenuto documentati i redditi delle collaboratrici domestiche sulla base di dichiarazioni del contribuente.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della

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proprio convincimento.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del
merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la
liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale cassa la sentenza impu-

dia
Così deciso in Roma, 5/12/2013
idente

gnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombar-

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