Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20149 del 18/08/2017
Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 16/03/2017, dep.18/08/2017), n. 20149
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1484/2016 proposto da:
T.G. titolare dell’omonima impresa, domiciliato ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MILONE giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
M.R., domiciliata ex lege in ROMA, presso 693 la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIA CLAUDIA D’ANNA giusta procura speciale in calce
al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 398/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 07/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che, nel giudizio R.G. 1484/2016, promosso con ricorso da T.G. e fissato per l’adunanza del 16/3/2017, assegnato alla Dott.ssa M.A., il ricorrente deposita rinuncia al ricorso, firmata personalmente e dal suo difensore; che il resistente ha accettato personalmente, unitamente al suo difensore, tale rinuncia; visto l’art. 391 c.p.c., commi 1 e 4.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017