Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20149 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 16/03/2017, dep.18/08/2017),  n. 20149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1484/2016 proposto da:

T.G. titolare dell’omonima impresa, domiciliato ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MILONE giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.R., domiciliata ex lege in ROMA, presso 693 la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA CLAUDIA D’ANNA giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 398/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che, nel giudizio R.G. 1484/2016, promosso con ricorso da T.G. e fissato per l’adunanza del 16/3/2017, assegnato alla Dott.ssa M.A., il ricorrente deposita rinuncia al ricorso, firmata personalmente e dal suo difensore; che il resistente ha accettato personalmente, unitamente al suo difensore, tale rinuncia; visto l’art. 391 c.p.c., commi 1 e 4.

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; non luogo a provvedere sulle spese.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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