Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2015 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 28/01/2021), n.2015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17878 r.g. proposto da:

M.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Massimo Gilardoni, con

cui elettivamente domicilia in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, depositata in

data 1.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/12/2020 dal Consigliere Dott. AMATORE Roberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da M.A., cittadino del Ghana, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di essere nato in (OMISSIS); 2) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di origine, perchè minacciato dai familiari di un suo amico che era scomparso durante una gita sul fiume con lui, familiari che lo accusavano dell’annegamento dell’amico.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e perchè risultava remota la possibilità che il richiedente asilo potesse essere accusato della morte dell’amico; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di credibilità del richiedente; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano.

2. La sentenza, pubblicata il 1.2.2019, è stata impugnata da M.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, degli artt. 2 e 3 Cedu, in relazione al mancato riconoscimento della reclamata protezione sussidiaria senza la valutazione della situazione generale del paese di provenienza del richiedente e con l’ulteriore violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; denuncia altresì, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della sua condizione di vulnerabilità personale discendente sempre dalla condizione di insicurezza interna del paese di provenienza e del paese di transito.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in relazione al diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

3.1 Il primo motivo è fondato limitatamente al profilo di doglianza articolato in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

3.1.1 Sul punto, giova ricordare che secondo la prevalente (e qui condivisa) giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 19725 del 22/09/2020). In realtà, la protezione sussidiaria, disciplinata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha come presupposto la presenza, nel Paese di origine, di una minaccia grave e individuale alla persona, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, il cui accertamento, condotto d’ufficio dal giudice in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del richiedente, salvo che il giudizio di non credibilità non riguardi le affermazioni circa lo Stato di provenienza le quali, ove risultassero false, renderebbero inutile tale accertamento (Sez. 3, Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020).

3.1.2 Ciò posto, osserva la Corte come la motivazione impugnata si ponga in evidente ed insanabile contrasto con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c., e con l’esegesi dello stesso fattane dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordata, avendo invero la corte di merito collegato il diniego della tutela sussidiaria, così come richiesta ai sensi del ricordato art. 14, lett. c., alla sola valutazione di non credibilità del racconto, senza esaminare, anche ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, la situazione di pericolosità interna del paese di provenienza per verificare la possibile esistenza di conflitti armati generalizzati.

3.1.2 Le ulteriori censure articolate invece dal ricorrente in relazione al diniego del rifugio e della residuale ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, sono invece inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi del provvedimento di diniego, e cioè la dichiarata non credibilità del racconto.

3.2 Il secondo motivo articolato in relazione al diniego della protezione umanitaria rimane invece assorbito.

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnato con rinvio alla corte di appello competente che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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