Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2015 del 26/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2017, (ud. 28/09/2016, dep.26/01/2017),  n. 2015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9248-2014 proposto da:

V.M., PALMIERI ROBERTA, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DELLE ACACIE 13 presso l’avvocato GIANCARLO DI GENIO,

CENTRO CAF rappresentate e difese dall’avvocato FELICE AMATO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE

MATANO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1141/2012 della COME D’APPELLO di SALERNO del

24/10/2012 depositata il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Felice Amato difensore delle ricorrenti che si

riporta ai motivi del ricorso;

udito l’Avvocato Ester Sciplino (delega verbale avvocato De Rose)

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., letta la memoria della parte ricorrente.

2. Le ricorrenti, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell’azienda agricola “Bracigliano Gerardina” nell’anno 2005 per 156 gg., convenivano l’I.N.P.S. dinanzi al Giudice del lavoro di Salerno e chiedevano la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di (OMISSIS) per tale anno.

3. Il Tribunale accoglieva la domanda.

4. Avverso tale decisione le attuali ricorrenti proponevano impugnazione principale (solo in punto di governo delle spese) e incidentale l’1.N.PS. (egualmente solo in punto di governo delle spese).

5. La Corte di appello di Salerno respingeva l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale ed in parziale riforma dalla sentenza del Tribunale, compensava per intero le spese del doppio grado di giudizio.

6. Le ricorrenti propongono ricorso per cassazione affidato ad un articolato motivo con il quale si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e si lamenta il malgoverno del regime delle spese processuali del doppio grado di giudizio, compensate dal giudice del gravame in violazione dell’ordinario regime e senza tener conto dell’andamento complessivo del giudizio.

7. L’I.N.P.S. ha resistito con controricorso.

8. Va rilevato che al procedimento si applica l’art. 92 c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009.

9. I ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado, poi riuniti, sono stati depositati il 19 giugno 2009, mentre la formulazione dell’art. 92 c.p.c. come modificata dalla citata L. n. 69 del 2009 trova applicazione alle controversie introdotte in primo grado dopo l’entrata in vigore della novella c dunque dal 4 luglio 2009.

10. Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

11. Detta norma è stata interpretata da questa Corte nel senso che la motivazione sulle spese è censurabile in sede di legittimità soltanto se sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v. per tutte, Cass. un. 316/2012, 24531/10).

12. In particolare, poi, per quanto attiene ai casi che possono giustificare la compensazione, è stato ritenuto, a titolo meramente esemplificativo, che l’obbligo motivazionale è assolto nel caso in cui il giudice di merito dia atto delle oggettive difficoltà dell’accertamento in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. S.U. n. 20598/08 e successive conformi).

13. L’individuazione, nello specifico caso, dell’uno piuttosto che dell’altro giusto motivo di compensazione è attività che compete al giudice di merito e che, se congruamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità.

14. Nella fattispecie la Corte territoriale richiama un orientamento già espresso in altre decisioni quanto alle risultanze testimoniali a fronte delle indagini ispettive – attinenti alla “piaga della proliferazione, nella zona del salernitano, di rapporti di lavoro inesistenti con derivanti esborsi INPS” (così si legge nella sentenza impugnata) senza supportare la disposta compensazione con adeguata motivazione.

15. il potere discrezionale del Giudice nel ravvisare elementi per la compensazione delle spese dei gradi di giudizio non risulta, nella specie, adeguatamente e logicamente motivato e non si sottrae, pertanto, alle censure svolte dalla ricorrente incentrate, inoltre, sull’esito del giudizio del gravame, nel senso della fondatezza del diritto alla reiscrizione nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli, negato dall’INPS con il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo risultato, per converso, sussistente.

16. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con la cassazione in parte qua della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, per la regolazione delle spese del doppio grado di giudizio e del giudizio di legittimità, con attribuzione all’avvocato Felice Amato per dichiarata anticipazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA